Cassazione Penale, Sentenza n. 24818/2023 del 08/06/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava la sentenza di secondo grado denunciando la violazione di legge in relazione all'applicazione dell'aggravante di cui al comma 4 dell'art. 614 c.p. Sosteneva che l'aggravante non poteva ritenersi integrata perché non si erano verificate lesioni né percosse e che la presunta violenza era di natura psicologica o verbale; inoltre contestava il richiamo della Corte territoriale alla 'contiguità temporale' e alla riconducibilità della violenza all'essere introdotti o trattenuti nel domicilio altrui. Chiedeva, infine, che una volta esclusa l'aggravante si dichiarasse il difetto di querela e quindi la non procedibilità.
La decisione
La Corte di legittimità ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto corretta la qualificazione della condotta ai sensi del comma 4 dell'art. 614 c.p., osservando che, secondo la ricostruzione probatoria, la persona offesa aveva chiesto con forza allo Zuccaro di uscire dalla proprietà e l'imputato l'aveva spintonata facendola cadere a terra. La Corte ha precisato che l'aggravante della violenza sulle persone nel delitto di violazione di domicilio non richiede l'effettiva produzione di lesioni o la configurabilità del reato di percosse: è sufficiente l'uso di energia fisica o di altro mezzo, diverso dalla minaccia, idoneo ad annullare o limitare la capacità di autodeterminazione della vittima, purché vi sia un nesso teleologico con la violazione del domicilio; la violenza può manifestarsi in qualsiasi momento della fase esecutiva, anche successivamente per trattenersi nel domicilio. Ha altresì richiamato la riforma del d.lgs. n.150/2022 che ha reso superflua la querela per tale aggravante. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile e il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 614 cod. pen., comma 4 (violazione di domicilio, aggravante della violenza alle persone)
L'aggravante si applica quando la violenza sulle persone è utilizzata per entrare o per trattener-si nel domicilio altrui; non è necessaria l'effettiva produzione di lesioni né la configurabilità del reato di percosse; la violenza può manifestarsi in qualsiasi momento della fase esecutiva e deve avere un nesso teleologico con la violazione di domicilio.
art. 582 cod. pen. (lesioni)
Richiamato dalla difesa come parametro per sostenere che l'aggravante richieda lesioni; la Corte ha invece escluso che la presenza delle lesioni sia condizione necessaria per l'aggravante.
art. 581 cod. pen. (percosse)
Richiamato dalla difesa come parametro (percosse), ma la Corte ha chiarito che non è necessario che il fatto integri il reato di percosse perché l'aggravante possa operare.
d.lgs. n.150/2022
La riforma ha inciso sulla condizione di procedibilità, rendendo non necessaria la querela per l'aggravante della violenza sulle persone in relazione al delitto di violazione di domicilio come ricostruito dalla Corte.
Massime di principio
- L'aggravante della violenza sulle persone nel delitto di violazione di domicilio può sussistere anche in assenza di lesioni efficaci: è sufficiente l'uso di energia fisica o di un mezzo idoneo a limitare l'autodeterminazione della vittima.
- La violenza rilevante non deve necessariamente essere impiegata per introdursi nel domicilio: può essere usata successivamente per trattenersi contro la volontà del proprietario, purché vi sia un nesso teleologico con la violazione.
- Dopo il d.lgs. n.150/2022, per questa specifica aggravante non è richiesta la querela della persona offesa ai fini della procedibilità.
- Se la condotta è esclusivamente verbale o di natura puramente psicologica, l'aggravante potrebbe non applicarsi; pertanto, in casi simili la prova dell'uso di forza fisica o di un mezzo idoneo a comprimere l'autodeterminazione è determinante.
- Per contrastare l'applicazione dell'aggravante in simili fatti, la difesa dovrebbe mirare a dimostrare l'assenza del nesso teleologico tra la condotta violenta e il mantenimento nel domicilio o l'assenza stessa di qualsiasi manifestazione di violenza fisica.
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