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Cassazione Civile, Ordinanza n. 23411/2026 del 17/07/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce dall’impugnazione di una cartella di pagamento emessa all’esito del controllo automatizzato della dichiarazione modello Unico 2006 di una società, con recupero di IRAP e IVA dichiarate ma non versate e di un credito d’imposta per incremento dell’occupazione ritenuto indebitamente compensato. Il giudizio, interrotto per il fallimento della società, era proseguito dalla curatela. In primo grado il ricorso era stato rigettato salvo la rideterminazione delle sanzioni. In appello, invece, la Corte di giustizia tributaria di secondo grado aveva accolto l’impugnazione ritenendo nulla la cartella perché non preceduta dalla comunicazione di irregolarità o avviso bonario. Le amministrazioni ricorrenti hanno proposto tre motivi: (1) nullità della sentenza per motivazione apparente, perché la CTR avrebbe affermato in modo apodittico la sussistenza di incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione; (2) violazione dell’art. 36-bis d.P.R. 600/1973 e dell’art. 6, comma 5, L. 212/2000, sostenendo che l’avviso bonario è necessario solo se vi siano effettive incertezze rilevanti, mentre qui si trattava di omesso versamento di imposte dichiarate e di recupero di un credito d’imposta fondato su dati incongruenti; (3) omesso esame di un fatto decisivo, sempre connesso alla questione della mancata comunicazione preventiva.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il primo motivo, rilevando che la decisione di appello era sorretta da una motivazione solo apparente: il giudice tributario aveva affermato la necessità dell’avviso bonario per la presenza di incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione, ma senza indicare in modo concreto quali fossero tali incertezze e le ragioni della conclusione. Ha quindi accolto il primo motivo e dichiarato assorbiti il secondo e il terzo. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia in diversa composizione, che dovrà provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 132 c.p.c.

    è richiamato quale parametro del vizio di motivazione apparente della sentenza

  • art. 36 d.lgs. n. 546/1992

    è richiamato, insieme all’art. 132 c.p.c., per censurare la motivazione apparente della decisione tributaria

  • art. 360, n. 4, c.p.c.

    è indicato come norma sul vizio processuale dedotto con il primo motivo

  • art. 36-bis d.P.R. n. 600/1973

    disciplina il controllo automatizzato della dichiarazione e il recupero delle somme risultanti dalla liquidazione

  • art. 54-bis d.P.R. n. 633/1972

    è richiamato, in parallelo all’art. 36-bis, per il controllo automatizzato in materia IVA

  • art. 6, comma 5, L. n. 212/2000

    "Prima di procedere alle iscrizioni a ruolo derivanti dalla liquidazione di tributi risultanti da dichiarazioni, qualora sussistano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione, l'amministrazione finanziaria deve invitare il contribuente, a mezzo del servizio postale o con mezzi telematici, a fornire i chiarimenti necessari o a produrre i documenti mancanti entro un termine congruo e comunque non inferiore a trenta giorni dalla ricezione della richiesta. La disposizione si applica anche qualora, a seguito della liquidazione, emerga la spettanza di un minor rimborso di imposta rispetto a quello richiesto. La disposizione non si applica nell'ipotesi di iscrizione a ruolo di tributi per i quali il contribuente non è tenuto ad effettuare il versamento diretto. Sono nulli i provvedimenti emessi in violazione delle disposizioni di cui al presente comma."

    la comunicazione preventiva non è sempre necessaria, ma solo in presenza di incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione; la nullità consegue alla violazione di tale obbligo solo se quelle incertezze sussistono effettivamente

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    è il parametro del vizio di violazione di legge dedotto con il secondo motivo

  • art. 360, n. 5, c.p.c.

    è il parametro del vizio di omesso esame di un fatto decisivo dedotto con il terzo motivo

  • Cass., Sez. U, 07/07/2014, n. 8053

    viene richiamata per definire i limiti del vizio di motivazione denunciabile in cassazione, circoscritto alle anomalie motivazionali costituzionalmente rilevanti

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione è censurabile solo la motivazione apparente o altra anomalia motivazionale che equivalga a violazione di legge costituzionalmente rilevante; non basta una motivazione ritenuta insufficiente o sintetica se dal testo emerge comunque il percorso logico-giuridico della decisione.
  • In tema di controllo automatizzato delle dichiarazioni, la comunicazione di irregolarità o avviso bonario non costituisce un passaggio indefettibile in ogni caso: essa è necessaria soltanto quando, dalla liquidazione, emergano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione.
  • La nullità della cartella per omessa comunicazione preventiva presuppone che il giudice individui specificamente quali siano le incertezze rilevanti riscontrate; un’affermazione apodittica della loro esistenza non è sufficiente a sorreggere la decisione.
  • Il recupero di imposte dichiarate e non versate e il disconoscimento di un credito d’imposta possono essere effettuati in sede di controllo automatizzato quando l’attività dell’Ufficio si limiti al riscontro di dati incoerenti o incongruenti esposti dal contribuente, senza svolgere valutazioni accertative o rettificative sulla spettanza del credito.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContenzioso tributarioAccertamento
RamiProcesso civileTributi
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

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