Sentenza n. 1/2026 - Palermo, Sezione 2
per l’annullamento: - del decreto di depennamento prot. n. AOODRSI.R.U. 0036587 del 22.08.2024, emanato dall’Ufficio Scolastico Regionale della Sicilia nella parte in cui decreta all’ART. 1 “Per i motivi elencati in premessa la candidata PETRUCCELLI FRANCESCA…è esclusa dalla procedura valutativa, per complessivi 1.435 posti, per la progressione all’area dei funzionari e dell’elevata qualificazione di cui al DD 74/2024 e DD 1897/2024 per la regione SICILIA”; - per quanto occorrer possa, della comunicazione di avvio procedimento art. 7 Legge 241/90 e s.m.i. – Petruccelli Francesca (14/12/1971) - verifica titolo di accesso – Procedura valutativa, per complessivi 1435 posti, per la progressione all’area dei funzionari e dell’elevata qualificazione di cui al DM 74 del 12.04. 2024 e DD 1897 del 17.07.2024 – regione SICILIA, del 21 agosto 2024; - della graduatoria provvisoria regionale della procedura valutativa per complessivi 1.435 posti, per la progressione all’area dei funzionari e dell’elevata qualificazione per le Regioni Sicilia, Calabria e Basilicata, pubblicata con DDG 36599 del 22 agosto 2024; - degli atti di valutazione dei titoli di servizio prodotti dalla ricorrente; - per quanto lesivo degli interessi della ricorrente, del decreto dipartimentale del 17 luglio 2024, n. 1897, recante “Procedura valutativa, per complessivi 1.435 posti, per la progressione all’area dei funzionari e dell’elevata qualificazione” e, in particolare, l’articolo 5 riguardante la valutazione dei titoli, nella parte in cui viene interpretato a danno della ricorrente; - per quanto occorrer possa, l’art. 3 co. 1 del D.D. 1897 del 17.07.2024, secondo cui “a norma dell’articolo 59, comma 7 del C.C.N.L., costituisce prerequisito di partecipazione alla procedura di progressione dall’Area degli Assistenti all’Area dei funzionari e dell’Elevata Qualificazione, nella valutazione dell’esperienza maturata nell’area di provenienza, l’aver svolto a tempo pieno le funzioni di DSGA per almeno tre anni scolastici interi, ivi compreso l’anno scolastico 2023/2024, laddove sia stato conferito incarico annuale” unicamente con riferimento all’interpretazione secondo cui per “anno scolastico intero” si intendono solamente gli incarichi conferiti al 31 agosto; - delle FAQ ministeriali, secondo cui, relativamente al prerequisito di cui sopra di almeno tre incarichi annuali interi, “possono partecipare alla procedura di progressione coloro i quali abbiano ricevuto un incarico come DSGA con scadenza al 31 agosto, anche se conferito in data successiva al 1° settembre. L’incarico valutabile ai fini della presente procedura valutativa si perfeziona una volta avvenuta la presa di servizio”; - di ogni ulteriore atto e/o provvedimento, anche ignoto, comunque connesso, conseguente e/o presupposto; e per l’accertamento: del diritto della ricorrente ad essere ammessa alla procedura di progressione dall’Area degli Assistenti all’Area dei funzionari e dell’Elevata Qualificazione; e per la declaratoria del riconoscimento del diritto della ricorrente ad essere ammessa alla procedura valutativa per l’accesso all’area dei funzionari e dell’elevata qualificazione relativa agli anni scolastici 2024/2025, 2025/2026, 2026/2027 oltre che la declaratoria di illegittimità del modus operandi della P.a. in relazione all’errata valutazione della anzianità di servizio maturata dalla ricorrente;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreto di depennamento dalla procedura valutativa per la progressione all’area dei funzionari e dell’elevata qualificazione, unitamente agli atti presupposti e alla graduatoria provvisoria
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato il depennamento dalla procedura valutativa per non avere dimostrato il requisito di accesso consistente nell’aver svolto a tempo pieno le funzioni di DSGA per almeno tre anni scolastici interi con incarico annuale fino al 31 agosto. Ha dedotto di avere prestato complessivamente 39 mesi di servizio come DSGA, con incarichi terminati anteriormente al 31 agosto in parte dei periodi indicati. Con il primo motivo ha denunciato violazione di legge, irragionevolezza, illogicità, violazione dei principi di ragionevolezza, imparzialità, buon andamento e parità di accesso agli uffici pubblici, violazione del d.lgs. 165/2001, degli artt. 97 e 98 Cost., eccesso di potere, eccesso di delega e manifesta ingiustizia, sostenendo che né il d.m. n. 74/2024 né l’art. 59 del CCNL richiedessero che l’incarico annuale terminasse il 31 agosto e richiamando l’art. 11, comma 14, l. n. 124/1999 sul computo come anno intero del servizio di almeno 180 giorni. Con il secondo motivo ha dedotto disparità di trattamento, violazione della direttiva 1999/70/CE, della clausola 4 dell’accordo quadro e degli artt. 20 e 21 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, sostenendo l’illegittima discriminazione tra personale con incarico annuale e personale con incarico temporaneo. L’Amministrazione ha eccepito anche il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo.
