Sentenza n. 11918/2026 - Roma, Sezione 5Q
per l'annullamento del provvedimento del 10 maggio 2024 con cui l’Ambasciata d’Italia nella Repubblica Popolare Cinese di Pechino ha rigettato la richiesta di visto d’ingresso in Italia.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego del visto d’ingresso per lavoro subordinato adottato dall’Ambasciata d’Italia a Pechino
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente, munito di nulla osta al lavoro subordinato rilasciato dallo Sportello Unico per l’Immigrazione di Prato, ha impugnato il diniego del visto fondato sull’asserito mancato possesso dei requisiti necessari. L’unico motivo dedotto censurava la violazione della normativa di settore e l’eccesso di potere, sostenendo che la mancata conoscenza della lingua italiana, delle condizioni salariali e del contenuto del contratto, nonché l’assenza di pregressa esperienza lavorativa, non costituissero requisiti legali per il rilascio del visto. Il ricorrente contestava inoltre la rilevanza del rapporto familiare con il datore di lavoro e negava la sussistenza di un rischio migratorio, inteso come pericolo di permanenza irregolare, anche in ragione della prevista durata biennale del permesso di soggiorno per lavoro.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso, ritenendo legittimo il diniego. In materia di visti d’ingresso per lavoro subordinato ai sensi dell’art. 22 d.lgs. 286/1998, l’Amministrazione dispone di ampia discrezionalità, sindacabile solo ab externo in presenza di macroscopiche abnormità logiche. Il rischio migratorio non coincide soltanto con il pericolo di permanenza irregolare, ma comprende anche la concreta possibilità che il titolo sia abusato per finalità diverse da quelle dichiarate. La relazione della sede diplomatica è stata qualificata come documento istruttorio, non come motivazione postuma, ed è stata utilizzata per verificare la legittimità dell’atto. L’istruttoria è stata ritenuta approfondita e ha evidenziato, valutati complessivamente, plurimi indici di possibile abuso: lo stretto rapporto familiare tra datore di lavoro e richiedente, pur non essendo all’epoca una causa ostativa espressa; la mancata conoscenza dell’ammontare della retribuzione; la discordanza tra il luogo di lavoro indicato al colloquio, Roma, e la residenza del datore di lavoro, Prato, non adeguatamente spiegata. Tali elementi hanno reso non irragionevole la valutazione discrezionale dell’Amministrazione. Le spese di lite sono state compensate.
Norme richiamate
art. 22 d.lgs. 286/1998
Disciplina il visto e l’ingresso per lavoro subordinato; nell’applicazione della norma l’Amministrazione conserva un’ampia discrezionalità nella valutazione del rischio migratorio e della genuinità del rapporto di lavoro.
art. 2 d.l. 145/2024, convertito con modificazioni in l. 187/2024
La successiva introduzione del divieto relativo al rapporto familiare tra datore di lavoro e lavoratore è stata considerata dal TAR quale conferma della rilevanza attribuibile a tale situazione nell’apprezzamento della genuinità del rapporto, pur non costituendo all’epoca dei fatti una causa ostativa espressa.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Richiamato quale fondamento dell’oscuramento delle generalità della parte.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamati, unitamente all’art. 52 d.lgs. 196/2003, a tutela dei diritti e della dignità della parte mediante oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- In materia di visti d’ingresso per lavoro subordinato, l’Amministrazione dispone di un’ampia discrezionalità nella valutazione dei presupposti del rilascio; il sindacato giurisdizionale è limitato ai casi di macroscopica abnormità o manifesta irragionevolezza della valutazione.
- Il rischio migratorio rilevante ai fini del diniego del visto non comprende soltanto il pericolo di permanenza irregolare, ma anche la concreta possibilità che il titolo d’ingresso venga utilizzato per finalità diverse da quelle dichiarate o mediante un rapporto lavorativo non genuino.
- Il rapporto familiare tra datore di lavoro e richiedente, pur in assenza di una specifica causa ostativa prevista dalla legge al momento della decisione, può essere valutato dall’Amministrazione, insieme ad altri elementi, quale indice della genuinità del rapporto di lavoro e del possibile abuso del visto.
- La mancata conoscenza di elementi essenziali del rapporto lavorativo, come la retribuzione, e le incongruenze non spiegate riguardanti il luogo di lavoro possono concorrere, se valutate nel loro complesso con altri indici, a giustificare il diniego del visto per ragionevole possibilità di abuso del titolo.
- La relazione istruttoria della sede diplomatica, se depositata in giudizio per illustrare gli elementi già posti a base del provvedimento, può essere considerata documento istruttorio ai fini del controllo di legittimità e non costituisce motivazione postuma.
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