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Sentenza

Sentenza n. 109/2026 - Bologna, Sezione 2

per l'ottemperanza della sentenza n. 501/2024 del Tribunale di Modena, Sezione Lavoro, pubblicata in data 30.05.2024.

Giustizia amministrativa202501228

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Emilia-Romagna - Bologna, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza n. 501/2024 del Tribunale di Modena, Sezione Lavoro, passata in giudicato

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (parte privata)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha proposto ricorso ai sensi dell'art. 114 c.p.a. per ottenere l'esecuzione della sentenza n. 501/2024 del Tribunale di Modena, Sezione Lavoro, pubblicata il 30 maggio 2024 e passata in giudicato, come attestato dalla cancelleria il 24 giugno 2025. La sentenza era stata notificata al Ministero ai fini della decorrenza del termine dilatorio di 120 giorni per l'esecuzione, ma l'Amministrazione è rimasta inadempiente. Il Ministero non si è costituito in giudizio.

La decisione

Il TAR ha ritenuto fondato il ricorso e lo ha accolto, accertando la perdurante inadempienza del Ministero rispetto alle statuizioni della sentenza definitiva. Ha ordinato al Ministero dell'Istruzione e del Merito di dare esecuzione alla sentenza entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione in via amministrativa della pronuncia, detraendo quanto eventualmente già corrisposto. Ha inoltre nominato, fin d'ora, un commissario ad acta nel dirigente dell'Ufficio Scolastico regionale, con facoltà di subdelega, affinché provveda, su istanza della ricorrente, entro i successivi novanta giorni in caso di ulteriore inadempimento. Il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio, liquidate in euro 1.500, oltre spese generali e oneri accessori, nonché alla restituzione del contributo unificato, con distrazione delle spese in favore del difensore.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    La disposizione è stata utilizzata quale base processuale dell'azione di ottemperanza; il giudice, verificato il passaggio in giudicato della sentenza e l'inadempimento dell'Amministrazione, ha ordinato l'esecuzione e nominato preventivamente un commissario ad acta per l'eventuale ulteriore inerzia.

Massime di principio

  • Quando una pubblica amministrazione non esegue una sentenza passata in giudicato, notificata anche ai fini della decorrenza del termine dilatorio previsto per l'esecuzione, il giudice dell'ottemperanza può ordinare all'amministrazione di conformarsi alle statuizioni giudiziali entro un termine assegnato.
  • Nel giudizio di ottemperanza, l'ulteriore inadempimento dell'amministrazione può essere fronteggiato mediante la nomina preventiva di un commissario ad acta, incaricato di adottare gli atti necessari in sostituzione dell'amministrazione su istanza della parte vittoriosa.
  • L'ordine di esecuzione deve tenere conto di quanto eventualmente già corrisposto dall'amministrazione in adempimento, mediante la detrazione delle somme o prestazioni già eseguite.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

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