Ordinanza n. 279/2026 - Catania, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: esclusione dalla procedura di gara e successiva aggiudicazione dell'appalto al raggruppamento temporaneo controinteressato
Esito
Favorevole al resistente (stazione appaltante)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato la propria esclusione da una procedura di gara, comunicata il 4 giugno 2026, nonché l'aggiudicazione al RTI composto da Securpol S.p.A. e La Torpedine S.r.l., la graduatoria finale, i verbali e gli atti istruttori relativi alla verifica della documentazione amministrativa, dei requisiti di partecipazione, della congruità e dell'eventuale anomalia delle offerte. Ha chiesto la riammissione alla gara, la rinnovazione della fase valutativa, la rideterminazione dei punteggi e, ove necessario, la declaratoria di inefficacia del contratto o il risarcimento per equivalente. In sede cautelare ha domandato la sospensione degli atti impugnati. Il Collegio ha rilevato, senza definirli, possibili profili di inammissibilità per carenza di interesse. Nel merito cautelare ha ritenuto insussistente il periculum in mora poiché, anche in caso di riammissione, la ricorrente risultava collocata al terzo posto e non aveva dedotto censure contro l'aggiudicazione al RTI controinteressato né censure idonee a determinare la riedizione della valutazione delle offerte di tutte le concorrenti.
La decisione
La domanda cautelare è stata respinta per difetto di periculum in mora. La ricorrente, essendo al terzo posto in graduatoria, non avrebbe potuto conseguire allo stato l'aggiudicazione anche qualora fosse stata riammessa, in assenza di contestazioni sull'aggiudicazione o di motivi capaci di imporre una nuova valutazione complessiva delle offerte. Il periculum è stato escluso anche considerando la durata e la tipologia continuativa dell'appalto: qualora la ricorrente risultasse vittoriosa nel merito, potrebbe comunque ottenere la gestione del servizio per un periodo di durata pari a quello posto a gara, sebbene con differimento temporale. È stata fissata l'udienza pubblica di merito per il 4 novembre 2026. Le spese della fase cautelare sono state compensate tra le parti.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
La domanda cautelare è stata esaminata alla luce dei presupposti della tutela cautelare, con particolare riferimento alla necessità di un periculum in mora concreto.
art. 43 c.p.a.
Richiamato dalla ricorrente quale fondamento della riserva di proporre motivi aggiunti dopo l'eventuale conoscenza di ulteriori atti di gara.
artt. 121 e ss. c.p.a.
Richiamati nella domanda subordinata relativa alla possibile declaratoria di inefficacia del contratto eventualmente stipulato.
art. 30 c.p.a.
Richiamato nella domanda subordinata di risarcimento del danno per equivalente.
art. 124 c.p.a.
Richiamato nella domanda subordinata di risarcimento connessa alla controversia in materia di gara.
Massime di principio
- La sospensione cautelare degli atti di gara richiede un periculum in mora concreto e attuale; tale requisito non sussiste quando, anche in caso di riammissione del concorrente, la sua posizione in graduatoria non gli consentirebbe di conseguire l'aggiudicazione allo stato degli atti e non siano state formulate censure idonee a incidere sull'aggiudicazione o a imporre la riedizione della valutazione di tutte le offerte.
- La mera riammissione alla gara non dimostra di per sé l'urgenza cautelare quando il concorrente riammesso resterebbe collocato in posizione non utile e non abbia contestato efficacemente gli atti che precedono immediatamente la stipulazione o l'esecuzione del contratto.
- Negli appalti di servizi destinati a svolgersi con continuità, il periculum in mora può essere escluso quando, in caso di accoglimento del ricorso nel merito, il concorrente potrebbe comunque conseguire la gestione del servizio per un periodo di durata equivalente a quello posto a gara, pur con differimento temporale.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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