Sentenza n. 5405/2026 - Napoli, Sezione 9
per l'esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Napoli Nord, sezione lavoro, n. 1784/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: inerzia del Ministero nell'esecuzione della sentenza del Tribunale di Napoli Nord, sezione lavoro, n. 1784/2025, passata in giudicato, che aveva riconosciuto il beneficio annuo di € 500 tramite la carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente per gli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024
Esito
Favorevole al ricorrente (docente precaria)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha agito per l'esecuzione della sentenza del Tribunale di Napoli Nord, sezione lavoro, n. 1784/2025, notificata al Ministero il 30 luglio 2025 e non impugnata, come attestato dalla cancelleria il 20 ottobre 2025. Il titolo riconosceva il beneficio economico di € 500 annui, tramite la carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, per il servizio a tempo determinato svolto negli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024. Dedotta la persistente inottemperanza ministeriale, la ricorrente ha chiesto l'accertamento della mancata esecuzione, l'assegnazione di un termine per adempiere, la nomina di un commissario ad acta e la condanna alle spese.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, verificando che la sentenza azionata non era stata impugnata e che era inutilmente decorso il termine previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996. Ha ordinato al Ministero di eseguire puntualmente e integralmente il titolo, pagando le spettanze riconosciute, entro sessanta giorni dalla notificazione o dalla comunicazione della sentenza, se anteriore. Per il caso di ulteriore inottemperanza ha nominato commissario ad acta il Dirigente della DGOSV, o un funzionario da lui delegato con adeguate competenze tecniche. Ha precisato che il munus commissariale è obbligatorio e non può essere rifiutato né condizionato da disposizioni interne dell'amministrazione di appartenenza; il compenso sarà liquidato successivamente con decreto collegiale secondo il d.P.R. n. 115/2002. Ha inoltre condannato il Ministero alle spese del giudizio, liquidate in € 800, oltre accessori e contributo unificato se versato, con attribuzione al difensore antistatario.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Rilevato che alla luce della documentazione versata in atti sussistono tutti i presupposti di cui all’art. 114 cod. proc. amm., avuto segnatamente riguardo alla mancata impugnazione della sentenza, attestata da apposita certificazione di cancelleria, e all’inutile decorso del termine ne ante quem di cui all’art. 14, co. 1, decreto-legge n. 669/1996, convertito in legge n. 30/1997;
L'azione di ottemperanza è accolta una volta accertati il passaggio in giudicato del titolo e l'inutile decorso del termine applicabile prima dell'esecuzione nei confronti dell'amministrazione.
art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito in l. n. 30/1997
Rilevato che alla luce della documentazione versata in atti sussistono tutti i presupposti di cui all’art. 114 cod. proc. amm., avuto segnatamente riguardo alla mancata impugnazione della sentenza, attestata da apposita certificazione di cancelleria, e all’inutile decorso del termine ne ante quem di cui all’art. 14, co. 1, decreto-legge n. 669/1996, convertito in legge n. 30/1997;
Il decorso del termine previsto dalla disposizione è presupposto per procedere all'esecuzione del giudicato nei confronti dell'amministrazione.
d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
il compenso per il commissario ad acta verrà determinato e liquidato successivamente con decreto collegiale ai sensi del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Il compenso del commissario ad acta è determinato e liquidato successivamente con decreto collegiale secondo la disciplina del testo unico sulle spese di giustizia.
art. 71 d.P.R. n. 115/2002
tale parcella andrà presentata, a pena di decadenza, nei termini di cui all'art. 71 del D.P.R. n. 115/2002, con l’ulteriore precisazione che il dies a quo per la decorrenza del suddetto termine non coincide con il deposito della relazione sull'attività svolta, bensì con il compimento dell’ultimo atto di esecuzione della presente sentenza;
Il termine per presentare la parcella del commissario è stabilito a pena di decadenza e decorre dal compimento dell'ultimo atto di esecuzione, non dal deposito della relazione sull'attività svolta.
Massime di principio
- L'ottemperanza nei confronti di un'amministrazione presuppone l'esistenza di un titolo giudiziale esecutivo e l'inutile decorso del termine previsto per l'adempimento; accertati tali presupposti, il giudice può ordinare l'esecuzione entro un termine e nominare un commissario ad acta per il caso di ulteriore inottemperanza.
- L'incarico di commissario ad acta costituisce un munus obbligatorio, che non può essere rifiutato né condizionato da disposizioni interne dell'amministrazione di appartenenza.
- Il termine per presentare la parcella del commissario ad acta decorre dal compimento dell'ultimo atto esecutivo e non dal deposito della relazione sull'attività svolta.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 28 set 2026Sentenza n. 1054/2026 - Bari, Sezione 1
- Sentenza · 28 set 2026Sentenza n. 1055/2026 - Bari, Sezione 1
- Sentenza · 28 set 2026Sentenza n. 1056/2026 - Bari, Sezione 1
- Sentenza · 28 set 2026Sentenza n. 1293/2026 - Brescia, Sezione 1
- Sentenza · 28 set 2026Sentenza n. 5378/2026 - Napoli, Sezione 4
- Sentenza · 28 set 2026Sentenza n. 5380/2026 - Napoli, Sezione 4
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →