Cassazione Penale, Sentenza n. 35973/2025 del 05/11/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente chiedeva di essere autorizzato a utilizzare un apparecchio radio sintonizzabile sui canali FM e a sintonizzarsi in televisione sui soli canali radio digitali della RAI. La direzione del carcere aveva consentito solo canali AM e tre canali radio RAI sul televisore, vietando l'uso generalizzato dei canali FM per ragioni di sicurezza (richiamando l'art. 14, comma 6, della circolare DAP). Il ricorrente denunciava violazione degli artt. 1, 35-bis e 41-bis Ord. pen. e contestava carenze di motivazione e contraddittorietà della decisione, nonché l'apparente incoerenza tra il divieto sui canali FM e la possibilità di accesso ad altri canali digitali nazionali.
La decisione
La Corte ha ritenuto il ricorso infondato e lo ha respinto. Ha confermato che il reclamo giurisdizionale tutela un pregiudizio concreto e attuale, ma nel caso specifico la limitazione all'accesso ai canali FM e l'obbligo di fruire solo di AM e di tre canali RAI sul televisore costituiscono una misura organizzativa compatibile con il diritto all'informazione: l'accesso ai canali di maggiore diffusione nazionale è garantito e le restrizioni sono giustificate da concrete esigenze di ordine pubblico e sicurezza (possibilità di veicolare messaggi via FM). Per tali ragioni il ricorso non merita accoglimento; il ricorrente è stato inoltre condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 41-bis Ordinamento penitenziario
In quanto regime di speciale sorveglianza, giustifica misure restrittive della detenzione anche con riguardo a limitazioni nell'accesso a mezzi di comunicazione, se motivate da esigenze di sicurezza
art. 35-bis Ordinamento penitenziario
Regola il reclamo giurisdizionale del detenuto contro atti amministrativi o provvedimenti che ledeano posizioni giuridiche soggettive; va interpretato come tutela di un pregiudizio concreto e attuale, non di meri interessi organizzativi
art. 1 Ordinamento penitenziario
Riferimento ai principi generali della funzione rieducativa della pena e al rispetto dei diritti della persona, valutati insieme alle esigenze di sicurezza detentiva
art. 14, comma 6, circolare Dipartimentale (DAP del 2 ottobre 2017)
art. 14, comma 6, della circolare dipartimentale
La circolare può prevedere limitazioni all'accesso ai canali radio FM per motivi di sicurezza; tali previsioni sono considerate legittime se fondate su concrete esigenze di ordine pubblico
art. 69, comma 6, lett. b) Ord. pen. (richiamato nel testo)
Indica le modalità del reclamo giurisdizionale esperibile dal detenuto contro provvedimenti del magistrato di sorveglianza
art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen.
Norme sul motivo di ricorso per cassazione: violazione di norme di diritto e vizio di motivazione invocati dal ricorrente
art. 616 cod. proc. pen.
Prevede la condanna alle spese processuali in caso di rigetto del ricorso
Massime di principio
- Il reclamo giurisdizionale del detenuto tutela solo pregiudizi concreti e attuali a posizioni di diritto soggettivo: non basta la lamentela di una discrepanza organizzativa
- La limitazione dell'accesso a taluni canali radio o televisivi non integra automaticamente una violazione del diritto all'informazione se è garantito l'accesso ai canali di maggiore diffusione nazionale
- Le misure restrittive imposte in regime di 41-bis possono essere giustificate da esigenze di sicurezza e ordine pubblico e trovano legittimazione anche se previste da circolari amministrative, purché motivate su basi fattuali
- Il detenuto deve provare una compromissione specifica e concreta del diritto all'informazione per ottenere tutela giurisdizionale; mere affermazioni generalizzate non sono sufficienti
- In situazioni simili, valutare sempre la proporzionalità della limitazione rispetto all'effettiva necessità di sicurezza e l'effettiva disponibilità di alternative informative (es. canali RAI di maggiore diffusione)
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