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Sentenza

Sentenza n. 6272/2026 - Roma, Sezione 5B

per l'annullamento del decreto di rigetto della domanda di cittadinanza (K10/-OMISSIS-);

Giustizia amministrativa202506765

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. V bisSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: decreto di rigetto della domanda di concessione della cittadinanza italiana per naturalizzazione, motivato con riferimento alla condanna penale del coniuge per furto in concorso

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente aveva presentato domanda di cittadinanza ai sensi dell'art. 9, comma 1, lettera f), della legge n. 91/1992, dopo oltre dieci anni di residenza legale in Italia. Il Ministero dell'Interno aveva respinto l'istanza valorizzando una sentenza irrevocabile del 2012, relativa a un furto in concorso commesso dal coniuge. La ricorrente ha dedotto violazione di legge ed eccesso di potere per carenza di motivazione e difetto di istruttoria, sostenendo che il precedente riguardava un soggetto diverso, era relativo a un fatto commesso nel 2007, prima del matrimonio celebrato nel 2009, e non poteva essere utilizzato in suo danno alla luce del principio di personalità della responsabilità penale. Ha inoltre evidenziato l'incensuratezza, l'integrazione sociale ed economica in Italia e la presentazione, successiva al decreto impugnato, di un'istanza di riabilitazione del coniuge.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso. Ha qualificato la concessione della cittadinanza per naturalizzazione come esercizio di un'ampia discrezionalità amministrativa e come atto di alta amministrazione, subordinato non solo alla residenza decennale, ma alla valutazione dell'interesse pubblico e dell'affidabilità complessiva del richiedente. Il sindacato giurisdizionale è quindi limitato alla verifica dell'adeguatezza dell'istruttoria, della veridicità dei fatti, della logicità, coerenza, ragionevolezza e proporzionalità della motivazione, senza possibilità di sostituire la valutazione amministrativa. Il Collegio ha ritenuto legittimo valorizzare il precedente penale del coniuge, poiché la valutazione può riguardare il contesto familiare attuale e le possibili ricadute indirette dell'acquisto della cittadinanza sugli altri familiari; ciò non costituisce sanzione né indebita estensione della responsabilità penale. La circostanza che il reato fosse anteriore al matrimonio non ne elimina la rilevanza, dovendo essere considerata la situazione familiare esistente al momento della decisione. Il furto in concorso, punito con pena edittale massima di tre anni, è stato ritenuto particolarmente significativo anche in rapporto alle ipotesi ostative previste per la cittadinanza per matrimonio. Il decorso del tempo non determina automaticamente l'irrilevanza del fatto, mentre l'istanza di riabilitazione, successiva al decreto, non incide sulla legittimità originaria dell'atto; inoltre, anche un'eventuale riabilitazione non comporterebbe automaticamente il diritto alla cittadinanza per naturalizzazione. La residenza decennale, l'integrazione economica e l'incensuratezza della richiedente sono state considerate insufficienti, poiché costituiscono presupposti ordinari e non dimostrano da sole l'interesse pubblico al conferimento dello status civitatis. Le spese sono state integralmente compensate.

Norme richiamate

  • art. 9, comma 1, lett. f), legge n. 91/1992

    può essere concessa allo straniero che risieda legalmente da almeno dieci anni nel territorio della Repubblica

    La residenza decennale costituisce un presupposto per presentare la domanda, ma non attribuisce un diritto alla cittadinanza; la concessione resta oggetto di ampia valutazione discrezionale dell'interesse pubblico e dell'affidabilità del richiedente.

  • art. 6 legge n. 91/1992

    la condanna per un delitto non colposo per il quale la legge preveda una pena edittale non inferiore nel massimo a tre anni di reclusione

    La previsione delle cause ostative alla cittadinanza per matrimonio è stata utilizzata come parametro sistematico per ritenere particolarmente significativo, anche nella naturalizzazione, il precedente per furto punito con pena edittale massima di tre anni.

  • art. 27 Cost.

    Il principio di personalità della responsabilità penale non impedisce di considerare il precedente penale di un familiare nell'ambito di una valutazione amministrativa prognostica sull'affidabilità e sull'integrazione del richiedente, poiché non si tratta di infliggere una sanzione al richiedente.

  • art. 19, comma 2, lett. c), d.lgs. n. 286/1998

    L'acquisto della cittadinanza da parte di un familiare può produrre benefici indiretti, tra cui l'impossibilità di espellere determinati parenti, elemento rilevante nella valutazione dell'interesse pubblico.

  • art. 30, comma 1, lett. c), d.lgs. n. 286/1998

    La possibilità per i familiari di ottenere un permesso per motivi familiari è stata considerata tra le ricadute indirette dell'acquisto della cittadinanza.

  • artt. 110 e 624 c.p.

    La condanna per furto in concorso è stata ritenuta significativa sia per la gravità del reato sia per la partecipazione consapevole a un'azione illecita realizzata insieme ad altri.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. n. 196/2003

    Ha costituito la base per disporre l'oscuramento delle generalità della parte interessata.

  • artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamati unitamente alla normativa nazionale a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata mediante oscuramento delle generalità.

Massime di principio

  • La residenza legale decennale prevista dall'art. 9, comma 1, lett. f), della legge n. 91/1992 costituisce soltanto il presupposto per la presentazione della domanda di cittadinanza per naturalizzazione e non attribuisce un diritto al suo accoglimento.
  • La concessione della cittadinanza per naturalizzazione è un atto di alta amministrazione, espressione di ampia discrezionalità, sindacabile dal giudice amministrativo solo mediante controllo estrinseco sulla sufficienza dell'istruttoria, sulla veridicità dei fatti e sulla logicità, coerenza, ragionevolezza e proporzionalità della motivazione.
  • Nella valutazione prognostica dell'affidabilità e dell'integrazione del richiedente la cittadinanza, l'amministrazione può considerare anche i precedenti penali dei familiari e il contesto familiare attuale, senza violare il principio di personalità della responsabilità penale, purché il precedente sia utilizzato non come sanzione indiretta, ma come elemento dell'apprezzamento dell'interesse pubblico e delle possibili ricadute sulla collettività.
  • La commissione del reato prima della celebrazione del matrimonio non esclude la rilevanza del precedente del coniuge nella procedura di naturalizzazione, quando il coniuge fa parte del nucleo familiare esistente al momento della decisione amministrativa.
  • Il mero decorso del tempo non rende automaticamente irrilevante un precedente penale nella valutazione della naturalizzazione; inoltre, un'istanza di riabilitazione successiva al provvedimento non incide sulla sua legittimità originaria e, anche se intervenuta, non determina automaticamente il diritto alla cittadinanza per naturalizzazione.

Come è indicizzato

MaterieCittadinanza
RamiImmigrazione e cittadinanza
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaProporzionalità e ragionevolezzaDifetto di istruttoriaPrimato del diritto UE e disapplicazione

Testo integrale

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