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Cassazione Civile, Ordinanza n. 34732/2023 del 12/12/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha preso atto dell'adesione della società ricorrente alla definizione agevolata della lite tributaria pendente e del pagamento integrale di quanto dovuto, con conseguente estinzione del giudizio ai sensi dell'art. 1, comma 198, L. n. 197/2022. Le spese sono state poste a carico della parte che le ha anticipate.

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La società ricorrente impugnava, insieme ad altri soggetti, un avviso di accertamento relativo all'anno d'imposta 2012 con cui era stata recuperata l'imposta unica prevista dal d.lgs. n. 504/1998, oltre a un atto di irrogazione di sanzioni. Dopo il rigetto dei ricorsi in primo grado e in appello, la società proponeva ricorso per cassazione affidato a tre motivi contro la sentenza della CTR dell'Abruzzo. Nelle more del giudizio di legittimità, la ricorrente depositava istanza di estinzione perché aveva aderito alla definizione agevolata della lite tributaria pendente ai sensi dell'art. 1, commi 197 e 198, L. n. 197/2022, avendo pagato integralmente quanto dovuto per l'avviso impugnato e definito le sanzioni; risultava anche una dichiarazione dell'Agenzia che attestava il pagamento e la non debenza di ulteriori somme. Il giudizio di cassazione si è quindi arrestato per sopravvenuta definizione agevolata della controversia.

Norme richiamate

  • d.lgs. 23 dicembre 1998, n. 504

    imposta unica; art. 5 commi 3 e 5

    Viene richiamato quale base normativa dell'imposta unica oggetto dell'avviso di accertamento e delle sanzioni irrogate.

  • art. 1, comma 197, L. n. 197/2022

    La Corte prende atto che la ricorrente ha aderito alla definizione agevolata della lite tributaria pendente prevista da tale disposizione, pagando l'intero importo dovuto.

  • art. 1, comma 198, L. n. 197/2022

    La Corte dichiara l'estinzione del giudizio in conseguenza della definizione agevolata perfezionata dalla parte ricorrente.

Massime di principio

  • L'adesione alla definizione agevolata della lite tributaria pendente, accompagnata dal pagamento integrale di quanto dovuto e dalla documentazione attestante la definizione, determina l'estinzione del giudizio di legittimità.
  • Quando la controversia viene definita ai sensi della disciplina agevolativa sopravvenuta, la Corte non esamina i motivi di ricorso e prende atto della cessazione della materia contendere in senso processuale mediante declaratoria di estinzione.
  • In caso di estinzione del giudizio per definizione agevolata, le spese seguono la regola indicata dalla disciplina applicata e restano a carico della parte che le ha anticipate.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributario
RamiTributiProcesso civile
IstitutiGiudicato

Testo integrale

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