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Cassazione Civile, Ordinanza n. 21694/2023 del 20/07/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (parte privata)

La controversia

La controversia riguarda una domanda di equa riparazione proposta ai sensi della L. n. 89 del 2001 per l'eccessiva durata di un giudizio presupposto. La Corte di appello aveva rigettato la domanda ritenendo che alcuni atti del processo presupposto, depositati in copia telematica, non fossero utilizzabili perché mancava l'ulteriore attestazione di conformità del difensore; inoltre aveva rilevato che, mancando parte dei verbali iniziali, non era possibile ricostruire compiutamente i rinvii e stabilire a chi fossero imputabili. La parte ricorrente ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando la violazione degli artt. 2 e 3 L. n. 89/2001 e degli artt. 24, 111 e 117 Cost., in relazione agli artt. 6 e 13 CEDU, sostenendo che il terzo comma dell'art. 3 non può essere interpretato come requisito formale di ammissibilità/procedibilità della domanda, né può imporre la produzione esclusiva di copie autentiche estratte dalla cancelleria, quando gli atti siano comunque nella disponibilità della parte e contengano i dati necessari. Il Ministero della giustizia ha resistito e ha proposto ricorso incidentale, deducendo l'inammissibilità della domanda di equa riparazione perché proposta oltre il termine semestrale di decadenza dell'art. 4 L. n. 89/2001, sostenendo che a tale termine non si applicherebbe la sospensione feriale.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso incidentale del Ministero, ritenendo non superato l'orientamento consolidato secondo cui la sospensione feriale dei termini si applica anche al termine semestrale per proporre la domanda di equa riparazione ex art. 4 L. n. 89/2001. Ha invece accolto il ricorso principale della richiedente, affermando che il terzo comma dell'art. 3 L. n. 89/2001 non introduce un requisito formale autonomo di ammissibilità, ma specifica l'onere probatorio nella fase monitoria; perciò il rigetto della domanda non può fondarsi solo sull'irritualità delle copie di alcuni atti del giudizio presupposto. Il decreto della Corte di appello di Napoli è stato cassato con rinvio ad altra sezione della medesima Corte, che dovrà riesaminare la domanda verificando se gli atti ritualmente prodotti siano sufficienti a ricostruire durata, svolgimento e caratteristiche del processo presupposto e a stabilire se vi sia stata violazione del termine ragionevole.

Norme richiamate

  • L. 24 marzo 2001, n. 89, art. 3

    il comma non introduce un requisito formale di procedibilità o ammissibilità della domanda di equa riparazione, ma specifica l'onere probatorio della parte nella fase monitoria; in caso di insufficienza documentale il giudice deve consentire la regolarizzazione secondo il richiamo all'art. 640 c.p.c.

  • L. 24 marzo 2001, n. 89, art. 4

    termine semestrale di decadenza

    il termine per proporre la domanda di equa riparazione soggiace alla sospensione feriale dei termini

  • L. 7 ottobre 1969, n. 742, art. 1

    la sospensione feriale dei termini si applica anche ai termini per instaurare il processo quando l'azione è l'unico rimedio per far valere il diritto

  • c.p.c. art. 360-bis, n. 1

    consente una pronuncia in rito/inammissibilità quando il ricorso non offre elementi idonei a superare un orientamento consolidato della Corte di cassazione

  • c.p.c. art. 640, comma 1

    richiamato dall'art. 3 L. n. 89/2001 per imporre al giudice di invitare la parte a integrare o rimediare all'insufficienza della prova, anziché rigettare immediatamente la domanda

  • Costituzione, artt. 24, 111 e 117

    richiamati in relazione all'interpretazione costituzionalmente orientata della disciplina sull'equa riparazione

  • CEDU, artt. 6 e 13

    richiamati per il diritto alla ragionevole durata del processo e al rimedio effettivo

Massime di principio

  • Nella domanda di equa riparazione, l'onere documentale previsto dalla L. n. 89 del 2001 non va confuso con un requisito formale di ammissibilità: la sua funzione è probatoria e, se la documentazione è insufficiente, il giudice deve consentire alla parte di integrare la prova quando ciò sia possibile.
  • Il rigetto della domanda di equa riparazione non può fondarsi in via automatica sulla mancata produzione in copia autentica di alcuni atti del processo presupposto; occorre verificare se gli atti ritualmente prodotti consentano comunque di accertare durata, andamento del giudizio e ragioni dei rinvii.
  • Il termine semestrale per proporre la domanda di equa riparazione ex L. n. 89 del 2001 beneficia della sospensione feriale dei termini, in coerenza con l'orientamento consolidato che estende tale sospensione ai termini per introdurre un'azione quando essa costituisce l'unico rimedio per la tutela del diritto.
  • In sede di ricorso per cassazione, la critica di un orientamento giurisprudenziale consolidato deve essere specifica e argomentata; la mera affermazione di contrasto non è sufficiente a superare il filtro di ammissibilità dell'art. 360-bis c.p.c.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaDecadenza

Testo integrale

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