Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 4346/2025 del 03/02/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Ricorso per cassazione articolato su più censure: (1) prescrizione del reato di ricettazione per mancata indicazione certa della data di acquisizione dell'escavatore e applicazione del principio "favor rei"; (2) carenza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione con riguardo alla valutazione della prova e dell'elemento psicologico del reato; (3) mancata riqualificazione della condotta alla luce della documentazione prodotta e possibile difetto del dolo, con richiamo all'art. 712 c.p.; (4) mancata concessione delle attenuanti generiche e valutazione insufficiente del comportamento collaborativo; (5) rigetto ingiustificato della richiesta di sanzioni sostitutive senza adeguata considerazione dei precedenti e delle condizioni personali attuali.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto fondato il primo motivo: la data certa della consumazione del reato era incerta e l'unico riferimento temporale certo era la data del delitto presupposto (19/07/2011). In applicazione del principio del favor rei la consumazione della ricettazione è stata collocata in prossimità di tale data; il termine di prescrizione decennale era dunque maturato alla data della pronuncia di secondo grado (tenuto conto anche delle sospensioni Covid). Perciò la Corte ha dichiarato estinto il reato per prescrizione e ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata. I restanti motivi sono stati assorbiti dalla decisione sulla prescrizione; inoltre la Corte ha rilevato che non sussistono gli estremi per un proscioglimento immediato pienamente liberatorio.

Norme richiamate

  • art. 606 cod. proc. pen.

    Richiamato nelle lettere b) ed e) come parametro per contestare motivazione carente, contraddittoria o illogica e per i vizi di motivazione dedotti in cassazione.

  • artt. 157, 158, 160, 161 cod. pen.

    Richiamati in relazione alle regole sulla prescrizione e sul calcolo dei termini estintivi; la Corte ha applicato i principi inerenti la decorrenza e la durata della prescrizione.

  • art. 648 cod. pen.

    Norma incriminatrice della ricettazione; la questione principale ha riguardato la determinazione del momento consumativo del reato ai fini prescrizionali.

  • art. 712 cod. pen.

    Richiamato dalla difesa per una possibile riqualificazione della fattispecie o per valutare l'assenza del dolo; la Corte ha però assorbito tale questione in ragione della declaratoria di prescrizione.

  • art. 62-bis cod. pen.

    Riferito nella doglianza relativa al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche; la difesa ha contestato la valutazione negativa dei precedenti rispetto al comportamento collaborativo.

  • art. 133 cod. pen.

    Norma sul giudizio delle circostanze per la determinazione della pena; la difesa ha lamentato la mancata considerazione degli elementi mitiganti nella determinazione del trattamento sanzionatorio.

  • artt. 545-bis e 546 cod. proc. pen.

    Richiamati in relazione alla richiesta di sostituzione della pena detentiva con sanzioni alternative e ai criteri di applicazione; la difesa ha dedotto insufficiente motivazione nel rigetto delle misure sostitutive.

Massime di principio

  • Il carico probatorio circa la data esatta di commissione di un reato grava sull'accusa: in assenza di prova certa la decorrenza della prescrizione va computata a favore dell'imputato (principio del favor rei).
  • Per reati istantanei come la ricettazione la consumazione si colloca nel momento della ricezione del bene; ai fini prescrizionali rileva il momento più favorevole all'imputato se la data non è accertata con certezza.
  • Se la prescrizione è accertata e matura alla data della pronuncia, le questioni successive (motivazione su dolo, attenuanti, sostituzione della pena) diventano assorbite e la Corte può annullare senza rinvio dichiarando l'estinzione del reato.
  • La mera produzione di documenti difensivi che suggeriscono una spiegazione alternativa (fatture, certificati) impone al giudice di merito un concreto esame critico; tuttavia, anche ove la valutazione sia sfavorevole alla difesa, l'incertezza temporale sulla consumazione prevale ai fini prescrizionali.
  • Nel valutare la concessione di circostanze attenuanti o sanzioni sostitutive il giudice deve motivare tenendo conto non solo dei precedenti penali ma anche delle condizioni personali e del comportamento processuale attuale; il rigetto fondato solo sui precedenti senza valutazioni attuali può essere censurato.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.