Cassazione Civile, Ordinanza n. 23190/2023 del 31/07/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
Un contribuente aveva chiesto il rimborso delle ritenute operate dal sostituto d'imposta sui compensi da lavoro dipendente percepiti nel 2009 per attività svolta nella Repubblica del Congo. A seguito del silenzio-rifiuto dell'Amministrazione, aveva ottenuto l'accoglimento in primo grado e poi la conferma in appello, sul presupposto che gli spettasse il credito per imposte pagate all'estero e che fosse esonerato dalla dichiarazione dei redditi perché in possesso del solo reddito da lavoro dipendente risultante dal CUD. L'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando violazione e falsa applicazione dell'art. 165, comma 8, d.P.R. n. 917/1986, sostenendo che il credito d'imposta per le imposte pagate all'estero è comunque subordinato alla presentazione della dichiarazione dei redditi e all'indicazione in essa dei redditi prodotti all'estero, anche quando il contribuente sia altrimenti esonerato dall'obbligo dichiarativo.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle Entrate. Ha ritenuto fondato il motivo perché l'art. 165, comma 8, TUIR pone la presentazione della dichiarazione dei redditi come condizione necessaria per fruire del credito d'imposta per imposte pagate all'estero, indipendentemente dall'esonero dall'obbligo di dichiarazione. Ha richiamato un precedente di legittimità conforme e ha considerato non pertinente il riferimento della sentenza impugnata alla convenzione Italia-Repubblica del Congo, non applicabile all'annualità 2009. Decidendo nel merito, ha rigettato l'originario ricorso del contribuente, compensando integralmente le spese dei gradi di merito e ponendo a carico del controricorrente le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 165, comma 8, d.P.R. n. 917/1986
la presentazione della dichiarazione dei redditi è condizione per fruire del credito per le imposte pagate a titolo definitivo all'estero; non rileva l'eventuale esonero dall'obbligo dichiarativo
art. 165, commi 6 e 7, d.P.R. n. 917/1986
richiamati dal giudice di merito come base del rimborso richiesto per le imposte estere
art. 1, comma 4, lett. c), d.P.R. n. 600 del 1973
evocato per precisare che la disciplina del credito d'imposta non introduce un obbligo dichiarativo in contrasto con le ipotesi di esonero, ma soltanto una condizione di accesso al beneficio
L. n. 288/2005
legge di ratifica della convenzione Italia-Repubblica del Congo, ritenuta però non applicabile alla fattispecie perché entrata in vigore dal 26.06.2014
Convenzione tra Repubblica del Congo e Italia del 15.10.2003
richiamata nella sentenza impugnata, ma esclusa dalla Corte perché non applicabile all'anno d'imposta 2009
Massime di principio
- Ai fini del credito d'imposta per le imposte pagate all'estero, la presentazione della dichiarazione dei redditi non è un mero adempimento formale legato all'obbligo dichiarativo, ma una condizione sostanziale per la fruizione del beneficio.
- L'esonero dall'obbligo di presentare la dichiarazione dei redditi non vale a superare il requisito previsto dalla disciplina del credito per redditi prodotti all'estero: il contribuente deve comunque presentare la dichiarazione per indicare il reddito estero da cui origina il credito.
- Quando il giudice di merito fonda la decisione su una disciplina convenzionale non ancora efficace per l'annualità oggetto di causa, tale riferimento non può sorreggere la decisione stessa.
- In presenza di una chiara previsione normativa che subordina il beneficio alla dichiarazione, il contenuto del CUD o la circostanza che il contribuente abbia un solo reddito non possono surrogare la dichiarazione richiesta dalla legge.
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