Cassazione Penale, Sentenza n. 16136/2024 del 17/04/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnavano il decreto di conferma della confisca patrimoniale disposto dal Tribunale e dalla Corte d'appello di Palermo su beni mobili, immobili, prodotti finanziari e società riconducibili a Giovanni Pilo (decaduto nel frattempo) e, in parte, intestati a sua moglie Anna Gambino e al figlio Giuseppe. La censura centrale era la violazione del giudicato: secondo la difesa il provvedimento ablatorio sarebbe stato adottato senza acquisire "novità" fattuali rispetto al precedente provvedimento di revoca della confisca (Corte d'appello 15.9.1987, irrevocabile 18.10.1990) e fondandosi su una nuova valutazione tecnica della perizia contabile già in atti, il che sarebbe vietato dalla giurisprudenza. Venivano altresì censurate l'omessa acquisizione della perizia contabile originaria e l'erronea estensione della confisca a beni ritenuti acquisiti da terzi (moglie e figlio) in epoca anteriore o indipendente dall'attività illecita.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili o infondati e li ha rigettati. Ha richiamato il quadro normativo e giurisprudenziale secondo il quale, nel procedimento di prevenzione, il ricorso per cassazione è limitato a questioni di violazione di legge e il sindacato sulla motivazione è ammissibile solo quando questa manchi del tutto o sia meramente apparente. La Corte ha ritenuto che i giudici di merito non si siano limitati a una mera rivalutazione tecnica della perizia, ma abbiano invece considerato elementi "sopravvenuti" o precedentemente trascurati (dichiarazioni di collaboratori di giustizia, riscontri documentali, sentenza di condanna per art. 416-bis), che costituiscono fatti nuovi idonei a superare il precedente giudicato. Ha inoltre confermato la legittimità della confisca estesa all'intero patrimonio aziendale e personale quando l'attività imprenditoriale risulti "contaminata" dal metodo mafioso e la quota lecita sia ormai inestricabilmente commista con capitali illeciti. Le censure relative ai beni intestati alla moglie e al figlio sono state ritenute generiche e infondate, attesa la motivazione che ha accertato la disponibilità effettiva e l'inquinamento mafioso del patrimonio.
Norme richiamate
D.Lgs. 159/2011 (Codice antimafia)
art. 10, comma terzo; art. 7, comma 1; art. 19, comma 3
Limita il ricorso in Cassazione nei procedimenti di prevenzione alla sola "violazione di legge" (art.10, comma terzo); prevede ipotesi di nullità e requisiti motivazionali (art.7, comma 1); disciplina la presunzione di disponibilità dei beni ai fini delle misure patrimoniali (art.19, comma 3).
Codice penale
La condanna per associazione mafiosa (art.416-bis) è elemento che può rafforzare la valutazione della pericolosità sociale e la legittimità delle misure di prevenzione patrimoniali; la partecipazione a Cosa Nostra costituisce quadro probatorio rilevante per la confisca.
Legge 27 dicembre 1956, n. 1423
Storico richiamo alla limitazione del sindacato in Cassazione sui provvedimenti di prevenzione; sottolinea la specialità della disciplina che restringe l'impugnabilità in sede di legittimità.
Legge 31 maggio 1965, n. 575
art. 3-ter, secondo comma (richiamato)
Richiama la regola secondo cui nei procedimenti di prevenzione sono previste forme limitate di impugnazione in sede di legittimità, attestate dalla disciplina speciale.
Costituzione e codice di procedura penale
artt. 11 sesto comma Cost.; art. 125 comma 3 c.p.p.
Citati in relazione alla possibilità di nullità del provvedimento per radicale mancanza di motivazione: la motivazione è essenza del provvedimento giurisdizionale e la sua totale omissione o apparente carenza può comportare nullità.
Massime di principio
- Nel procedimento di prevenzione il ricorso per Cassazione è limitato alle violazioni di legge: i vizî di motivazione possono essere censurati solo se la motivazione manca del tutto oppure è meramente apparente o incoerente al punto da rendere incomprensibile la decisione.
- Il giudicato in materia di misure di prevenzione opera "rebus sic stantibus": può essere superato solo da elementi di fatto realmente nuovi (o da fatti anteriori ma non valutati) che consentano una diversa e più grave valutazione della pericolosità, non da una semplice diversa valutazione tecnico-scientifica di dati già noti.
- Una perizia o una nuova valutazione tecnica che si limiti a rielaborare dati già in atti non costituisce di per sé un "novum" idoneo a superare il giudicato; la novità rilevante deve consistere in fatti nuovi o riscontri probatori non precedentemente valutati.
- L'intera impresa e il patrimonio personale possono essere assoggettati a confisca quando l'attività imprenditoriale sia risultata "contaminata" dal metodo mafioso (protezione, intervento dell'associazione, reimpiego sistematico di capitali illeciti), rendendo impraticabile la separazione tra quota lecita e quota illecita.
- La mera intestazione formale dei beni a congiunti non esclude la confisca se emerge la disponibilità effettiva del proposto o una palese incapacità reddituale degli intestatari formali: spetta alla difesa dimostrare, con elementi concreti, l'autonoma e lecita provenienza delle risorse.
- L'acquisto con mutuo o la sussistenza di fallimenti dell'impresa non forniscono automaticamente prova della legittima provenienza delle somme: è richiesto un onere difensivo concreto e documentale per dimostrare che le rate e i pagamenti siano compatibili con la capacità reddituale dichiarata.
- Nelle impugnazioni in Cassazione contro misure di prevenzione, le censure generiche o prive di specificità sui punti essenziali della motivazione sono normalmente inidonee a contrastare la decisione di merito.
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