Cassazione Penale, Sentenza n. 27/2022 del 04/01/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
La ricorrente impugnava l'ordinanza che aveva confermato gli arresti domiciliari disposti dal G.I.P., sostenendo vizi di motivazione in relazione alla presunta inattendibilità della persona offesa (p.o.) e quindi contestando il quadro indiziario a suo carico per il reato di tentata estorsione aggravata e altri reati.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile per mancata specificità (richiesta dagli artt. 581 co.1 e 591 co.1 lett. c) c.p.p.) e perché le doglianze erano meramente reiterative e manifestamente infondate. Il Tribunale di riesame aveva invece valorizzato le dichiarazioni della persona offesa, le osservazioni degli agenti che avevano percepito direttamente alcune condotte, le dichiarazioni rese a sommarie informazioni testimoniali dal testimone Lo Martire e la messaggistica WhatsApp estratta dalla polizia giudiziaria, oltre ad aver confutato dettagliatamente le censure difensive. Per l'inammissibilità totale del ricorso la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e a una sanzione pecuniaria di Euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.; sentenza con motivazione semplificata.
Norme richiamate
art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020 conv. in l. n. 176 del 2020
La causa è trattata nelle forme previste dal citato decreto-legge/legge; si segnala la forma procedurale adottata per il giudizio.
art. 581, comma 1, cod. proc. pen.
Richiesta di specificità dei motivi di impugnazione: il ricorso non ha fornito la necessaria specificazione delle censure, risultando quindi inammissibile.
art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.
Ulteriore richiamo alla necessità di specificità nei motivi d'appello (o ricorso), ossia il vizio di genericità delle doglianze giustifica l'inammissibilità.
art. 606, comma 3, cod. proc. pen.
Richiamata come base per ritenere manifestamente infondate le doglianze: il ricorso è stato valutato come privo di fondamento anche sul piano del merito indiziario.
art. 616, cod. proc. pen.
Consente la condanna della parte inadempiente o che abbia determinato l'inammissibilità per colpa al pagamento delle spese processuali e, se del caso, di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle Ammende.
Corte Cost. 13 giugno 2000 n. 186
Giurisprudenza richiamata in tema di responsabilità della parte che propone un ricorso manifestamente inammissibile o cagiona l'inammissibilità per colpa, come fondamento della sanzione pecuniaria.
Massime di principio
- Un ricorso che si limiti a reiterare doglianze già valutate e confutate dal giudice di merito e che non fornisca specifiche nuove censure può essere dichiarato inammissibile per mancata specificità.
- Le dichiarazioni della persona offesa possono essere valorizzate come elemento indiziario se corroborate da riscontri oggettivi quali percezioni dirette degli agenti, dichiarazioni di terzi e contenuti di messaggistica (es. WhatsApp).
- In presenza di elementi di riscontro (rilievi degli agenti, testimonianze accessorie, comunicazioni estratte dalla PG), le dichiarazioni difensive rese in fase di convalida che risultino contraddittorie o poco credibili possono essere ritenute non attendibili.
- Per impugnare efficacemente una misura cautelare occorre contestare in modo specifico e puntuale i singoli elementi che compongono il quadro indiziario o dimostrare vizi procedurali rilevanti; genericità e ripetizione non sono sufficienti.
- Il giudice può infliggere sanzioni pecuniarie e condannare al pagamento delle spese quando il ricorso sia integralmente inammissibile e ciò derivi da colpa della parte; è quindi necessario valutare il rischio di sanzioni prima di proporre impugnazioni palesemente infondate.
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