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Sentenza

Sentenza n. 1107/2026 - Firenze, Sezione 2

per l'ottemperanza quanto a tutti i ricorsi proposti: alla Sentenza n. 495/2023 del 21.11.2023 del Tribunale di Arezzo, resa in funzione di Giudice del Lavoro.

Giustizia amministrativa202502123

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Toscana - Firenze, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: Mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Arezzo, resa in funzione di giudice del lavoro, che aveva riconosciuto il diritto alla Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente e condannato il Ministero al pagamento delle somme dovute

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docenti creditori)

Prevale il privato

La controversia

I ricorrenti hanno agito in ottemperanza a una sentenza del Tribunale di Arezzo passata in giudicato, con la quale era stato accertato il loro diritto al beneficio economico annuo di 500 euro tramite la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, con condanna del Ministero al pagamento delle annualità dovute oltre interessi. Dopo la notifica del titolo esecutivo alla sede reale dell'Amministrazione e il decorso del termine dilatorio previsto dall'art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996, il Ministero non aveva dato esecuzione alla sentenza. I ricorrenti hanno quindi chiesto l'ordine di esecuzione, la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia e la condanna alla penalità di mora ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. Il Ministero, regolarmente intimato, non si è costituito.

La decisione

Il TAR ha riunito i ricorsi, in quanto tutti diretti all'esecuzione del medesimo titolo giudiziale, e li ha accolti. Rilevato che dagli atti non risultava l'esecuzione della sentenza passata in giudicato, ha ordinato al Ministero di adempiere entro sessanta giorni dalla comunicazione amministrativa o dalla notificazione della sentenza, anche mediante emissione di ordinativo di pagamento in conto sospeso ai sensi dell'art. 14, comma 2, del d.l. n. 669/1996, se e nella misura in cui le somme fossero ancora dovute. Per l'eventuale ulteriore inadempimento ha nominato commissario ad acta il Direttore generale pro tempore dell'Ufficio centrale del bilancio del Ministero, con facoltà di delega a un funzionario e senza compenso, attribuendogli un ulteriore termine di sessanta giorni decorrente dall'inutile scadenza del termine assegnato all'Amministrazione. Ha inoltre applicato la penalità di mora prevista dall'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., giustificata dal ritardo ministeriale, nella misura di 10 euro giornalieri per ciascun ricorrente, decorrenti dalla scadenza del termine di sessanta giorni e fino all'insediamento del commissario ad acta. Il Ministero è stato condannato alla rifusione delle spese, liquidate in complessivi 800 euro oltre oneri e accessori.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Il testo richiama l'art. 114 cod. proc. amm. e, al comma 4, lett. e), la penalità di mora.

    La norma consente al giudice dell'ottemperanza di ordinare l'esecuzione del giudicato e di fissare una penalità di mora per il ritardo nell'adempimento, quantificata nella specie in 10 euro giornalieri per ciascun ricorrente fino all'insediamento del commissario ad acta.

  • art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito nella l. n. 30/1997

    Il testo richiama il termine dilatorio previsto dall'art. 14, comma 1, dopo la notifica del titolo alla sede reale dell'Amministrazione debitrice.

    Il decorso del termine dilatorio, successivo alla notifica del titolo esecutivo all'Amministrazione, consente di proporre l'azione di ottemperanza per l'inadempimento del Ministero.

  • art. 14, comma 2, d.l. n. 669/1996, convertito nella l. n. 30/1997

    Il testo richiama l'emissione di ordinativo di pagamento in conto sospeso.

    Nel dare esecuzione a una condanna pecuniaria, l'Amministrazione può essere ordinata a procedere anche mediante ordinativo di pagamento in conto sospeso, se e nella misura in cui le somme risultino ancora dovute.

  • art. 475 c.p.c.

    Il testo richiama la notifica della sentenza alla sede reale dell'Amministrazione ai sensi dell'art. 475 c.p.c.

    La notifica del titolo esecutivo secondo la modalità indicata costituisce il presupposto per il decorso del termine dilatorio previsto dalla disciplina speciale sui pagamenti delle pubbliche amministrazioni.

Massime di principio

  • Il giudice amministrativo può accogliere l'azione di ottemperanza quando una sentenza passata in giudicato che impone a un'amministrazione il pagamento di somme non risulti eseguita, dopo il decorso del termine dilatorio previsto dalla disciplina applicabile ai pagamenti delle pubbliche amministrazioni.
  • In sede di ottemperanza a una condanna pecuniaria, il giudice può assegnare all'amministrazione un termine per adempiere e, per l'eventuale ulteriore inerzia, nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta incaricato di sostituirsi all'amministrazione nell'esecuzione del giudicato.
  • La penalità di mora prevista dall'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. può essere applicata quando il ritardo dell'amministrazione nell'esecuzione del giudicato risulti ingiustificato; la decorrenza può essere fissata dalla scadenza del termine assegnato per l'adempimento e fino all'insediamento del commissario ad acta.
  • Più ricorsi di ottemperanza possono essere riuniti quando hanno ad oggetto l'esecuzione del medesimo titolo giudiziale e presentano identità di questione e di amministrazione debitrice.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

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