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Regolamento

Regolamento (UE) 2018/1531

Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1531 della Commissione, del 10 ottobre 2018, relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata

Normativa europea32018R1531

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento stabilisce la classificazione nella nomenclatura combinata di una specifica copertura plastica per piscina o vasca per sguazzare, assegnandole il codice NC 3926 90 92. La Commissione chiarisce, tramite le motivazioni contenute nell’allegato, perché il prodotto non possa essere classificato come parte o accessorio di piscina né come lastra o foglio del capitolo 39. È inoltre previsto un periodo di tolleranza di tre mesi per le informazioni tariffarie vincolanti non conformi già rilasciate.

Classificazione doganale di una copertura circolare in materia plastica per piscina o vasca per sguazzare nella nomenclatura combinata.

Ambito di applicazione

Si applica alla classificazione doganale, nell'Unione europea, delle merci descritte nell'allegato al regolamento, in particolare a un articolo piatto e flessibile in foglio plastico a bolle d'aria, di forma circolare e di diametro di circa 305 cm, presentato come copertura per piscina o vasca per sguazzare. Il regolamento ha portata generale per l'applicazione uniforme della nomenclatura combinata, ma produce effetti concreti sulle importazioni e sulla classificazione tariffaria delle merci corrispondenti. Sono salve, per un periodo transitorio di tre mesi dall'entrata in vigore, le informazioni tariffarie vincolanti non conformi al regolamento, invocabili dal titolare ai sensi dell'articolo 34, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 952/2013.

Classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata

Il regolamento di esecuzione (UE) 2018/1531 della Commissione interviene per garantire un'applicazione uniforme della nomenclatura combinata dell'Unione ad una specifica merce in materia plastica, presentata come copertura per piscina o vasca per sguazzare. La Commissione fonda il provvedimento sul codice doganale dell’Unione e sulle regole generali di interpretazione della nomenclatura, precisando la corretta voce NC da attribuire al prodotto.

Ambito di applicazione

Il regolamento riguarda la classificazione doganale di una merce descritta nell’allegato: un articolo piatto e flessibile, costituito da un foglio del tipo a bolle d’aria in materia plastica, di forma circolare, con diametro di circa 305 cm, presentato come copertura per una piscina o una vasca per sguazzare. L’effetto del regolamento è uniforme in tutti gli Stati membri, in quanto il testo è direttamente applicabile.

Fondamento normativo e finalità

La Commissione richiama il regolamento (UE) n. 952/2013, in particolare l’articolo 57, paragrafo 4, e l’articolo 58, paragrafo 2, nonché il regolamento (CEE) n. 2658/87 relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica e alla tariffa doganale comune. Nei considerando si evidenzia che l’atto è adottato per assicurare la corretta e uniforme applicazione della nomenclatura combinata e per definire la classificazione delle merci elencate in allegato.

Classificazione del prodotto

L’articolo 1 dispone la classificazione della merce nel codice NC 3926 90 92. Nell’allegato viene spiegato che la classificazione è determinata dalle regole generali 1 e 6 della nomenclatura combinata e dal testo dei codici NC 3926, 3926 90 e 3926 90 92.

Esclusione di altre voci doganali

L’allegato esclude la classificazione nella voce 9506 come parte o accessorio di piscina o vasca per sguazzare. La ragione è che l’articolo non è riconoscibile come destinato esclusivamente o principalmente a tali impianti, ai sensi della nota 3 del capitolo 95, e non è né indispensabile al loro funzionamento né idoneo a conferirgli funzioni o servizi supplementari. È richiamata anche la giurisprudenza della Corte di giustizia nella causa Unomedical, C-152/10, per chiarire il concetto di parte o accessorio. È inoltre esclusa la classificazione alle voci 3920 o 3921, perché la nota 10 del capitolo 39 richiede, per tali voci, elementi tagliati in forma rettangolare o non tagliati, mentre il prodotto è tagliato in forma rotonda.

Informazioni tariffarie vincolanti già rilasciate

L’articolo 2 introduce una disciplina transitoria per le informazioni tariffarie vincolanti non conformi al regolamento: esse possono continuare a essere invocate per tre mesi dalla data di entrata in vigore del regolamento, in linea con l’articolo 34, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 952/2013. Si tratta di una clausola importante per gli operatori economici che abbiano già ottenuto decisioni tariffarie incompatibili con la nuova classificazione.

Entrata in vigore

L’articolo 3 stabilisce che il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Da tale momento il provvedimento diviene pienamente applicabile, fermo restando il periodo transitorio di tre mesi per le ITV non conformi.

Disposizioni principali

Classificazione del prodotto nell’allegato

L’articolo 1 dispone che le merci descritte nella colonna 1 della tabella allegata siano classificate nel codice NC indicato nella colonna 2. Per il prodotto descritto come articolo piatto e flessibile in materia plastica, di forma circolare e del diametro di circa 305 cm, la classificazione è nel codice NC 3926 90 92.

Motivazione della classificazione

Dall’allegato risulta che la classificazione deriva dalle regole generali 1 e 6 per l’interpretazione della nomenclatura combinata e dal testo dei codici NC 3926, 3926 90 e 3926 90 92. È esclusa la voce 9506 perché l’articolo non è riconoscibile come destinato esclusivamente o principalmente a piscine o vasche per sguazzare e non costituisce parte o accessorio indispensabile o capace di conferire funzioni supplementari. È esclusa anche la classificazione come lastre, fogli, pellicole, strisce e lamelle delle voci 3920 o 3921, poiché l’articolo è tagliato in forma rotonda e non rettangolare o non tagliata.

Effetti sulle informazioni tariffarie vincolanti

L’articolo 2 prevede che le informazioni tariffarie vincolanti non conformi al regolamento possano continuare a essere invocate dal titolare per tre mesi dalla data di entrata in vigore, in conformità all’articolo 34, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 952/2013.

Entrata in vigore e applicabilità

Ai sensi dell’articolo 3, il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il testo precisa inoltre che è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materiedazi doganaliclassificazione tariffarianomenclatura combinataunione doganale

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