Cassazione Civile, Ordinanza n. 14800/2025 del 02/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (società)
La controversia
L'amministrazione finanziaria ha impugnato la sentenza della CTR che aveva confermato l'annullamento di un avviso di accertamento relativo a maggior IRES per l'anno 2008 e sanzioni. L'accertamento negava alla società il regime di esenzione parziale della plusvalenza da partecipazione (PEX) di cui all'art. 87 TUIR, sul presupposto che la società partecipata non esercitasse un'effettiva attività commerciale nel triennio rilevante: secondo l'Agenzia, la partecipata aveva un patrimonio immobiliare costituito da un immobile ancora in costruzione, non aveva prodotto ricavi nei tre anni precedenti la cessione, e l'attività di mera costruzione dell'immobile, affidata a terzi, non sarebbe sufficiente a integrare la commercialità richiesta. La contribuente ha resistito e proposto ricorso incidentale condizionato. In sede preliminare è stata anche sollevata eccezione di tardività del ricorso per cassazione, respinta dalla Corte in ragione della sospensione dei termini e della disciplina della notifica telematica oltre le ore 21, resa costituzionalmente illegittima nella parte sfavorevole al notificante.
La decisione
La Corte ha ritenuto tempestivo il ricorso principale dell'Agenzia, ha esaminato il merito e ha respinto il ricorso principale. Nel merito ha affermato che, ai fini del beneficio PEX ex art. 87 TUIR, il requisito della commercialità della società partecipata non va escluso quando l'immobile strumentale sia ancora in costruzione, se tale attività è preordinata a dotare l'impresa della struttura necessaria e se risulta poi provato che nell'immobile sia stata successivamente avviata l'attività imprenditoriale coerente con l'oggetto sociale. La Corte ha quindi considerato commercialmente rilevante la fase di start-up consistente nella costruzione dell'immobile a destinazione alberghiera, destinato e poi effettivamente utilizzato per l'attività alberghiera. Conseguentemente ha rigettato il ricorso principale e ha dichiarato assorbito il ricorso incidentale condizionato, con condanna dell'amministrazione alle spese. È stato inoltre precisato che, trattandosi di amministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura dello Stato, non si applica il raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 87 TUIR
Il beneficio PEX richiede che la società partecipata eserciti un'impresa commerciale; tale requisito non è escluso se l'immobile strumentale è in costruzione nella fase preparatoria, purché l'attività imprenditoriale sia poi effettivamente avviata nell'immobile medesimo.
art. 55 TUIR
La commercialità rilevante ai fini dell'art. 87 TUIR va riferita all'esercizio di impresa commerciale secondo la nozione propria del testo unico; la Corte esclude che la fase di start-up, in presenza di successivo avvio dell'attività, sia di per sé incompatibile con tale requisito.
art. 2697 c.c.
Richiamato nel motivo dell'Agenzia; la Corte non svolge un'autonoma elaborazione della regola probatoria, limitandosi a ritenere infondate le censure sulla sussistenza dei presupposti PEX.
art. 2195 c.c.
Richiamato nel motivo dell'Agenzia per sostenere il difetto di commercialità dell'attività svolta; la Corte non applica direttamente la norma ma afferma che la costruzione dell'immobile in funzione dell'attività futura integra attività d'impresa preparatoria.
art. 327 c.p.c.
In assenza di notificazione della sentenza, il termine per impugnare è quello semestrale dalla pubblicazione.
art. 155 c.p.c.
I termini a mesi o ad anni si computano secondo il calendario comune; la scadenza del semestre va individuata nel giorno corrispondente a quello iniziale.
art. 147 c.p.c.
La notificazione non può avvenire oltre le ore 21; la disciplina viene coordinata con quella della notifica telematica e con la giurisprudenza costituzionale.
art. 16-septies d.l. 179/2012
La parte della norma che differiva al giorno successivo gli effetti della notifica telematica effettuata tra le ore 21 e le ore 24 è stata ritenuta illegittima dalla Corte costituzionale per il pregiudizio al diritto di difesa del notificante.
art. 11 d.l. 50/2017
Ha determinato la sospensione per sei mesi dei termini di impugnazione per le controversie definibili, incidendo sulla scadenza del termine per ricorrere.
art. 13 d.P.R. 115/2002
Non si applica il raddoppio del contributo unificato quando soccombente è un'amministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura dello Stato e ammessa alla prenotazione a debito.
Massime di principio
- Ai fini del regime PEX, la nozione di esercizio di impresa commerciale non va intesa in modo meramente statico sul solo momento in cui l'immobile produce reddito, dovendosi considerare anche la fase preparatoria o di start-up, se essa è strumentale all'imminente esercizio dell'attività per cui la società è stata costituita.
- La costruzione di un immobile destinato all'attività d'impresa può integrare attività preparatoria economicamente rilevante e, quindi, non escludere il requisito della commercialità richiesto per l'agevolazione, quando l'immobile sia poi effettivamente utilizzato per l'attività programmata.
- Nel computo dei termini processuali a mesi o ad anni si applica il criterio del calendario comune; se il termine è prorogato da una sospensione straordinaria, il periodo feriale eventualmente ricompreso resta assorbito e non si cumula ulteriormente.
- Per la notifica telematica eseguita dopo le ore 21, il differimento degli effetti al giorno successivo non può operare in danno del notificante se incide irragionevolmente sul pieno esercizio del diritto di difesa e di impugnazione.
- L'eccezione di tardività del ricorso per cassazione va valutata tenendo conto sia della sospensione speciale dei termini sia della disciplina costituzionalmente compatibile delle notifiche via PEC.
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