Sentenza del 24/02/2020 n. 4852 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Impugnazione dell'avviso di rettifica e liquidazione emesso dall'Agenzia delle Entrate in relazione alla compravendita di due appartamenti e di un immobile commerciale locato nel Comune di Roma. La società deduceva: (1) violazione del D.P.R. n.131/1986 (art.52, comma 2‑bis) per un unico accertamento e una liquidazione complessiva non distinta per i singoli immobili; (2) illegittimità dell'uso dei valori OMI anziché del valore dichiarato in atto, essendo il valore dichiarato il criterio primario; (3) omessa pronuncia sull'eccezione che i beni erano stati acquistati all'asta e poi rivenduti (minore valore); (4) omessa o insufficiente motivazione su fatti e documenti prodotti dalla contribuente.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati i motivi: il giudice di merito ha correttamente accertato che, in assenza di planimetrie, l'Ufficio aveva attribuito un valore unitario per mq consentendo di determinare il valore dei singoli beni; la rettifica è stata basata su valori OMI calibrati al caso concreto (con riduzione del 20% per l'immobile locato), conforme ai criteri normativi di valutazione (art.51 DPR 131/1986) e all'apprezzamento in fatto riservato al giudice di merito; non sussiste vizio per omessa pronuncia in quanto la CTR ha implicitamente ritenuto infondate o assorbite le eccezioni relative all'acquisto all'asta, rilevando l'assenza di documentazione tecnica idonea a dimostrare un diverso valore; il quarto motivo è inammissibile perché si riduce a un dissenso valutativo sul merito, non sindacabile in cassazione. Nessuna condanna alle spese di questa fase.
Norme richiamate
D.P.R. 26 aprile 1986 n.131, art.43
Stabilisce che, per i trasferimenti immobiliari, la base imponibile è rappresentata dal valore indicato in atto dalle parti, salvo i casi in cui il valore non sia indicato o il corrispettivo sia superiore.
D.P.R. 26 aprile 1986 n.131, art.51
Regola il controllo amministrativo della congruità del valore indicato in atto. Indica criteri alternativi e parimenti ordinati (confronto con trasferimenti, reddito capitalizzato, altri elementi e indicazioni comunali). Consente all'Ufficio di rettificare se il valore venale è superiore a quello dichiarato; l'uso dei valori OMI e il loro adeguamento alle peculiarità (es. sconto per locazione) rientrano fra i criteri legittimi di valutazione.
D.P.R. 26 aprile 1986 n.131, art.52
Disciplina le formalità dell'avviso di rettifica e la necessità di individuare gli elementi che giustificano la rettifica; la Corte ha ritenuto che, pur contestando la forma, la determinazione fosse sufficientemente motivata tramite valori unitari desunti dall'OMI in mancanza di planimetrie.
Legge 27 luglio 2000 n.212, art.7
Principi del procedimento di accertamento e obbligo di motivazione degli atti impositivi; la motivazione dell'avviso è stata ritenuta adeguata avendo l'Ufficio applicato criteri comparativi (OMI) calibrati.
Codice di procedura civile, art.112
Obbligo del giudice di decidere su tutte le questioni poste dalle parti; la Corte ha ritenuto che la mancata pronuncia espressa sulle eccezioni sia stata implicitamente sostituita dal rigetto in sede di merito.
Codice di procedura civile, art.360
Limiti del sindacato in cassazione: n.3 per violazione di norme di diritto; n.5 per vizio di motivazione. La Corte ha richiamato che non sono sindacabili valutazioni di merito e che il ricorso non può essere usato per ottenere un diverso apprezzamento delle prove.
D.P.R. 30 maggio 2002 n.115, art.13
comma 1 quater e comma 1 bis
Norme sulle spese processuali e contributo dovuto in caso di ricorso; la Corte ha disposto l'annotazione relativa all'eventuale ulteriore importo dovuto dalla ricorrente.
Massime di principio
- Il valore dichiarato in atto è il primo criterio per la base imponibile, ma l'Ufficio può rettificare se, in base ai criteri di legge (confronti, reddito capitalizzato, altri elementi), il valore venale risulta superiore.
- I valori OMI possono essere legittimamente utilizzati dall'Amministrazione per la rettifica e possono essere adeguati al caso concreto (es. applicare uno sconto per immobili locati); la congruità della calibratura è questione di merito riservata ai giudici di merito.
- L'assenza di documentazione tecnica (planimetrie, perizie) a sostegno della diversa valutazione allegata dal contribuente rende difficile per il giudice accogliere la tesi difensiva; è quindi onere del contribuente produrre elementi concreti per contestare l'accertamento.
- La mancanza di una pronuncia espressa su un'eccezione può essere considerata implicitamente risolta se dal provvedimento emerge che il giudice ha valutato e ritenuto infondata o assorbita l'eccezione.
- In cassazione non è consentito rimettere in discussione il libero apprezzamento dei fatti e delle prove fatto dal giudice di merito; il controllo è limitato a vizi di diritto e a carenze logico‑giuridiche della motivazione.
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