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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 3739/2025 del 29/01/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava l'ordinanza del Tribunale della Libertà che aveva confermato la custodia cautelare in carcere disposta il 17/06/2024. Il ricorso articolava due motivi: 1) violazione di legge e carenza/illogicità della motivazione in relazione agli artt. 273, 274 c.p.p. e art. 299 c.p.p., lamentando la mancata considerazione della condotta irreprensibile tenuta dall'indagato nel periodo in cui era libero (dal 26/04/2024 al 17/06/2024) e la presunta inadeguatezza della custodia cautelare in carcere rispetto agli arresti domiciliari; 2) violazione di legge e carenza di motivazione ex art. 275 c.p.p. in ordine all'inidoneità della misura alternativa invocata, per mancata analisi del profilo personologico e della proporzionalità della misura.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto non ammissibili censure relative alla gravità indiziaria e alla sussistenza concreta delle esigenze cautelari, poiché queste questioni non erano state dedotte nel gravame del riesame e quindi non potevano essere introdotte in questa sede. Quanto all'art. 275 c.p.p., la Corte ha giudicato la motivazione del Tribunale della Libertà adeguata e logica: la conferma della custodia cautelare è stata motivata con riferimento alla pregnanza degli indizi (modalità professionali della cessione, quantitativo rilevante di cocaina, ruolo di intermediario della rete criminale, collegamenti con soggetti di livello superiore) e al concreto rischio di recidiva e di preservazione dei contatti criminosi. Il giudice ha inoltre valutato che la condotta tenuta dal ricorrente nel periodo di libertaà attenuava solo il rischio di fuga, ma non il pericolo di recidiva; gli arresti domiciliari e il controllo elettronico sono stati ritenuti inidonei a contenere il rischio connesso a un traffico di elevata rilevanza. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 110 cod. pen.

    Norma richiamata per l'addebito di concorso nel reato: il ricorrente è imputato in concorso con altri nella cessione di stupefacenti; la Corte prende atto della pluralità di soggetti coinvolti ai fini della valutazione indiziaria

  • art. 73 d.P.R. n. 309/90

    Norma sostanziale che disciplina il reato di cui è accusato il ricorrente (traffico/cessione di stupefacenti); la gravità del fatto e la quantità di sostanza sono elementi rilevanti per la valutazione delle esigenze cautelari

  • art. 273 c.p.p.

    Norma procedurale relativa ai motivi di ricorso per cassazione; il ricorrente l'ha invocata ma la Corte ha osservato che le doglianze dedotte non rientravano nell'ambito devoluto dall'impugnazione originaria al riesame

  • art. 274 c.p.p.

    Norma procedurale sul controllo di legittimità in cassazione; richiamata dal ricorrente ma la Corte ha valutato l'inammissibilità di questioni nuove non sollevate nel gravame di riesame

  • art. 299 c.p.p.

    Norma evocata dal ricorrente ma la Corte ha rilevato che nessuna istanza ex art. 299 risultava proposta nel procedimento, quindi il richiamo era incongruente

  • art. 275 c.p.p.

    Norma chiave sulle esigenze cautelari e sull'adeguatezza della misura: la Corte ha ritenuto che il Tribunale della Libertà abbia compiuto una valutazione adeguata e motivata dell'inidoneità degli arresti domiciliari e del controllo elettronico in relazione al livello del traffico e al rischio di recidiva

  • art. 27 c.p.p.

    Citata per la trasmissione di competenza territoriale degli atti; la mancata tempestiva trasmissione aveva determinato una temporanea revoca della misura precedente e la liberazione dell'indagato, fatti ricostruiti dalla Corte ai fini della vicenda

  • art. 616 c.p.p.

    Norma richiamata per la condanna alle spese processuali a carico del ricorrente in caso di rigetto del ricorso

  • art. 23, comma 8, d.l. n. 137/2020

    Norma citata in ordine alla facoltà del Procuratore generale di presentare conclusioni scritte; nel procedimento il Procuratore generale ha concluso per il rigetto

Massime di principio

  • Non è possibile introdurre in cassazione questioni non dedotte o non sviluppate nel gravame davanti al giudice del riesame: il sindacato di legittimità è limitato alle questioni devolute dall'impugnazione originaria
  • La valutazione dell'adeguatezza della misura cautelare ai sensi dell'art. 275 c.p.p. richiede una motivazione specifica e logica sulle ragioni per cui misure meno afflittive (arresti domiciliari, controllo elettronico) sarebbero inefficaci; giudizi apodittici sono inammissibili
  • Per reati di traffico di stupefacenti di rilievo quantitativo e organizzativo la custodia cautelare in carcere è frequentemente ritenuta necessaria quando emergono elementi di professionalità, ruolo nell'organizzazione e collegamenti con soggetti di livello superiore
  • La condotta positiva tenuta dal soggetto nel periodo di libertà (lavoro, assenza di spostamenti) può attenuare il rischio di fuga ma non necessariamente il rischio di recidiva; questa distinzione è rilevante nella scelta della misura
  • Il mero rammarico formale o la giovane età non sono di per sé sufficienti a sostituire una misura custodiale massima se permangono indizi gravi e pericolosità concreta di reiterazione
  • La prova di collegamenti con una rete criminale e di modalità "professionali" di condotta (uso di automezzi, telefoni dedicati, parole d'ordine) assume grande rilievo nella giustificazione della custodia cautelare

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