Sentenza del 06/03/2017 n. 234 - Comm. Trib. Prov. Benevento
Riscossione - Avviso di accertamento- Omessa notifica - Nullità della successiva ingiunzione - Sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl ricorso è stato accolto. La mancata produzione della prova della notifica dell'avviso presupposto ha comportato la nullità della successiva ingiunzione di pagamento. Inoltre, la mancata notifica dell'avviso ha consentito al giudice di dichiarare la decadenza eccepita dal contribuente.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il contribuente ha contestato la validità dell'ingiunzione sostenendo che l'avviso di accertamento o di pagamento, quale atto presupposto, non gli era stato notificato. In giudizio l'ente resistente non ha prodotto la prova dell'avvenuta notifica dell'atto presupposto. È stata inoltre sollevata l'eccezione di decadenza, resa esaminabile dalla mancata notificazione dell'avviso ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs. 546/1992.
Norme richiamate
Art. 19 del D.Lgs. 546/1992
La mancata notificazione di atti autonomamente impugnabili, adottati precedentemente all'atto notificato, ne consente l'impugnazione unitamente a quest'ultimo.
La mancata notifica dell'atto presupposto consente al contribuente di contestarne la validità insieme all'atto successivo, come l'ingiunzione, e di far valere anche la decadenza dell'amministrazione.
Massime di principio
- Quando un atto di riscossione dipende da un precedente avviso di accertamento o di pagamento, l'ente deve dimostrare in giudizio la regolare notifica dell'atto presupposto.
- La semplice affermazione dell'avvenuta notifica non è sufficiente: occorre produrre documentazione idonea, come relata di notifica, ricevuta o altri elementi probatori validi.
- Se la notifica dell'atto presupposto non è provata, il contribuente può contestare l'atto successivo e ottenere la nullità o l'annullamento dell'ingiunzione.
- La mancata notifica può consentire al contribuente di far valere, nei termini processuali applicabili, la decadenza dell'amministrazione dal potere di accertare o riscuotere.
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