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Cassazione Penale, Ordinanza n. 05721/2026 del 11/02/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende. La decisione di merito della Corte d'appello, che aveva qualificato il fatto come truffa aggravata e riconosciuto la relativa responsabilità, è rimasta ferma.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorrente impugnava la sentenza della Corte d'appello che lo aveva ritenuto responsabile in relazione a una vicenda qualificata come truffa. Con il primo motivo deduceva violazione di legge sostenendo che il fatto fosse stato erroneamente sussunto nell'art. 640, comma 2, c.p. anziché nell'art. 641 c.p., cioè come truffa aggravata invece che come altra fattispecie. Con il secondo motivo contestava l'applicazione della circostanza aggravante di cui all'art. 640, comma 2, n. 2-bis, c.p. in relazione a uno dei capi di imputazione. La Corte ha rilevato che il primo motivo era manifestamente infondato e, inoltre, sostanzialmente reiterava censure già esaminate e respinte in appello, senza un confronto specifico con le argomentazioni della sentenza impugnata. Il secondo motivo è stato ritenuto inammissibile perché la questione non risultava essere stata previamente dedotta con l'appello, come richiesto a pena di inammissibilità dall'art. 606, comma 3, c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 640 c.p.

    secondo comma; secondo comma, n. 2-bis

    La Corte ribadisce la correttezza della qualificazione giuridica del fatto come truffa aggravata, ritenendo infondato il tentativo di ricondurlo a diversa fattispecie.

  • art. 641 c.p.

    È evocato dal ricorrente come norma che avrebbe dovuto qualificare il fatto, ma la Corte ne esclude l'applicabilità alla luce della ricostruzione operata dai giudici di merito.

  • art. 606, comma 3, c.p.p.

    In sede di legittimità non possono essere dedotte questioni non previamente devolute con l'appello, a pena di inammissibilità.

Massime di principio

  • In sede di legittimità la censura sulla qualificazione giuridica del fatto è inammissibile se si limita a riprodurre questioni già respinte dal giudice di merito senza confrontarsi specificamente con la motivazione della sentenza impugnata.
  • Il ricorso per cassazione non può introdurre per la prima volta questioni non dedotte in appello, quando la legge prevede espressamente la loro previa devoluzione a pena di inammissibilità.
  • La contestazione della qualificazione del fatto come truffa aggravata richiede un confronto puntuale con gli elementi fattuali valorizzati dai giudici di merito; in difetto, la doglianza è meramente apparente e priva di specificità.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniTruffa
RamiProcesso penaleDelitti contro il patrimonio
SottomaterieTruffa aggravata

Testo integrale

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