Sentenza del 29/03/2017 n. 8060 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'Agenzia delle Entrate ha impugnato la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Puglia, sostenendo che fosse errato annullare la cartella di pagamento per mancata instaurazione del contraddittorio preventivo. La cartella riguardava somme dovute e non versate dalla società in relazione a due dichiarazioni presentate ai sensi della legge n. 289/2002, senza rettifiche interpretative o accertamenti, salvo la detrazione delle rate già pagate. Secondo l'Agenzia, il controllo era meramente documentale e automatizzato, ai sensi degli artt. 36-bis del D.P.R. n. 600/1973 e 54-bis del D.P.R. n. 633/1972, sicché non sussisteva un obbligo generalizzato di preventivo contraddittorio.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo dell'Agenzia delle Entrate e dichiarato assorbito il secondo. Ha stabilito che il contraddittorio preventivo previsto dall'art. 6, comma 5, della legge n. 212/2000 è obbligatorio solo quando sussistano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione, circostanza non ravvisabile, di regola, nei controlli automatizzati fondati sui dati direttamente indicati dal contribuente. La sentenza della CTR è stata cassata senza rinvio e, decidendo nel merito, la Corte ha rigettato il ricorso originario della società contribuente, confermando quindi la legittimità della cartella. Le spese dell'intero giudizio sono state compensate.
Norme richiamate
D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36-bis
Controllo automatizzato delle dichiarazioni dei redditi
La norma consente la liquidazione automatizzata delle imposte sulla base dei dati e degli elementi direttamente indicati nelle dichiarazioni, senza necessità di valutazioni interpretative complesse.
D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36-ter
Controllo formale delle dichiarazioni
È richiamato quale disciplina dei controlli sulle dichiarazioni, ma la decisione si concentra sul controllo automatizzato e sulla relativa insussistenza di un obbligo generalizzato di contraddittorio preventivo.
D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54-bis
Liquidazione dell'imposta dovuta in base alla dichiarazione
Il controllo automatizzato IVA fondato sui dati dichiarati non comporta necessariamente l'obbligo di una preventiva comunicazione di irregolarità.
Legge n. 212 del 2000, art. 6, comma 5
Qualora sussistano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione
Il preventivo contraddittorio con il contribuente è necessario solo in presenza di incertezze rilevanti, non quando l'Amministrazione si limiti a liquidare somme risultanti dalla dichiarazione e non versate.
Legge n. 289 del 2002, art. 9
Definizione automatica degli anni pregressi
Le somme dovute in base alle dichiarazioni di definizione presentate dal contribuente possono essere iscritte a ruolo se non versate, detraendo gli importi già pagati.
Codice di procedura civile, art. 384, comma 2
Decisione nel merito quando non siano necessari ulteriori accertamenti di fatto
La Corte ha cassato la sentenza senza rinvio e deciso direttamente la controversia, poiché non erano necessari ulteriori accertamenti.
Massime di principio
- Nei controlli automatizzati fondati esclusivamente sui dati indicati dal contribuente nella dichiarazione, l'Amministrazione finanziaria non è normalmente obbligata a instaurare un contraddittorio preventivo.
- Il contraddittorio preventivo diventa necessario quando emergono incertezze effettive e rilevanti, oppure quando l'Ufficio deve svolgere valutazioni interpretative o modificare i dati dichiarati.
- Una cartella che recupera soltanto importi dichiarati, non versati e correttamente decurtati dei pagamenti effettuati può essere emessa senza preventiva comunicazione di irregolarità, purché la pretesa sia chiara e verificabile.
- In presenza di più dichiarazioni o definizioni relative ad annualità diverse, la cartella deve comunque consentire di comprendere con sufficiente chiarezza a quali importi e periodi d'imposta si riferisce.
- La mera esistenza di più dichiarazioni non determina automaticamente l'obbligo di contraddittorio: occorre verificare se vi siano concrete incertezze sull'individuazione o sulla quantificazione del debito.
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