Cassazione Penale, Sentenza n. 4346/2025 del 03/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Ricorso per cassazione articolato su più censure: (1) prescrizione del reato di ricettazione per mancata indicazione certa della data di acquisizione dell'escavatore e applicazione del principio "favor rei"; (2) carenza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione con riguardo alla valutazione della prova e dell'elemento psicologico del reato; (3) mancata riqualificazione della condotta alla luce della documentazione prodotta e possibile difetto del dolo, con richiamo all'art. 712 c.p.; (4) mancata concessione delle attenuanti generiche e valutazione insufficiente del comportamento collaborativo; (5) rigetto ingiustificato della richiesta di sanzioni sostitutive senza adeguata considerazione dei precedenti e delle condizioni personali attuali.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto fondato il primo motivo: la data certa della consumazione del reato era incerta e l'unico riferimento temporale certo era la data del delitto presupposto (19/07/2011). In applicazione del principio del favor rei la consumazione della ricettazione è stata collocata in prossimità di tale data; il termine di prescrizione decennale era dunque maturato alla data della pronuncia di secondo grado (tenuto conto anche delle sospensioni Covid). Perciò la Corte ha dichiarato estinto il reato per prescrizione e ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata. I restanti motivi sono stati assorbiti dalla decisione sulla prescrizione; inoltre la Corte ha rilevato che non sussistono gli estremi per un proscioglimento immediato pienamente liberatorio.
Norme richiamate
art. 606 cod. proc. pen.
Richiamato nelle lettere b) ed e) come parametro per contestare motivazione carente, contraddittoria o illogica e per i vizi di motivazione dedotti in cassazione.
artt. 157, 158, 160, 161 cod. pen.
Richiamati in relazione alle regole sulla prescrizione e sul calcolo dei termini estintivi; la Corte ha applicato i principi inerenti la decorrenza e la durata della prescrizione.
art. 648 cod. pen.
Norma incriminatrice della ricettazione; la questione principale ha riguardato la determinazione del momento consumativo del reato ai fini prescrizionali.
art. 712 cod. pen.
Richiamato dalla difesa per una possibile riqualificazione della fattispecie o per valutare l'assenza del dolo; la Corte ha però assorbito tale questione in ragione della declaratoria di prescrizione.
art. 62-bis cod. pen.
Riferito nella doglianza relativa al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche; la difesa ha contestato la valutazione negativa dei precedenti rispetto al comportamento collaborativo.
art. 133 cod. pen.
Norma sul giudizio delle circostanze per la determinazione della pena; la difesa ha lamentato la mancata considerazione degli elementi mitiganti nella determinazione del trattamento sanzionatorio.
artt. 545-bis e 546 cod. proc. pen.
Richiamati in relazione alla richiesta di sostituzione della pena detentiva con sanzioni alternative e ai criteri di applicazione; la difesa ha dedotto insufficiente motivazione nel rigetto delle misure sostitutive.
Massime di principio
- Il carico probatorio circa la data esatta di commissione di un reato grava sull'accusa: in assenza di prova certa la decorrenza della prescrizione va computata a favore dell'imputato (principio del favor rei).
- Per reati istantanei come la ricettazione la consumazione si colloca nel momento della ricezione del bene; ai fini prescrizionali rileva il momento più favorevole all'imputato se la data non è accertata con certezza.
- Se la prescrizione è accertata e matura alla data della pronuncia, le questioni successive (motivazione su dolo, attenuanti, sostituzione della pena) diventano assorbite e la Corte può annullare senza rinvio dichiarando l'estinzione del reato.
- La mera produzione di documenti difensivi che suggeriscono una spiegazione alternativa (fatture, certificati) impone al giudice di merito un concreto esame critico; tuttavia, anche ove la valutazione sia sfavorevole alla difesa, l'incertezza temporale sulla consumazione prevale ai fini prescrizionali.
- Nel valutare la concessione di circostanze attenuanti o sanzioni sostitutive il giudice deve motivare tenendo conto non solo dei precedenti penali ma anche delle condizioni personali e del comportamento processuale attuale; il rigetto fondato solo sui precedenti senza valutazioni attuali può essere censurato.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 3 feb 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 4310/2025 del 03/02/2025
- Sentenza penale · 3 feb 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 4318/2025 del 03/02/2025
- Sentenza penale · 3 feb 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 4324/2025 del 03/02/2025
- Sentenza penale · 3 feb 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 4326/2025 del 03/02/2025
- Sentenza penale · 3 feb 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 4327/2025 del 03/02/2025
- Sentenza penale · 3 feb 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 4329/2025 del 03/02/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →