Ordinanza n. 108/2026 - Potenza, Sezione 1
per l'annullamento - del silenzio serbato dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica sull’istanza presentata dalla Società Fotovoltaica s.r.l. in data 29 marzo 2024; - per la condanna del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica a rilasciare il provvedimento di VIA ex art. 25 d.lgs. n. 152/2006 e a concludere il procedimento volto al rilascio del PUA ex art. 27 D.lgs. n. 152/2006, nonché a rimborsare alla deducente il cinquanta per cento dei diritti di istruttoria di cui all'articolo 33 del D.lgs. n. 152/2006, ai sensi dell’articolo 25, comma 2-ter, del D.lgs. n. 152/2006, pari ad Euro 2.465,40.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del TAR Basilicata n. 376 del 23 giugno 2025, che aveva ordinato ai Ministeri di provvedere espressamente sull'istanza relativa ai titoli autorizzatori per un impianto agrivoltaico
Esito
Favorevole al ricorrente (operatore economico)
Prevale il privato
La controversia
La società ricorrente, dopo l'accoglimento del precedente ricorso avverso il silenzio dell'amministrazione, ha chiesto la nomina di un commissario ad acta ai sensi dell'art. 117 c.p.a. La sentenza n. 376 del 23 giugno 2025 aveva ordinato al Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica e al Ministero della Cultura di provvedere espressamente sull'istanza concernente il rilascio dei titoli autorizzatori per la realizzazione e l'esercizio dell'impianto agrivoltaico denominato "Masseria Glionna", di potenza nominale pari a 19,9980 MW, e delle relative opere di connessione e infrastrutture indispensabili, entro centoventi giorni dalla comunicazione della pronuncia. Decorso infruttuosamente tale termine, la società ha depositato istanza di nomina del commissario ad acta il 24 febbraio 2026.
La decisione
Il TAR ha accolto l'istanza di nomina del commissario ad acta, rilevando che il termine di centoventi giorni assegnato con la precedente sentenza era inutilmente decorso senza che i Ministeri intimati avessero provveduto. È stato nominato commissario ad acta il dirigente preposto al Dipartimento sviluppo sostenibile del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, con facoltà di delega. Il commissario dovrà provvedere entro sessanta giorni dalla comunicazione dell'ordinanza, previa verifica dell'attività eventualmente già svolta. Le spese della fase sono state compensate in ragione delle peculiarità della questione e dell'avanzato stato di definizione dell'iter procedimentale, risultante dalla documentazione depositata dall'amministrazione resistente.
Norme richiamate
art. 117 c.p.a.
Consente, in caso di mancata esecuzione dell'obbligo di provvedere derivante da una decisione giudiziaria, la nomina di un commissario ad acta; il TAR lo ha applicato accertando l'inutile decorso del termine assegnato ai Ministeri.
art. 25 d.lgs. 152/2006
Indicato nella domanda originaria quale disposizione relativa al rilascio del provvedimento di VIA; non è oggetto di autonoma interpretazione nella presente fase.
art. 27 d.lgs. 152/2006
Indicato nella domanda originaria quale disposizione relativa alla conclusione del procedimento per il rilascio del PUA; non è oggetto di autonoma interpretazione nella presente fase.
art. 33 d.lgs. 152/2006
Richiamato nella domanda originaria per i diritti di istruttoria; non è oggetto di autonoma interpretazione nella presente fase.
art. 25, comma 2-ter, d.lgs. 152/2006
Richiamato nella domanda originaria quale base della richiesta di rimborso del cinquanta per cento dei diritti di istruttoria; non è oggetto di autonoma interpretazione nella presente fase.
Massime di principio
- Quando l'amministrazione non adempie, entro il termine fissato da una sentenza, all'obbligo di provvedere espressamente su un'istanza, il giudice amministrativo può accogliere la richiesta di nomina di un commissario ad acta ai sensi dell'art. 117 c.p.a.
- Il commissario ad acta nominato per l'esecuzione dell'obbligo di provvedere deve verificare preliminarmente l'attività eventualmente già compiuta dall'amministrazione e adottare gli atti necessari entro il termine stabilito dal giudice.
- La nomina del commissario ad acta può essere affidata a un dirigente dell'amministrazione interessata, anche con facoltà di delega, quando tale individuazione è ritenuta idonea ad assicurare l'esecuzione dell'obbligo giudiziale.
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