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Sentenza

Sentenza n. 730/2026 - Lecce, Sezione 2

per l’annullamento - del provvedimento in data 19/10/23, n. 10974, del Dirigente UTC del Comune di Corigliano d’Otranto e di ogni altro atto presupposto, connesso, collegato e/o consequenziale, tra cui l’art. 2.12 comma 7 NTA del PUG del medesimo Comune ed il Regolamento Comunale per la “realizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili superiori a 20 KW in zona agricola nonché opere connesse e infrastrutture indispensabili alla costruzione ed esercizio” approvato con deliberazione C.C. 16/10/08 n. 29 e s.m.i. e gli altri specificati; nonché per la declaratoria - del diritto della ricorrente a realizzare l’intervento per cui è causa.

Giustizia amministrativa202400015

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Puglia - Lecce, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: provvedimento comunale di divieto di avvio dei lavori oggetto di DILA per la realizzazione di un impianto fotovoltaico a terra di potenza inferiore a 1 MW in area agricola

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (operatore energetico)

Prevale il privato

La controversia

La società ricorrente aveva presentato una DILA per la realizzazione di un impianto fotovoltaico a terra di circa 991,80 kW, su terreno agricolo, dichiarando l’idoneità dell’area e allegando il titolo di disponibilità fondato su un contratto preliminare di compravendita. Il Comune aveva vietato l’avvio dei lavori ritenendo: l’intervento non realizzabile mediante il titolo utilizzato; la società non legittimata alla realizzazione delle opere; l’intervento incompatibile con le NTA del PUG, con riferimento ai luoghi panoramici e ai coni visuali; e il progetto contrario al regolamento comunale sugli impianti alimentati da fonti rinnovabili, per carenza di perizia sull’area agricola, insufficienza del titolo di disponibilità, superamento del limite del 50% della superficie del lotto e carenze progettuali relative alla recinzione. La ricorrente ha dedotto difetto di motivazione, sviamento, falsità dei presupposti, violazione degli artt. 1 l. n. 241/1990, 6 e 6-bis d.lgs. n. 28/2011 e 20 d.lgs. n. 199/2021, sostenendo che l’impianto rientrasse nel regime della DILA, che l’area fosse ex lege idonea perché situata entro 500 metri da una zona industriale, che il preliminare di vendita fosse sufficiente a dimostrare la disponibilità dell’immobile e che le disposizioni comunali non potessero introdurre limiti ulteriori rispetto alla disciplina statale.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso e annullato il provvedimento comunale. Ha rilevato anzitutto il difetto di motivazione e l’incongruenza del riferimento comunale all’art. 6, comma 9-bis, d.lgs. n. 28/2011, poiché la società aveva presentato una DILA riconducibile alla disciplina dell’art. 6-bis dello stesso decreto, come richiamata dall’art. 9, comma 1-quinquies, d.l. n. 17/2022, convertito dalla l. n. 34/2022. Il giudice ha ritenuto sufficiente, ai fini della disponibilità dell’immobile richiesta per la presentazione della DILA, la posizione del promissario acquirente, in ragione dell’efficacia del preliminare e della tutela in forma specifica ex art. 2932 c.c.; ha inoltre accertato che il preliminare risultava allegato alla DILA, contrariamente a quanto sostenuto dal Comune. Il TAR ha poi ritenuto fondato il motivo relativo all’idoneità dell’area: la relazione tecnica allegata alla DILA qualificava l’area come agricola e idonea e attestava l’assenza di tutela ai sensi della parte seconda del d.lgs. n. 42/2004; il Comune non aveva esaminato la possibile applicazione dell’art. 20, comma 8, lett. c-ter), d.lgs. n. 199/2021, né spiegato perché tale disciplina non fosse applicabile, limitandosi a richiamare disposizioni comunali anteriori e di rango secondario. È stato inoltre rilevato che la DILA indicava espressamente l’impresa esecutrice dei lavori, sicché anche il rilievo relativo all’abilitazione alla realizzazione delle opere risultava infondato. L’annullamento ha comportato la reviviscenza delle facoltà derivanti dalla DILA, salvo ulteriori determinazioni comunali. Il Comune è stato condannato alle spese di lite, liquidate in euro 2.500, oltre accessori e rimborso del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 6-bis d.lgs. n. 28/2011

    Dichiarazione di inizio lavori asseverata

    La DILA è il titolo applicabile agli impianti rientranti nelle ipotesi previste dalla disciplina speciale; la legittimazione alla presentazione spetta non solo al proprietario, ma anche a chi abbia la disponibilità dell’immobile.

