Salta al contenuto
ordinanza_penale

Cassazione Penale, Ordinanza n. 40288/2025 del 16/12/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La decisione si fonda sulla genericità del motivo, incapace di confrontarsi con i dati decisivi posti a base della valutazione sulla recidiva.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Bologna del 13 febbraio 2025. L'unico motivo riguardava la recidiva: la difesa chiedeva in appello la sua disapplicazione, ma nel ricorso sosteneva in sostanza che la recidiva fosse stata male applicata. La Corte ha però rilevato che il motivo era generico perché non si confrontava in modo specifico con la pluralità dei precedenti penali valorizzati dai giudici di merito e, soprattutto, con la circostanza che tre di essi erano infraquinquennali, elemento indicato come specifico fattore ostativo alla disapplicazione della recidiva.

Norme richiamate

  • recidiva

    La Corte ribadisce che la censura sulla recidiva deve confrontarsi specificamente con i precedenti penali valorizzati dal giudice di merito e con gli elementi che ne impediscono la disapplicazione; in difetto, il motivo è generico e il ricorso è inammissibile.

Massime di principio

  • Il motivo di ricorso che investe la recidiva deve essere specifico e misurarsi con tutte le circostanze decisive poste a base della decisione impugnata, non potendo limitarsi a una contestazione meramente assertiva o di merito.
  • Quando il giudice di merito fonda il giudizio sulla recidiva sulla pluralità dei precedenti e sulla loro ravvicinata collocazione temporale, il ricorrente deve censurare puntualmente tali elementi; la mancata confutazione di uno solo di essi può rendere il motivo generico.
  • La genericità del motivo di ricorso per cassazione determina l'inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieCircostanze del reatoImpugnazioni
RamiParte generaleProcesso penale
IstitutiRecidiva

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.