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Cassazione Civile, Ordinanza n. 04203/2024 del 15/02/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (curatela fallimentare)

La controversia

Una società aveva chiesto l’ammissione al passivo fallimentare di un credito di € 2.000.000,00 a titolo di clausola penale prevista in un accordo del 14 settembre 2012, collegato a patti parasociali per la costituzione di una nuova società e per il conferimento di risorse finanziarie e del marchio della società poi fallita. Il giudice delegato aveva escluso il credito; l’opposizione allo stato passivo era stata rigettata dal Tribunale. Dopo un primo ricorso per cassazione con rinvio, il tribunale di rinvio aveva nuovamente respinto l’opposizione ritenendo, da un lato, inopponibile al fallimento l’accordo per difetto di data certa anteriore al fallimento ex art. 2704 c.c. e, dall’altro, non decisive le allegazioni della ricorrente circa la data anteriore dell’accordo. Con il ricorso per cassazione contro il decreto emesso in sede di rinvio, la società creditrice denunciava: 1) violazione dell’art. 384 c.p.c. e dei limiti del giudizio di rinvio, sostenendo che la questione della data certa e dell’opponibilità era coperta da giudicato interno/implicito; 2) violazione delle norme sul giudicato e sulla mancata proposizione di ricorso incidentale da parte del fallimento; 3) omesso esame di documenti che, secondo la ricorrente, avrebbero provato l’anteriorità dell’accordo al fallimento; 4) violazione dell’art. 2704 c.c. e delle norme sulle presunzioni, per non aver il tribunale valorizzato complessivamente la documentazione prodotta ai fini della data certa.

La decisione

La Corte ha esaminato separatamente i motivi. Ha escluso che il giudice di rinvio avesse violato il principio di diritto fissato dalla precedente cassazione, rilevando che la sentenza rescindente non aveva affatto deciso, neppure implicitamente, sulla data certa dell’accordo del 14 settembre 2012, perché il precedente rigetto era stato fondato sulla ritenuta rinuncia tacita alla penale in ragione dell’adesione a un successivo accordo di ristrutturazione. Ha quindi negato che si fosse formato un giudicato interno sulla data certa o che il fallimento dovesse proporre ricorso incidentale su questioni assorbite. Quanto ai documenti invocati dalla ricorrente, la Corte ha ritenuto che la mera menzione dell’accordo in altri atti non sia sufficiente a conferirgli data certa opponibile ai terzi, e che le ulteriori comunicazioni prodotte non fossero assistite da meccanismi idonei a renderne certa la data. Ha inoltre dichiarato inammissibile il quarto motivo, perché mirava in sostanza a ottenere una diversa valutazione del materiale probatorio e della fattispecie concreta, non consentita in sede di legittimità. Il ricorso è stato quindi integralmente respinto, con condanna della ricorrente alle spese e all’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 8 accordo 14 settembre 2012

    clausola penale di € 2.000.000,00

    la clausola era invocata come fonte del credito risarcitorio forfetario

  • art. 98 l.fall.

    norma del giudizio di opposizione allo stato passivo

  • art. 93 l.fall.

    norma sulla domanda di insinuazione al passivo

  • art. 182-bis legge fall.

    richiamato per distinguere adesione all’accordo di ristrutturazione e successivo piano di ristrutturazione

  • art. 2704 c.c.

    la data della scrittura privata non autenticata è opponibile ai terzi solo se risulta da fatti idonei a stabilirne con certezza l’anteriorità; il fatto deve essere oggettivo e non nella disponibilità della parte che lo invoca

  • art. 2727 c.c.

    le presunzioni possono essere utilizzate solo se consentono di ricavare un fatto certo idoneo a provare la data della scrittura, non una mera verosimiglianza

  • art. 384 c.p.c.

    il giudice di rinvio deve uniformarsi al principio di diritto fissato dalla Cassazione e non può oltrepassarne i limiti

  • art. 276 c.p.c.

    richiamato dalla ricorrente nel motivo relativo ai limiti del giudizio di rinvio

  • art. 329 c.p.c.

    richiamato dalla ricorrente per sostenere la formazione del giudicato sulle questioni non riproposte

  • art. 370 c.p.c.

    richiamato dalla ricorrente nel motivo sul ricorso incidentale

  • art. 371 c.p.c.

    richiamato dalla ricorrente nel motivo sul ricorso incidentale

  • art. 366, comma 1, nn. 3 e 4, c.p.c.

    richiamato in tema di requisiti di specificità del ricorso

  • art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.

    impone l’indicazione specifica degli atti e documenti su cui si fonda il motivo

  • art. 369, comma 2, n. 4, c.p.c.

    impone il deposito dei documenti richiamati dal ricorso

  • art. 360, comma 1, nn. 3, 4 e 5, c.p.c.

    norme invocate per violazione di legge, error in procedendo e omesso esame di fatto decisivo

  • art. 111, comma 6, Cost.

    richiamato per la censura di difetto motivazionale

  • art. 112 c.p.c.

    richiamato per omessa pronuncia / ultrapetizione

  • art. 115 c.p.c.

    richiamato in relazione alla valutazione delle prove e al divieto di utilizzare prove non dedotte

  • art. 116 c.p.c.

    richiamato perché la valutazione delle prove rientra nel prudente apprezzamento del giudice di merito

  • art. 132, n. 4, c.p.c.

    richiamato come parametro della motivazione della sentenza

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    previsto il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto del ricorso

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002

    richiamato quale base del contributo unificato dovuto

Massime di principio

  • Nel giudizio di rinvio il giudice deve attenersi al principio di diritto enunciato dalla Cassazione e non può riesaminare questioni che la precedente decisione non abbia effettivamente deciso o che siano rimaste assorbite.
  • Il giudicato, anche interno o implicito, non si forma su questioni non oggetto di un accertamento effettivo, specifico e concreto; non basta che una questione sia logicamente collegata alla decisione.
  • La parte totalmente vittoriosa nel precedente giudizio non ha l’onere di proporre ricorso incidentale su questioni assorbite; tali questioni possono essere riproposte nel giudizio di rinvio se la causa vi ritorna.
  • Ai fini dell’opponibilità ai terzi della data di una scrittura privata non autenticata, non è sufficiente la mera menzione del documento in altri atti: occorre un fatto esterno, oggettivo e idoneo a dimostrarne con certezza l’anteriorità.
  • La prova della data certa può essere fornita anche per presunzioni, ma solo se esse conducono a un fatto certo e non a una mera probabilità o verosimiglianza.
  • In sede di legittimità non è consentito trasformare la censura di violazione di legge in una richiesta di nuova valutazione del materiale probatorio o della fattispecie concreta, riservata al giudice di merito.
  • Il vizio di omesso esame di un documento è rilevante solo se il documento non esaminato avrebbe avuto portata decisiva tale da invalidare con certezza la ratio decidendi della sentenza impugnata.

Come è indicizzato

MaterieAccertamento del passivoImpugnazioni
RamiFallimentare / Crisi d'impresaProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicatoOnere della prova

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