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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 1838/2022 del 17/01/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente deduce la violazione di legge per la mancata declaratoria di prescrizione. Sostiene che alcuni rinvii non potevano sospendere la prescrizione: in particolare l'udienza del 4/10/2012 (rinvio ex art.29 d.Lgs. 28/8/2000, n.274) avrebbe dovuto produrre una sospensione non superiore a due mesi e non poteva essere computato tutto il periodo fino al 27/6/2013; l'udienza del 13/2/2014 sarebbe stata rinviata su richiesta della persona offesa per bonario componimento e la difesa si sarebbe limitata a non opporsi (quindi, secondo il ricorrente, non configurando sospensione); analoghe eccezioni vengono mosse rispetto ad altri rinvii richiesti congiuntamente o dall'altra parte con la sola non opposizione della difesa.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto infondato il motivo perché il termine di prescrizione non era maturato prima della sentenza di appello: il termine massimo (7 anni e 6 mesi) decorrente dal fatto del 31/08/2010 sarebbe scaduto il 28/02/2018 se non vi fossero state sospensioni; i rinvii successivi hanno determinato una sospensione complessiva di 897 giorni, posticipando la prescrizione al 13/08/2020, data successiva alla sentenza di appello del 17/01/2020. La Corte ha altresì ritenuto che i rinvii richiesti congiuntamente o sull'accordo delle parti (e le richieste di altre parti cui la difesa abbia aderito anche per non opposizione) determinano la sospensione del termine prescrizionale. Ha inoltre applicato la sospensione prevista per il periodo emergenziale COVID-19 (art.83, comma 4, d.l. 17/3/2020 n.18 conv. in L.24/4/2020 n.27) per 64 giorni. Per l'inammissibilità del ricorso la Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di Euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • d.Lgs. 28 agosto 2000, n. 274, art. 29

    Prevede il rinvio per tentativo di conciliazione (bonario componimento). Nel caso si discuteva l'operatività temporale della sospensione: il ricorrente sosteneva una durata massima di due mesi, ma la Corte ha ritenuto non decisivo questo punto rispetto alle successive richieste congiunte che hanno comunque sospeso la prescrizione.

  • codice di procedura penale, art. 159, comma 1, n. 3

    Secondo le conclusioni del Procuratore generale e la giurisprudenza citata, il rinvio disposto sull'accordo delle parti (o su richiesta congiunta) comporta la sospensione del termine di prescrizione per l'intera durata del rinvio.

  • d.l. 17 marzo 2020, n. 18, art. 83, comma 4 (conv. L. 24 aprile 2020, n. 27)

    Disciplina la sospensione di termini processuali per effetto delle norme emergenziali COVID-19; la Corte ha applicato questa sospensione (64 giorni) nella ricostruzione temporale della prescrizione.

  • codice di procedura penale, art. 616

    Prevede la condanna alle spese e possibilità di comminare somme alla Cassa delle ammende per ricorsi dichiarati inammissibili o manifestamente infondati; la Corte ha condannato il ricorrente a Euro 3.000,00 in base a questa norma.

Massime di principio

  • I rinvii disposti su richiesta congiunta delle parti o in esito ad un accordo tra le parti determinano la sospensione del termine di prescrizione per l'intera durata del rinvio.
  • La 'non opposizione' della difesa a una richiesta di rinvio proposta da altra parte, specie se concretizza un accordo, può essere considerata adesione e quindi produrre gli stessi effetti sospensivi di una richiesta congiunta.
  • I rinvii disposti per tentativi di conciliazione ex art.29 d.lgs. 274/2000 sono rilevanti ai fini del calcolo dei termini prescrizionali; questioni sulla loro durata specifica (es. massimi di 2 mesi) possono essere rilevanti ma non escludono automaticamente l'effetto sospensivo degli ulteriori rinvii concordati.
  • I periodi di sospensione straordinaria (es. per motivi emergenziali come il COVID-19) vanno aggiunti alle altre sospensioni ai fini del computo della prescrizione.
  • In una situazione analoga, per evitare che rinvii concordati pregiudichino la tesi della prescrizione, la difesa deve registrare espressamente la propria posizione (opporsi al rinvio o chiarire che la non opposizione non implica adesione) e annotare nei verbali gli estremi del consenso; altrimenti il comportamento difensivo può essere interpretato come adesione e produrre la sospensione.
  • Se il calcolo complessivo delle sospensioni porta la scadenza della prescrizione dopo la pronuncia della sentenza impugnata, la declaratoria di prescrizione é inammissibile; in caso di ricorso infondato o inammissibile il ricorrente può essere condannato alle spese e a pagamenti alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

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