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Sentenza

Sentenza n. 8/2026 - Potenza, Sezione 1

per l'annullamento - della Determinazione Dirigenziale n. 13BM.2025/D.00294 del 7/8/2025 nella parte in cui ha disposto l'esclusione della società Becton Dickinson s.p.a. dal Lotto 110 della "Procedura aperta per l'affidamento della fornitura di dispositivi medici per chirurgia vascolare occorrenti all'AOR San Carlo di Potenza e all'Azienda Sanitaria di Matera" (ID Gara 229391); - dell'Elenco lotti e, più precisamente, in parte qua laddove riporta, alla colonna 7 relativa ad ogni lotto, la dicitura "QUANTITÀ TOTALE" con l'indicazione del numero di pezzi richiesti, così inducendo i concorrenti a credere che l'offerta richiesta fosse relativa a detto numero di dispositivi medici quando, al contrario, detto importo doveva essere "triplicato" (in quanto la gara era formulata su base triennale); - di tutti i Verbali di gara, se ed in quanto rilevanti, nonché di ogni altro atto presupposto, necessario e conseguente, anche non cognito, anche relativo all'eventuale escussione del deposito cauzionale provvisorio, se ed in quanto rilevanti. Nonché per il risarcimento per equivalente di tutti i danni dalla ricorrente per effetto della mancata sottoscrizione del contratto.

Giustizia amministrativa202500364

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Basilicata, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: esclusione dal Lotto 110 di una procedura aperta per la fornitura triennale di dispositivi medici, nonché gli atti di gara presupposti e la mancata sottoscrizione del contratto

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (stazione appaltante)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha impugnato l’esclusione dal Lotto 110, sostenendo che l’offerta economica, nella quale erano indicati 20 dispositivi e un importo di euro 43.980,00, fosse riferita per errore al fabbisogno annuale anziché a quello triennale. Secondo la ricorrente, l’errore sarebbe stato materiale, immediatamente emendabile mediante la semplice moltiplicazione per tre dei quantitativi e dell’importo indicati, senza alcuna attività interpretativa o manipolativa. Ha inoltre contestato la lex specialis, nella parte in cui l’elenco dei fabbisogni avrebbe indicato i quantitativi su base annuale, inducendo i concorrenti a formulare l’offerta in modo non coerente con la durata triennale dell’affidamento, e ha chiesto il risarcimento dei danni derivanti dalla mancata sottoscrizione del contratto.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso, ritenendo legittima l’esclusione. L’errore nell’offerta economica è emendabile soltanto quando risulti immediatamente e inequivocabilmente rilevabile dal solo documento contenente l’errore, come vizio di trascrizione o compilazione. Nel caso concreto, il modulo di offerta, generato automaticamente dal sistema e sottoscritto dall’operatore, riportava espressamente le colonne “Fabbisogno triennale” e “Importo triennale complessivo offerto IVA esclusa”. Dal documento non emergeva alcun elemento idoneo a far comprendere che i valori indicati fossero invece annuali. La correzione avrebbe richiesto un chiarimento esterno e una ricostruzione della volontà negoziale, integrando una successiva modificazione dell’offerta e non una mera rettifica materiale. Il TAR ha quindi escluso la possibilità di ricorrere al soccorso istruttorio, richiamando anche i principi di par condicio e autoresponsabilità. Ha inoltre ritenuto chiara la lex specialis: l’art. 3 del disciplinare prevedeva una fornitura triennale e indicava per ciascun lotto l’importo triennale a base d’asta; la diversa indicazione dei quantitativi su base annuale nell’elenco dei fabbisogni non era decisiva, alla luce degli univoci elementi contenuti nel disciplinare e nel modulo di offerta. La domanda risarcitoria è stata respinta unitamente alla domanda di annullamento. Le spese sono state compensate per la particolarità e originalità della controversia.

Norme richiamate

  • art. 101 d.lgs. 36/2023

    Il soccorso istruttorio non può essere utilizzato per integrare o modificare sostanzialmente l’offerta economica mediante una ricostruzione esterna della volontà negoziale; è esclusa la correzione quando l’errore non sia immediatamente rilevabile dal documento contenente l’offerta.

Massime di principio

  • L’errore nell’offerta economica è qualificabile come errore materiale emendabile soltanto quando, dal solo documento che lo contiene, emerga in modo univoco e immediatamente rilevabile un vizio di trascrizione o compilazione.
  • Non è consentita la rettifica dell’offerta economica quando essa richieda l’esame coordinato di altri atti di gara, l’acquisizione di chiarimenti esterni o una ricostruzione logico-deduttiva della volontà negoziale dell’operatore economico.
  • Il soccorso istruttorio non può trasformarsi in uno strumento di integrazione o modificazione dell’offerta economica, poiché ciò violerebbe i principi di par condicio tra concorrenti e di autoresponsabilità.
  • Quando il disciplinare stabilisce la durata triennale dell’appalto, indica gli importi triennali a base d’asta e il modulo di offerta reca espressamente le voci relative al fabbisogno e all’importo triennale, la lex specialis impone al concorrente di formulare l’offerta su base triennale, anche se un diverso documento di gara riporta quantitativi annuali.
  • La semplice possibilità matematica di moltiplicare per tre un quantitativo e un importo indicati nell’offerta non dimostra, di per sé, la natura meramente materiale dell’errore né consente alla stazione appaltante di sostituire i dati offerti con valori diversi.

Come è indicizzato

MaterieProcedura di garaOfferta e valutazioneRequisiti di partecipazione ed esclusione
RamiContratti pubblici
SottomaterieOfferta indeterminata, condizionata o in aumentoSoccorso istruttorio
IstitutiSoccorso istruttorioConcorrenza ed evidenza pubblicaPrincipio di legalità e tipicità

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