Cassazione Penale, Sentenza n. 17459/2025 del 08/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Richiesta di liquidazione dell'equa riparazione per ingiusta privazione della libertà personale subita dal 18/03/2015 al 13/07/2015. Cavalluzzo era stato sottoposto a misura cautelare disposta dal G.I.P. per ipotesi di reato connessa alla gestione di fondi pubblici della "Gestione Fuori Bilancio"; la misura fu confermata in sede di riesame, poi annullata dalla Corte di Cassazione con rinvio e, in sede di rinvio, il Tribunale per il riesame annullò l'ordinanza cautelare. Cavalluzzo fu assolto con sentenza divenuta irrevocabile. La Corte d'appello di Roma respinse la domanda di riparazione ritenendo che il ricorrente avesse concorso a dare causa alla privazione della libertà con comportamento gravemente colposo (atteggiamento omertoso, copertura di colleghi e dichiarazioni "nebulose" in interrogatorio), contribuendo così al protrarsi della misura cautelare. In Cassazione il ricorrente ha dedotto, tra l'altro, che l'annullamento dell'ordinanza cautelare era basato sui medesimi elementi già valutati dal G.I.P. (quindi rientrava nell'ipotesi di "ingiustizia formale" ex art. 314, comma 2, c.p.p.), che non poteva essere precluso il diritto all'indennizzo qualora l'annullamento derivasse da diversa valutazione degli stessi elementi, e che la Corte d'appello non aveva esercitato i poteri istruttori per acquisire elementi (es. trascrizioni intercettazioni) utili alla decisione.
La decisione
La Corte di legittimità ha accolto il primo motivo, ritenendolo fondato e assorbente. Ha qualificato il caso come "ingiustizia formale" ai sensi dell'art. 314, comma 2, c.p.p. e richiamato il principio secondo cui la circostanza che l'indagato abbia dato o concorso a dare causa alla custodia cautelare per dolo o colpa grave ostacola l'indennizzo salvo che l'annullamento della misura sia dipeso da diversa valutazione dei medesimi elementi già trasmessi al giudice cautelare. La Corte ha ritenuto che la Corte d'appello non abbia chiarito se l'annullamento dell'ordinanza cautelare fosse avvenuto per nuovi elementi o per diversa valutazione del medesimo materiale; per tale ragione ha annullato l'ordinanza impugnata e ha rinviato per nuovo giudizio alla Corte d'Appello di Roma, demandando a quest'ultima anche la regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 314 cod. proc. pen.
"senza che sussistessero le condizioni di applicabilità previste dagli artt. 273 e 280" (riferimento al comma 2 e alla nozione di 'ingiustizia formale')
Distinzione tra ingiustizia sostanziale (comma 1) e ingiustizia formale (comma 2); applicabile il principio che l'annullamento della misura cautelare può fondare il diritto all'indennizzo salvo l'ostacolo costituito da dolo o colpa grave dell'interessato, a meno che l'annullamento non derivi da diversa valutazione degli stessi elementi.
art. 273 cod. proc. pen.
Norma richiamata quale parametro di applicabilità delle misure cautelari (condizioni per l'applicazione delle misure cautelari).
art. 280 cod. proc. pen.
Norma richiamata quale parametro di applicabilità delle misure cautelari (ulteriori condizioni procedurali per la misura).
art. 521 cod. proc. pen.
Norma richiamata dalla difesa nella censura ma non decisiva nel provvedimento di legittimità; richiede rispetto delle garanzie difensive nel procedimento di impugnazione.
art. 24 Cost.
Principio costituzionale del diritto alla difesa invocato dal ricorrente in relazione all'utilizzo in giudizio di accertamenti non contestati.
art. 27 Cost.
Richiamato dalla difesa in relazione ai principi di responsabilità penale e garanzie processuali.
art. 213 cod. proc. civ.
Richiama i poteri del giudice di acquisire d'ufficio informazioni e documenti; la difesa sostiene che il giudice della riparazione può avvalersi di tale potere per integrare la documentazione.
art. 738, comma 3, cod. proc. civ.
Norma evocata a sostegno della possibilità per il giudice della riparazione di chiedere informazioni scritte su atti e documenti, anche d'ufficio.
Sez. U, n. 32383 del 27/05/2010 (D'Ambrosio)
«la circostanza di avere dato o concorso a dare causa alla custodia cautelare per dolo o colpa grave opera, quale condizione ostativa al riconoscimento del diritto all'equa riparazione..., anche in relazione alle misure disposte in difetto delle condizioni di applicabilità previste dagli artt. 273 e 280 cod. proc. pen.»
Giurisprudenza consolidata secondo cui la responsabilità dolosa o per colpa grave dell'interessato può escludere l'indennizzo, ma non quando l'annullamento della misura sia dipeso da diversa valutazione degli stessi elementi già noti al giudice cautelare.
Massime di principio
- Se l'annullamento della misura cautelare è avvenuto per una diversa valutazione del medesimo materiale disponibile al giudice cautelare, l'ostacolo rappresentato dalla condotta dolosa o gravemente colposa dell'imputato non impedisce automaticamente il riconoscimento dell'equa riparazione.
- Il giudice della riparazione deve preliminarmente accertare se l'annullamento della misura sia dipeso da nuovi elementi o da rivalutazione del materiale già in atti: la mancanza di chiarimento su questo punto giustifica l'annullamento del provvedimento di rigetto e il rinvio.
- Non è sufficiente l'affermazione generica che il detenuto abbia ostacolato le indagini (es. atteggiamento 'omertoso' o dichiarazioni 'nebulose'); bisogna verificare il nesso causale tra tale condotta e l'applicazione o il mantenimento della misura cautelare, soprattutto quando si tratta di ingiustizia formale.
- Il giudice della riparazione ha poteri istruttori (anche d'ufficio) per acquisire atti e documenti rilevanti (es. trascrizioni di intercettazioni) e dovrebbe esercitarli quando la documentazione prodotta è incompleta o controversa.
- Occorre cautela nell'utilizzo, ai fini della decisione sulla riparazione, di affermazioni presenti in una sentenza di assoluzione che contengano valutazioni su fatti non oggetto dell'imputazione: tali affermazioni possono non essere pienamente utilizzabili, specialmente se il condannato ha prospettato rimedi (es. ricorso alla CEDU).
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