Cassazione Civile, Ordinanza n. 14485/2022 del 06/05/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento Irpef per l’anno 2009, con cui l’amministrazione finanziaria aveva recuperato a tassazione maggiori redditi non dichiarati, ritenendo assoggettabili a tassazione ordinaria, anziché a tassazione separata, alcuni emolumenti percepiti dal contribuente (compenso annuale incentivante per dipendenti del Ministero delle finanze), e contestando anche l’aliquota applicata. La C.T.R. Abruzzo, in parziale accoglimento dell’appello dell’ufficio, aveva determinato la tassazione ordinaria del reddito nella misura del 40% in relazione alla normativa di favore per i terremotati. In Cassazione l’Agenzia ha proposto ricorso principale con un unico motivo; il contribuente ha resistito con controricorso e ha proposto ricorso incidentale con due motivi. Nel corso del giudizio, tuttavia, il contribuente ha presentato domanda di definizione agevolata della lite tributaria pendente ai sensi del d.l. n. 119 del 2018, versando quanto dovuto in relazione all’Irpef e alle addizionali. L’Agenzia ha poi emesso un diniego della definizione agevolata, successivamente annullato in autotutela; il contribuente ha quindi depositato documentazione attestante il saldo dell’importo residuo e ha insistito per l’estinzione del giudizio.
La decisione
La Corte ha preso atto della definizione agevolata della controversia e dell’avvenuto pagamento delle somme residue, ritenendo integrati i presupposti per la cessazione della materia del contendere. Ha quindi dichiarato estinto il giudizio. Ha precisato che, per il processo estinto, le spese restano a carico della parte che le ha anticipate. Quanto al ricorso incidentale, la declaratoria di estinzione ha escluso l’applicazione dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, relativo al raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
artt. 6 e 7 d.l. 23 ottobre 2018, n. 119 conv. in L. 17 dicembre 2018, n. 136
definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti
La presentazione dell’istanza di definizione agevolata, seguita dal pagamento dovuto e dall’annullamento del diniego, ha determinato la cessazione della materia del contendere e quindi l’estinzione del giudizio.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
obbligo della parte impugnante non vittoriosa di versare una somma pari al contributo unificato già versato
La Corte ha affermato che la declaratoria di estinzione del giudizio esclude l’applicabilità del raddoppio del contributo unificato.
Massime di principio
- Quando la lite tributaria è validamente definita in via agevolata e risultano adempiuti gli oneri richiesti dalla disciplina speciale, il giudizio di legittimità va dichiarato estinto per cessazione della materia del contendere.
- L’estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere impedisce l’applicazione del raddoppio del contributo unificato previsto per l’impugnazione non accolta.
- Nei processi estinti, le spese restano a carico della parte che le ha anticipate, secondo la regola speciale richiamata dalla Corte.
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