La decisione
Il TAR ha preliminarmente respinto l’eccezione di difetto di giurisdizione, riconoscendo la giurisdizione amministrativa perché la controversia riguarda una procedura selettiva per progressione verticale interna con passaggio di area avente effetto novativo. Nel merito ha rigettato il ricorso. Il primo motivo è stato ritenuto infondato: l’interpretazione amministrativa secondo cui l’incarico annuale deve arrivare al 31 agosto è coerente con il CCNL del comparto Istruzione e ricerca, che individua tale data come termine finale dell’intero anno scolastico, con l’art. 4 l. n. 124/1999, che distingue la supplenza annuale fino alla fine dell’anno scolastico dalla supplenza temporanea fino al termine delle attività didattiche, e con il d.m. n. 430/2020. Le FAQ ministeriali hanno legittimamente chiarito che l’incarico annuale rilevante è quello conferito, anche dopo il 1° settembre, con scadenza al 31 agosto. Il secondo motivo è stato anch’esso respinto: la differenza tra incarico annuale su posto vacante e disponibile e incarico temporaneo su posto non vacante, ma di fatto disponibile, è razionale e non arbitraria, poiché i due incarichi si distinguono per stabilità e continuità. Il decreto di depennamento e gli atti presupposti sono stati quindi ritenuti legittimi. La ricorrente è stata condannata a rifondere all’Amministrazione 2.000 euro di spese, oltre accessori; nulla è stato disposto nei confronti delle controinteressate non costituite.
Norme richiamate
art. 59 CCNL comparto Istruzione e ricerca 2019-2021
aver svolto a tempo pieno le funzioni di D.S.G.A. per almeno tre anni scolastici interi, ivi compreso l’anno scolastico 2023/2024, laddove sia stato conferito incarico annuale
Il requisito dell’esperienza triennale deve essere interpretato alla luce della nozione di anno scolastico intero collegata all’incarico annuale con scadenza al 31 agosto.
art. 3, comma 1, d.d. n. 1897/2024
costituisce prerequisito di partecipazione ... l’aver svolto a tempo pieno le funzioni di DSGA per almeno tre anni scolastici interi ... laddove sia stato conferito incarico annuale
La disposizione legittimamente richiede, quale prerequisito della progressione, tre incarichi annuali interi; l’incarico annuale rilevante è quello con termine al 31 agosto.
art. 4 l. n. 124/1999
La distinzione tra supplenza annuale fino alla fine dell’anno scolastico e supplenza temporanea fino al termine delle attività didattiche conferma che l’incarico annuale si estende fino al 31 agosto.
art. 11, comma 14, l. n. 124/1999
il servizio di insegnamento non di ruolo ... è considerato come anno scolastico intero se ha avuto la durata di almeno 180 giorni
La disposizione invocata dalla ricorrente non conduce a una diversa interpretazione del requisito specifico previsto per la progressione dei DSGA.
d.m. n. 430/2020, art. 1
La disciplina distingue la supplenza annuale, fino alla fine dell’anno scolastico, dalla supplenza temporanea sino al termine delle attività didattiche.
direttiva 1999/70/CE, clausola 4 dell’accordo quadro
Non risulta violata, poiché la differenziazione tra incarichi annuali e temporanei si fonda sulla diversa natura, stabilità e continuità degli incarichi.
artt. 20 e 21 Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
Non è ravvisabile una discriminazione, essendo razionale la distinzione tra personale con incarico annuale e personale con incarico temporaneo.
artt. 97 e 98 Cost.
Non risultano violati dai criteri di accesso interpretati dall’Amministrazione.
d.lgs. 165/2001
Il provvedimento non specifica ulteriormente la disposizione del decreto legislativo ritenuta applicabile.
Massime di principio
- Nelle procedure di progressione verticale del personale scolastico, il requisito dello svolgimento delle funzioni di DSGA per almeno tre anni scolastici interi mediante incarichi annuali può essere legittimamente interpretato nel senso che rilevano gli incarichi conferiti su posto vacante e disponibile con scadenza al 31 agosto, anche se attribuiti dopo il 1° settembre.
- La nozione di incarico annuale si distingue da quella di incarico temporaneo: il primo è collegato a un posto vacante e disponibile e si estende fino al 31 agosto, mentre il secondo è conferito su posto non vacante e termina con la fine delle attività didattiche.
- La differenziazione, ai fini dell’accesso a una progressione verticale, tra servizio prestato con incarico annuale e servizio prestato con incarico temporaneo non viola il principio di parità di trattamento quando riflette una differenza oggettiva di stabilità e continuità dell’impiego.
- Le controversie relative a procedure selettive per progressioni verticali interne comportanti il passaggio da un’area a un’altra con effetto novativo rientrano nella giurisdizione del giudice amministrativo.
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