Sentenza n. 1706/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Sentenza breve del TAR Campania, sezione staccata di Salerno, che aveva annullato il decreto di revoca della parità scolastica per alcuni indirizzi di due istituti gestiti dal medesimo soggetto
Esito
Favorevole al resistente (scuola paritaria)
Prevale il privato
La controversia
L’amministrazione ha impugnato la sentenza del TAR deducendo, con il primo motivo, che le gravi irregolarità rilevate dagli ispettori giustificassero la revoca della parità scolastica. Con il secondo motivo ha denunciato la violazione e falsa applicazione dell’art. 3, commi 3 e 7, del d.m. n. 267/2007, sostenendo che il TAR avesse applicato erroneamente la disciplina relativa agli ulteriori accertamenti. Secondo l’appellante, il comma 3 riguarderebbe il mancato rispetto degli obblighi di comunicazione e imporrebbe ulteriori accertamenti, mentre il comma 7 disciplinerebbe il caso, ricorrente nella fattispecie, di sopravvenuta carenza di requisiti già accertata: decorso inutilmente il termine assegnato per il ripristino, l’USR dovrebbe revocare la parità senza necessità di nuove verifiche, salvo che le controdeduzioni siano idonee a smentire gli esiti ispettivi. L’amministrazione ha sostenuto che le osservazioni degli istituti fossero generiche o inidonee e che l’istruttoria fosse quindi completa. L’istituto appellato ha chiesto la conferma della sentenza, deducendo che l’amministrazione non avesse riesaminato la documentazione prodotta nel contraddittorio procedimentale né esercitato nuovamente il potere dopo l’annullamento disposto dal TAR; ha inoltre prospettato la cessazione della materia del contendere o la sopravvenuta carenza di interesse, in ragione dell’esaurimento degli effetti riferiti all’anno scolastico 2024/2025.
La decisione
L’appello è stato respinto e la sentenza del TAR è stata confermata. Il Consiglio di Stato ha precisato che l’oggetto del giudizio non era la verifica diretta della sussistenza delle gravi irregolarità contestate dagli ispettori, bensì la legittimità della procedura seguita per adottare la revoca. La distinzione tra i procedimenti previsti dall’art. 3, commi 3 e 7, del d.m. n. 267/2007 non escludeva l’obbligo dell’amministrazione di esaminare specificamente le osservazioni e la documentazione prodotte dalla scuola nel contraddittorio procedimentale. Anche quando la carenza dei requisiti sia stata inizialmente accertata, l’amministrazione non può limitarsi a confermare formalmente le contestazioni originarie, ma deve verificare se le irregolarità siano cessate o siano state sanate, dando conto con motivazione analitica delle ragioni per cui le controdeduzioni risultino insufficienti; ove necessario, può procedere anche a un sopralluogo in contraddittorio. Nel caso concreto, il provvedimento si era fondato prevalentemente su dati e risultanze ispettive risalenti, senza un adeguato esame dei nuovi documenti trasmessi nelle successive date dell’11, 12 e 15 luglio 2024. Sussistevano pertanto difetto di istruttoria e difetto di motivazione. Il mancato riesercizio del potere da parte dell’amministrazione dopo la sentenza di primo grado, unitamente alle circostanze sopravvenute dedotte dalla scuola, confermava inoltre la contraddittorietà della condotta amministrativa. La domanda di cessazione della materia del contendere o di improcedibilità è stata respinta, perché l’amministrazione non aveva riconosciuto la sussistenza dei requisiti né rimosso il decreto di revoca e permaneva l’interesse di entrambe le parti alla definizione del giudizio. Le spese del grado sono state poste a carico dell’amministrazione appellante e liquidate in euro 4.000 oltre accessori.
Norme richiamate
art. 3, commi 3 e 7, d.m. n. 267/2007
La distinzione tra il procedimento relativo agli obblighi di comunicazione e quello relativo alla sopravvenuta carenza dei requisiti non esonera l’amministrazione dall’esaminare specificamente le osservazioni e la documentazione prodotte dall’interessato; la revoca non può fondarsi su un riscontro meramente formale delle contestazioni originarie.
legge n. 62/2000
Disciplina il riconoscimento della parità scolastica, nell’ambito del sistema nazionale di istruzione.
Massime di principio
- Nel procedimento di revoca della parità scolastica, anche quando la carenza dei requisiti sia stata già accertata dall’amministrazione, le controdeduzioni e i documenti prodotti dall’istituto nel contraddittorio procedimentale devono essere oggetto di uno specifico esame; l’amministrazione non può limitarsi a ribadire le contestazioni originarie.
- La revoca della parità scolastica, quale misura idonea a incidere sull’erogazione di un servizio pubblico e sui diritti costituzionali all’istruzione e allo studio, costituisce extrema ratio e richiede un’istruttoria effettiva e una motivazione analitica, proporzionate alla gravità della decisione.
- La sopravvenuta carenza dei requisiti per la parità non consente di prescindere dalla verifica dell’eventuale cessazione o sanatoria delle irregolarità intervenuta nel corso del procedimento, sulla base di dati obiettivi e aggiornati rispetto agli accertamenti ispettivi iniziali.
- Il mancato riesercizio tempestivo del potere dopo l’annullamento giurisdizionale, soprattutto quando l’amministrazione avrebbe dovuto riesaminare la posizione dell’interessato alla luce dei principi fissati dal giudice, può costituire elemento confermativo del difetto di istruttoria e della contraddittorietà dell’azione amministrativa.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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