Cassazione Penale, Sentenza n. 14242/2022 del 13/04/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
La ricorrente impugna la sentenza della Corte d'appello di Caltanissetta (01/10/2020) che aveva riformato la sentenza di primo grado: annullando la sentenza rispetto al fatto in danno di Alessandro Floriana Jessica, dichiarando la non procedibilità per il fatto in danno di Lanza Daniela e riducendo la pena per il reato residuo di truffa contestato in danno di Spinello Serafino. La ricorrente deduceva violazioni di legge e vizi di motivazione (art. 606 c.p.p., lett. b) ed e)): contestava omissione e insufficienza della motivazione rispetto all'attendibilità della persona offesa; la mancata prova degli elementi oggettivi e soggettivi della truffa nei suoi confronti; la negazione della non punibilità ex art. 131-bis c.p.; e la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche e della causa di cui all'art. 62, n. 4 c.p.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per plurime ragioni: (i) manifesta infondatezza della censura di omessa motivazione in quanto la Corte d'appello aveva fornito risposte adeguate a tutti gli argomenti posti in appello; (ii) aspecificità del ricorso, perché ripropone argomentazioni di merito già valutate e respinte dalla Corte d'appello senza specifica correlazione tra censure e motivazione impugnata; (iii) deduzioni che in realtà sollecitano una rivalutazione delle risultanze di fatto (inammissibili in sede di legittimità). Per tali motivi il ricorso è dichiarato inammissibile ai sensi dell'art. 616 c.p.p. La ricorrente è condannata alle spese processuali, al pagamento di euro 3.000 alla cassa delle ammende e alla rifusione delle spese della parte civile (liquidate in euro 3.510,00 oltre accessori di legge). Decisione resa il 26/11/2021.
Norme richiamate
art. 640 cod. pen. (truffa)
La norma del reato contestato: la Corte d'appello aveva ritenuto integrati gli elementi del reato rispetto alla persona offesa Spinello; la Cassazione non ha riesaminato il merito probatorio ma ha ritenuto inammissibili le censure che chiedevano una diversa valutazione delle prove
art. 131-bis cod. pen. (non punibilità per particolare tenuità del fatto)
La Corte d'appello aveva escluso la causa di non punibilità; la Cassazione considera la questione come ricostruzione di merito e dichiara inammissibile la censura che ripropone la valutazione sulla tenuità del fatto
art. 62-bis e art. 62, comma 1, n. 4 cod. pen. (attenuanti/circostanze)
La ricorrente chiedeva il riconoscimento delle attenuanti generiche e della circostanza del n.4; la Corte d'appello ha motivato il diniego e la Cassazione ha ritenuto inammissibili censure che impugnano la valutazione delle circostanze di fatto
art. 133 cod. pen. (attenuanti)
Rilevata in relazione alla doglianza sulle attenuanti generiche: la valutazione delle circostanze attenuanti è di merito e dunque non sindacabile in via di legittimità se non con censure specifiche
art. 606 c.p.p. (motivi della cassazione, lett. b) ed e))
Richiesto dalla ricorrente per presunta violazione di legge e vizi di motivazione; la Cassazione ricorda che i vizi di motivazione debbono essere specificamente dedotti e non genericamente cumulati
art. 530 c.p.p. (sentenza di proscioglimento)
Citando norme procedurali di riferimento per le richieste di assoluzione o accertamenti sulla carenza di prova; la Corte ha ritenuto che le censure che sollecitano un accertamento probatorio alternativo sono inammissibili
art. 546 lett. E) c.p.p. (motivazione dell'appello)
Richiami normativi relativi al contenuto dell'impugnazione e alla necessità di specificità delle censure in appello/cassazione
art. 591 comma 1 lett. c) c.p.p. (inammissibilità per aspecificità)
La Cassazione ha richiamato la giurisprudenza che applica l'inammissibilità quando manca la correlazione tra censure e motivazione impugnata e quando i motivi sono aspecifici
art. 616 c.p.p. (decadenza/inammissibilità del ricorso)
Norma invocata per dichiarare l'inammissibilità del ricorso; la sentenza utilizza tale articolo come fondamento della declaratoria di inammissibilità
art. 581 comma 1 lett. c) c.p.p. (limiti dell'intervento della cassazione)
Richiamata indirettamente per sottolineare che la Cassazione non può supplire alla mancata specificità del ricorso né svolgere il ruolo di valutazione di merito
Massime di principio
- La Cassazione non riesamina il merito probatorio: censure che chiedono una diversa valutazione dell'attendibilità delle prove o una ricostruzione alternativa dei fatti sono inammissibili.
- Le doglianze sul vizio di motivazione devono essere specifiche: non è ammesso il richiamo generico a carenza, contraddittorietà o manifesta illogicità senza puntuali riferimenti alla motivazione impugnata.
- Non è possibile cumulare indifferenziatamente le diverse categorie di vizio (omissione, contraddittorietà, manifesta illogicità); ciascun vizio va dedotto e motivato separatamente.
- Se la Corte d'appello fornisce risposte adeguate alle argomentazioni svolte in appello, la denuncia di omessa motivazione è manifestamente infondata e il ricorso può essere dichiarato inammissibile.
- I rimaneggiamenti sulla qualificazione delle circostanze attenuanti o sulla sussistenza della causa di non punibilità (art. 131-bis) sono valutazioni di merito; per essere esaminati in Cassazione devono essere formulati con specificità e cogliere un vizio di diritto non meramente probatorio.
- Ricorsi aspecifici o reiterativi, che non stabiliscono il nesso tra la censura e la motivazione del giudice di merito, espongono il ricorrente al rigetto e a pesanti condanne alle spese e, se rilevante, a sanzioni alla cassa delle ammende.
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