Sentenza n. 248/2026 - Catanzaro, Sezione 1
per l'annullamento i) del provvedimento emesso dalla Questura di Catanzaro, (prot. n. -OMISSIS-) del 21 gennaio 2025, avente ad oggetto “Istanza per il rilascio della licenza di Pubblica Sicurezza ex art. 88 T.U.L.P.S. per l’esercizio di raccolta delle scommesse presso i locali siti a -OMISSIS-. Comunicazione di irricevibilità istanza”; ii) di ogni altro atto ad esso presupposto e conseguente, ancorché incognito.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Dichiarazione di irricevibilità dell'istanza di rilascio della licenza ex art. 88 T.U.L.P.S. per il subingresso nella raccolta di scommesse
Esito
Favorevole al resistente (autorità di pubblica sicurezza)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ricorrente, dopo avere acquistato un ramo d'azienda comprendente l'attività di raccolta di scommesse, ha presentato alla Questura un'istanza di rilascio della licenza prevista dall'art. 88 T.U.L.P.S., utilizzando il modulo predisposto dall'amministrazione ma senza allegare documentazione. La Questura ha dichiarato l'istanza irricevibile rilevando l'assenza di numerosi documenti, tra cui il nulla osta dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, la planimetria e la relazione sui sistemi di sicurezza, la documentazione relativa agli impianti di videosorveglianza e di allarme, il certificato di agibilità e di destinazione d'uso, la situazione di famiglia, lo statuto societario e, ove necessario, l'autorizzazione all'installazione degli impianti di videosorveglianza. Il ricorrente ha dedotto la violazione dell'art. 10-bis l. 241/1990, sostenendo che avrebbe dovuto ricevere il preavviso di rigetto, nonché la mancata attivazione del soccorso istruttorio, richiamando l'art. 6, lett. b), l. 241/1990.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso. Ha distinto la comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento, prevista dall'art. 10-bis l. 241/1990, dalla dichiarazione di irricevibilità. Il preavviso di rigetto presuppone che l'amministrazione abbia esaminato la domanda nel merito e intenda negare il bene della vita; l'irricevibilità, invece, costituisce una decisione preliminare e procedurale, fondata sull'assenza dei requisiti minimi necessari perché possa svolgersi una valutazione di merito. Pertanto, l'art. 10-bis non si applica alla statuizione di irricevibilità. Il TAR ha inoltre escluso l'illegittimità per mancata attivazione del soccorso istruttorio. L'art. 6 l. 241/1990 attribuisce al responsabile del procedimento la facoltà di richiedere dichiarazioni, rettificare istanze erronee o incomplete e ordinare esibizioni documentali, ma tale potere è bilanciato dal principio di autoresponsabilità del privato, quale espressione dei doveri di collaborazione e buona fede. Anche al di fuori delle procedure selettive, il richiedente deve almeno allegare la documentazione minima necessaria alla valutazione amministrativa. Poiché l'istanza era priva di qualsiasi allegato, compresa la documentazione minima indicata nello stesso modulo predisposto dall'amministrazione, il soccorso istruttorio non era doveroso né attivabile e la dichiarazione di irricevibilità è stata ritenuta legittima. Le spese sono state compensate per la costituzione meramente formale dell'amministrazione.
Norme richiamate
art. 88 T.U.L.P.S.
La disposizione costituisce il fondamento della licenza per l'esercizio della raccolta di scommesse richiesta dal privato.
art. 10-bis l. 241/1990
Il preavviso di rigetto è dovuto quando l'amministrazione abbia esaminato la domanda nel merito e intenda negare il bene della vita; non si applica alla decisione preliminare di irricevibilità per carenza dei requisiti minimi necessari alla valutazione.
art. 6, lett. b), l. 241/1990
Il responsabile del procedimento può richiedere dichiarazioni, rettificare dichiarazioni o istanze erronee o incomplete e ordinare esibizioni documentali; il relativo potere non esonera il privato dall'allegazione della documentazione minima necessaria.
art. 2-bis l. 241/1990
Il principio di collaborazione e buona fede richiamato dal giudice è posto in relazione al principio di autoresponsabilità del privato nell'adempimento degli oneri documentali.
Massime di principio
- La comunicazione dei motivi ostativi prevista dall'art. 10-bis l. 241/1990 presuppone un esame della domanda nel merito e una determinazione dell'amministrazione a negare il bene richiesto; essa non è necessaria quando l'istanza sia dichiarata irricevibile per l'assenza dei requisiti minimi che impediscono qualsiasi valutazione sostanziale.
- Il soccorso istruttorio procedimentale previsto dall'art. 6 l. 241/1990, pur espressione del principio di leale collaborazione, non può trasformarsi in uno strumento per supplire alla totale omissione degli oneri documentali gravanti sul privato.
- Anche al di fuori delle procedure selettive, il richiedente deve allegare almeno la documentazione minima necessaria affinché l'amministrazione possa valutare la domanda; in caso di assoluta carenza documentale, il soccorso istruttorio non è doveroso né attivabile e l'istanza può essere dichiarata irricevibile.
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