  • art. 6, comma 9-bis, d.lgs. n. 28/2011

    Il richiamo a tale disposizione nel provvedimento comunale è stato ritenuto generico, incongruo e incoerente con il titolo effettivamente utilizzato dalla società.

  • art. 9, comma 1-quinquies, d.l. n. 17/2022, convertito dalla l. n. 34/2022

    Gli impianti fotovoltaici con moduli a terra la cui potenza elettrica risulta inferiore a 1 MW ... sono realizzati mediante dichiarazione di inizio lavori asseverata di cui all’articolo 6-bis, comma 1, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28

    Gli impianti fotovoltaici a terra di potenza inferiore a 1 MW, situati in aree idonee e privi dei presupposti ostativi indicati dalla norma, possono essere realizzati mediante DILA.

  • art. 20, comma 8, lett. c-ter), d.lgs. n. 199/2021

    Le aree classificate agricole, racchiuse in un perimetro i cui punti distino non più di 500 metri da zone a destinazione industriale, artigianale e commerciale ...

    Le aree agricole ricadenti nei presupposti normativi sono aree idonee ex lege per l’installazione di impianti fotovoltaici, in assenza dei vincoli indicati dalla disposizione.

  • art. 2932 c.c.

    La tutela in forma specifica dell’obbligo di concludere il contratto definitivo rende il preliminare idoneo a dimostrare la disponibilità dell’immobile ai fini della presentazione della DILA.

  • art. 1, comma 2, l. n. 241/1990

    L’amministrazione non può aggravare il procedimento imponendo requisiti o documentazione ulteriori rispetto a quelli richiesti dalla disciplina applicabile.

Massime di principio

  • Ai fini della presentazione della DILA per un impianto fotovoltaico, la disponibilità dell’immobile non è necessariamente subordinata alla titolarità di un diritto reale: può essere sufficiente la posizione del promissario acquirente, quando il preliminare attribuisca una disponibilità giuridicamente qualificata e sia assistito dalla tutela in forma specifica prevista dall’art. 2932 c.c.
  • Un provvedimento comunale che vieti l’avvio dei lavori mediante il richiamo generico o incongruo a una disposizione diversa da quella applicabile al titolo edilizio-energetico utilizzato è illegittimo per difetto di motivazione e incoerenza dell’istruttoria.
  • Quando il privato deduca e documenti che l’area rientra tra quelle idonee ex lege ai sensi dell’art. 20 d.lgs. n. 199/2021, l’amministrazione deve esaminare specificamente tale presupposto e spiegare le eventuali ragioni di inapplicabilità; non può limitarsi a richiamare disposizioni comunali secondarie anteriori senza confrontarsi con la disciplina statale sopravvenuta.
  • La DILA per impianti fotovoltaici di potenza inferiore a 1 MW è applicabile nei casi previsti dalla disciplina statale speciale, quando ricorrano i requisiti relativi all’idoneità dell’area, all’assenza dei vincoli ostativi e alla mancata previsione di procedure espropriative.
  • L’annullamento del provvedimento comunale di divieto di avvio dei lavori determina la reviviscenza delle facoltà legittimanti derivanti dalla DILA, fatta salva la possibilità per l’amministrazione di adottare ulteriori determinazioni conformi alla legge.

Come è indicizzato

MaterieImpianti da fonti rinnovabiliTitoli abilitativi edilizi
RamiEnergia, infrastrutture e comunicazioniProcedimento amministrativo
IstitutiDifetto di motivazioneDifetto di istruttoriaPrincipio di legalità e tipicitàProporzionalità e ragionevolezza

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