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Sentenza

Sentenza del 16/07/2020 n. 15165 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'ufficio aveva recuperato l'IVA relativa al 2005 ritenendo indebita la detrazione delle fatture per compravendite di macchinari agricoli usati, in quanto le operazioni sarebbero state oggettivamente inesistenti. Secondo l'accertamento la contribuente aveva simulato la vendita dei macchinari a (XXXXX) S.r.l., che a sua volta aveva simulato una successiva vendita a (XXXXX) S.p.A.; quest'ultima li avrebbe poi ceduti fittiziamente alla contribuente come se fossero nuovi, consentendo alla contribuente di ottenere indebitamente benefici ex legge Sabatini tramite emissione e sconto di cambiali e rientro delle somme sui conti delle parti, con restituzione finale alla contribuente al netto di spese.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto provata l'oggettiva inesistenza delle operazioni sulla base degli elementi di fatto (schema di cessioni fittizie e ritorno dei beni in capo alla contribuente) e ha confermato il recupero dell'IVA 2005, negando la detrazione ai sensi dell'art. 21, comma 7, del DPR n. 633/1972. Ha inoltre escluso che vi sia stata inversione dell'onere della prova da parte del giudice e ha precisato che la buona fede rileva solo in ipotesi di operazioni soggettivamente inesistenti, non di operazioni oggettivamente inesistenti. Condanna i contribuenti, in solido, al pagamento delle spese processuali, liquidate in Euro 5.200,00 oltre oneri.

Norme richiamate

  • Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, articolo 21, comma 7

    Il divieto di detrazione dell'IVA per operazioni oggettivamente inesistenti è applicabile: se l'operazione non si è effettivamente realizzata (solo cartolare), non può esservi detrazione in quanto non è stato sostenuto alcun costo deducibile.

  • Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, articolo 19

    Richiamato nel quadro della disciplina dell'IVA e delle condizioni per l'esercizio della rivalsa e della detrazione; la Corte ha connesso la valutazione della legittimità della detrazione ai criteri sostanziali della norma.

  • Codice civile, articolo 2697

    La Corte chiarisce che non vi è stata inversione dell'onere della prova: l'Amministrazione deve dimostrare l'inesistenza oggettiva, e il giudice può valutare e ritenere provati elementi presuntivi che dimostrano la simulazione.

  • Direttiva CE 28 novembre 2006, n. 112

    Richiamata dai ricorrenti in tema di buona fede; la Corte osserva però che la questione della buona fede è rilevante solo per operazioni soggettivamente inesistenti e non per quelle oggettivamente inesistenti.

  • Legge 'Sabatini' (agevolazioni per acquisto macchinari)

    Richiamata nel contesto fattuale: l'agevolazione oggetto della frode ha costituito il movente dell'operazione simulata; l'esistenza di un intento fraudolento collegato a incentivazioni può rafforzare la presunzione di formalità delle operazioni.

  • Codice di procedura civile, articolo 360 (riferimenti alla impugnazione)

    Richiamato nei motivi di ricorso per censurare la motivazione e la valutazione delle prove; la Corte ha respinto i profili di vizio motivazionale e di insufficiente istruttoria.

Massime di principio

  • La detrazione IVA è preclusa quando l'operazione è oggettivamente inesistente (non si è mai realizzata nella sostanza): l'assenza di un costo effettivamente sostenuto rende nulla la detrazione anche se la fattura è stata emessa e l'IVA addebitata.
  • L'Amministrazione deve provare l'inesistenza oggettiva dell'operazione, ma il giudice può fondare la propria decisione su prove e presunzioni logiche (ritorno dei beni al cedente, circuiti di pagamento anomali, finalità di ottenere incentivi) che dimostrino la simulazione.
  • La buona fede del contribuente può rilevare solo nei casi di operazioni soggettivamente inesistenti (identità apparente del soggetto o frode del terzo). Non assolve dall'impossibilità di detrarre quando l'operazione è oggettivamente inesistente.
  • Documentazione formale (contratti, cambiali, fatture) da sola può non essere sufficiente: è necessario dimostrare la sostanziale realizzazione dell'operazione (consegne, presa in carico dei beni, flussi finanziari coerenti, utilizzo economico).
  • Bisogna distinguere tra motivazione dell'avviso (che deve permettere il contraddittorio) e la dimostrazione probatoria in sede processuale: l'assenza di dettagli nell'avviso può costituire censure formali, ma non impedisce che in giudizio emergano prove idonee a costituire l'accertamento.
  • In operazioni che coinvolgono incentivi pubblici o sconto di cambiali/factoring, i comportamenti di circolarità dei pagamenti e il ritorno dei beni al cedente sono segnali forti di operazioni simulate e legittimano il blocco della detrazione IVA.

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