Sentenza del 16/10/2015 n. 20966 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
L'Agenzia delle entrate aveva recuperato a tassazione l'IVA detratta dalla società nel 2003 per l'acquisto di un complesso immobiliare destinato, al momento dell'acquisto, a civile abitazione. Secondo l'Ufficio, l'art. 19-bis, comma 1, lett. i), del D.P.R. n. 633/1972 rendeva indetraibile l'IVA, poiché la società non aveva come oggetto esclusivo o principale la costruzione o la rivendita di immobili abitativi e l'attività turistica era iniziata solo successivamente alla ristrutturazione. La contribuente sosteneva invece che l'acquisto costituiva un atto preparatorio e che l'immobile era direttamente strumentale alla futura attività ricettiva, per la quale la funzione abitativa rappresentava il mezzo di erogazione del servizio soggetto a IVA.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili il primo motivo, relativo alla mancata produzione dell'autorizzazione all'appello, e il terzo motivo, concernente vizi di motivazione e sanzioni, per omessa formulazione dei requisiti processuali previsti dall'art. 366-bis c.p.c. Ha invece accolto il secondo motivo, ritenendo che l'immobile acquistato potesse costituire un bene strumentale e che l'acquisto potesse integrare un atto preparatorio dell'attività ricettiva successivamente esercitata. La Corte ha cassato la sentenza della CTR e, non essendo necessari ulteriori accertamenti, ha deciso nel merito accogliendo il ricorso originario della contribuente. L'Agenzia delle entrate è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità, mentre le spese dei gradi di merito sono state compensate.
Norme richiamate
D.P.R. n. 633/1972, art. 19
La norma disciplina il generale diritto alla detrazione dell'IVA relativa agli acquisti e alle spese inerenti all'esercizio dell'impresa.
L'IVA è detraibile quando l'acquisto è inerente a un'attività economica soggetta a IVA, anche se sostenuto nella fase preparatoria dell'attività e prima dell'effettuazione di operazioni attive.
D.P.R. n. 633/1972, art. 19-bis, comma 1, lett. i)
L'IVA assolta sull'acquisto di fabbricati di civile abitazione è indetraibile, salvo il caso in cui l'impresa abbia per oggetto esclusivo o principale la costruzione o la rivendita di tali immobili.
La limitazione non opera quando l'immobile abitativo è concretamente destinato a essere utilizzato come strumento diretto di un'attività economica imponibile, come l'attività ricettiva, e non come abitazione privata o bene a uso promiscuo.
D.Lgs. n. 546/1992, art. 52
La censura relativa alla mancata produzione dell'autorizzazione all'appello è stata dichiarata inammissibile per carenza del quesito di diritto richiesto dal regime processuale applicabile.
Codice di procedura civile, art. 366-bis
Per le sentenze soggette al regime transitorio, i motivi di ricorso per cassazione dovevano contenere, a pena di inammissibilità, un quesito di diritto o un momento di sintesi chiaramente distinto e autosufficiente.
Codice di procedura civile, art. 384, comma 2
La Corte ha deciso direttamente la controversia nel merito, poiché non erano necessari ulteriori accertamenti di fatto.
Massime di principio
- L'IVA relativa all'acquisto o alla ristrutturazione di un immobile abitativo può essere detraibile quando l'immobile è destinato in modo effettivo e documentato a un'attività economica soggetta a IVA, quale affittacamere, casa vacanze o agriturismo.
- La detraibilità può sussistere anche se l'attività non è ancora iniziata al momento dell'acquisto: l'acquisto può costituire un atto preparatorio, purché vi sia una concreta e dimostrabile connessione con la successiva attività imprenditoriale.
- La qualificazione catastale o abitativa iniziale dell'immobile e l'assenza di operazioni imponibili nell'anno dell'acquisto non sono, da sole, decisive; occorre valutare la destinazione economica effettiva e il progetto imprenditoriale documentato.
- La funzione abitativa non esclude la detrazione quando costituisce il mezzo necessario per fornire ai clienti un servizio di ospitalità. Diversamente, la detrazione è normalmente esclusa per l'uso privato, personale o promiscuo dell'immobile.
- Per sostenere la detrazione è opportuno conservare elementi coerenti e verificabili, quali oggetto sociale, autorizzazioni amministrative, concessioni edilizie, lavori di ristrutturazione, licenze, contratti, fatture e prova dell'effettivo avvio o della concreta preparazione dell'attività.
- Nel ricorso per cassazione i motivi devono rispettare rigorosamente i requisiti formali applicabili ratione temporis: la mancanza del quesito di diritto o del momento di sintesi può comportare l'inammissibilità del motivo senza esame nel merito.
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