Cassazione Civile, Ordinanza n. 16604/2023 del 12/06/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
La controversia nasce da un precedente giudizio di merito relativo a pretese di lavoratrici nei confronti dell'università, connesso alla ricostruzione della carriera, al pagamento di differenze retributive e alla regolarizzazione contributiva. Nel giudizio di cassazione avverso la sentenza d'appello, la Corte aveva dichiarato inammissibile il ricorso dell'università perché la procura speciale conferita agli avvocati del libero foro era risultata nulla per difetto del necessario presupposto autorizzatorio. L'università ha quindi proposto revocazione ex artt. 391-bis e 395, n. 4, c.p.c., sostenendo che la Corte sarebbe incorsa in errore di fatto nel ritenere insussistente l'autorizzazione motivata del consiglio di amministrazione a conferire il mandato a difensori esterni, mentre tale autorizzazione sarebbe invece esistita; ha anche dedotto che l'autorizzazione non era stata oggetto di contestazione nei gradi di merito. Le lavoratrici hanno chiesto l'inammissibilità o il rigetto del ricorso, mentre l'INPS è rimasto intimato.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per revocazione. Ha ritenuto che l'ordinanza precedente non si fondasse su un supposto errore di percezione circa l'esistenza dell'autorizzazione del consiglio di amministrazione, ma sulla mancata produzione in giudizio della delibera autorizzativa necessaria per legittimare il mandato agli avvocati del libero foro. La produzione, solo con il ricorso per revocazione, di una delibera del 2010 è stata considerata irrilevante perché nuova e comunque non idonea a dimostrare un errore di fatto revocatorio. La Corte ha ribadito che, per le università statali, la scelta di non avvalersi dell'Avvocatura dello Stato richiede una specifica e motivata delibera dell'organo competente, soggetta al controllo di legittimità del consiglio di amministrazione, e che la mancanza di tale documentazione nel giudizio di cassazione comporta la nullità della procura speciale, non sanabile con ratifica successiva. Le spese sono state poste a carico dell'università, con ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 391-bis c.p.c.
consente la revocazione delle ordinanze della Corte di cassazione nei casi previsti, ma non per contestare valutazioni di diritto o per introdurre documenti nuovi non idonei a integrare un errore di fatto
art. 395, n. 4, c.p.c.
l'errore revocatorio deve essere un errore di percezione, decisivo e risultante dagli atti; non può consistere in una critica al ragionamento giuridico della Corte
art. 43 r.d. n. 1611 del 1933
per le università statali la deroga al patrocinio dell'Avvocatura dello Stato per avvalersi di liberi professionisti richiede una specifica e motivata deliberazione dell'ente sottoposta al controllo degli organi di vigilanza
art. 11 L. 3 aprile 1979, n. 103
ha modificato il regime del patrocinio autorizzato richiamato per le università statali
art. 56 r.d. 31 agosto 1933, n. 1592
costituisce la base legale che consente alle università di essere rappresentate e difese dall'Avvocatura dello Stato, richiamando il regime del patrocinio autorizzato
art. 12 r.d. n. 1592 del 1933
in caso di vera urgenza il rettore può adottare provvedimenti d'urgenza e riferirne al consiglio per la ratifica
art. 125 c.p.c.
la sanatoria o ratifica della procura opera nei giudizi di merito, ma non può sanare la nullità del mandato speciale in cassazione
art. 365 c.p.c.
richiede il conferimento e il deposito di valida procura speciale per il ricorso per cassazione
art. 83 c.p.c.
impone la verifica della regolarità della procura da parte del giudice
art. 375 c.p.c.
norma richiamata per la trattazione camerale
art. 380-bis.1 c.p.c.
norma richiamata per la trattazione camerale in cassazione
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
giustifica il raddoppio del contributo unificato in caso di inammissibilità del ricorso
Massime di principio
- Per le università statali, la scelta di avvalersi di avvocati del libero foro in luogo dell'Avvocatura dello Stato è ammissibile solo se preceduta da una delibera specifica e motivata dell'organo competente, sottoposta al controllo di legittimità dell'organo di vigilanza e prodotta in giudizio.
- Nel giudizio di cassazione la validità della procura speciale è requisito di ammissibilità rilevabile anche d'ufficio; la sua mancanza o irregolarità determina inammissibilità e non può essere sanata con successiva ratifica.
- L'errore revocatorio ex art. 395, n. 4, c.p.c. richiede un travisamento percettivo degli atti, non essendo utilizzabile per censurare la valutazione giuridica compiuta dalla Corte o per introdurre documenti nuovi non esaminati nel giudizio definito.
- La mancata produzione nel processo della delibera autorizzativa non può essere superata dall'allegazione, in sede di revocazione, dell'esistenza di un atto non tempestivamente depositato, quando la ratio decidendi sia fondata proprio sull'assenza della documentazione necessaria agli atti.
- In assenza di un vero conflitto di interessi reale e documentato con l'Avvocatura dello Stato, la deroga al patrocinio autorizzato richiede il rispetto integrale del procedimento autorizzatorio previsto dalla legge.
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