Cassazione Penale, Sentenza n. 144/2022 del 05/01/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il Procuratore impugna l'ordinanza del GIP che, investito di una richiesta di archiviazione per i reati indicati negli artt. 610, 612 e 614 c.p., ha ordinato al pubblico ministero, ai sensi dell'art. 409, comma 5, c.p.p., di formulare l'imputazione per quei reati e altresì, a carico di De Luca Piero, per il reato di cui all'art. 392 c.p. Il ricorrente deduce l'abnormità dell'ordine relativo all'art. 392 c.p., perché tale reato non era oggetto della richiesta di archiviazione e, per lo stesso fatto storico qualificato ai sensi dell'art. 610 c.p., l'azione penale era già stata esercitata in precedenza (decreto di citazione a giudizio del 15/10/2020).
La decisione
La Corte ha ritenuto il ricorso fondato: ha dichiarato abnorme l'ordine del GIP di formulare l'imputazione coatta per il reato ex art. 392 c.p., non essendo quel reato oggetto della richiesta di archiviazione e essendo peraltro già pendente azione penale per gli stessi fatti. Ha dunque annullato senza rinvio l'ordinanza impugnata nella parte che disponeva l'imputazione coatta nei confronti di De Luca Piero per l'art. 392 c.p. Ha infine disposto la trasmissione degli atti al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Pordenone per il prosieguo.
Norme richiamate
art. 409, comma 5, codice di procedura penale
L'art. 409, comma 5, c.p.p. autorizza il GIP, in sede di non accoglimento della richiesta di archiviazione, a ordinare al pubblico ministero di formulare l'imputazione; tuttavia, secondo la giurisprudenza citata e il principio affermato nella sentenza, tale potere non può essere esercitato per un reato diverso da quello oggetto della richiesta di archiviazione (l'ordine sarebbe "abnorme").
art. 392, codice penale
La norma è richiamata come titolo di reato per cui il GIP aveva ordinato l'imputazione coatta a carico di De Luca; la Corte ha rilevato che tale titolo non era contenuto nella richiesta di archiviazione e quindi l'ordine riferito a questo articolo è stato ritenuto illegittimo/abnorme.
artt. 610, 612, 614, codice penale
Questi articoli indicano i reati originariamente coinvolti nella richiesta di archiviazione; per gli stessi fatti (art. 610 c.p.) il pubblico ministero aveva già esercitato l'azione penale (decreto di citazione a giudizio), circostanza che ha rafforzato l'illegittimità dell'ordine relativo all'art. 392 c.p.
Giurisprudenza - Sez. U, n. 40984 del 22/03/2018 (Gianforte, Rv. 273581)
Giurisprudenza della Corte che conferma il principio secondo cui il GIP non può, con ordinanza di non accoglimento della richiesta di archiviazione, ordinare al PM di formulare l'imputazione per reati diversi da quelli per i quali è stata avanzata la richiesta di archiviazione (atto abnorme e cassabile).
Massime di principio
- Il GIP, nell'esaminare una richiesta di archiviazione, può ordinare al PM di formulare l'imputazione ai sensi dell'art. 409 c.p.p., ma tale potere è circoscritto ai reati effettivamente oggetto della richiesta di archiviazione; ordinare imputazioni per reati diversi è atto "abnorme" e annullabile in Cassazione.
- Se per lo stesso fatto storico il pubblico ministero ha già esercitato l'azione penale (es. decreto di citazione a giudizio), non è corretto che il GIP imponga un'ulteriore imputazione coatta relativa a un diverso titolo di reato collegato a medesimi fatti; ciò integra motivo di annullamento.
- In sede di impugnazione dell'ordinanza del GIP, il Procuratore deve documentare eventuali precedenti atti di esercizio dell'azione penale (decreti, citazioni) per dimostrare l'abnormità dell'ordine di imputazione coatta su reati non richiesti.
- La Corte di legittimità può annullare senza rinvio la parte dell'ordinanza che contiene un ordine abnorme, limitando l'intervento alla specifica misura illegittima e rimettendo gli atti all'ufficio procedente per il prosieguo.
- Per evitare contenziosi, il GIP dovrebbe limitarsi a valutare le richieste di archiviazione nei termini formulati dal PM e, se ritiene necessario disporre ulteriori accertamenti, motivare chiaramente la ragione per cui si estenderebbero i capi di imputazione rispetto alla richiesta originaria.
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