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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 41996/2022 del 07/11/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza di riesame che aveva confermato il decreto di sequestro preventivo di due conti correnti e di un deposito amministrato, disposto dal Gip di Palermo il 10/11/2021 in relazione ai reati di cui agli artt. 416, 648-bis e 648-ter c.p. Il ricorrente ha censurato: a) omessa/insufficiente motivazione sulla necessità del requisito della particolare urgenza dopo la scadenza del termine di cui all'art. 27 c.p.p.; b) illegittimità dell'apprensione diretta delle somme perché sarebbe stata dimostrata la provenienza lecita delle stesse; c) violazione del principio di proporzionalità, sostenendo che, nel caso di riciclaggio, si poteva sequestrare solo la parte di denaro corrispondente al prezzo/profitto del reato.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché reiterativo rispetto alle censure già decise in sede di riesame. Ha confermato i seguenti punti: il mancato rinnovo entro il termine di 20 giorni previsto dall'art. 27 c.p.p. non impedisce ad altro giudice, cui sono trasmessi gli atti, di adottare un autonomo provvedimento cautelare; non era dovuto un onere motivazionale più pregnante rispetto a quanto previsto dall'art. 321 c.p.p.; la prova dell'origine lecita della specifica somma non ostacola la confisca diretta del denaro ritenuto profitto o prezzo del reato, alla luce del principio delle Sezioni Unite (sent. n. 42415/2021) che considera il denaro come bene fungibile; l'eccezione di violazione del criterio di proporzionalità è stata ritenuta generica e non devoluta al riesame. Per effetto dell'inammissibilità, il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle Ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 27 cod. proc. pen.

    termine di venti giorni per il rinnovo del provvedimento cautelare

    La violazione del termine non determina perdita del potere del giudice o una sanzione automatica: il giudice che riceve gli atti può adottare un provvedimento autonomo basato su nuova valutazione delle condizioni legittimanti

  • art. 321 cod. proc. pen.

    Il giudice deve motivare la sussistenza dei presupposti per la misura cautelare; nel caso di provvedimento nuovo e autonomo non è richiesto un onere motivazionale più pregnante rispetto a quanto previsto dall'art. 321

  • art. 416 cod. pen.

    Norma che disciplina l'associazione a delinquere (citata come reato contestato nella vicenda), presa a riferimento per il quadro fattuale

  • art. 648-bis cod. pen.

    Norma sul riciclaggio, rilevante perché il sequestro mirava a somme ritenute connesse a tale reato

  • art. 648-ter cod. pen.

    Norma sul reimpiego degli strumenti di pagamento e altre condotte collegate; citata nel capo di imputazione

  • Cass. sez. un., sent. n. 42415 del 27/05/2021

    Principio secondo cui la confisca del denaro quale prezzo o profitto del reato è diretto (non per equivalente) in considerazione della natura fungibile del denaro; la prova dell'origine lecita della specifica somma non impedisce la confisca diretta

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Prevede la condanna alle spese processuali per i ricorsi inammissibili; applicato per imporre al ricorrente il pagamento delle spese e della somma alla Cassa delle Ammende

Massime di principio

  • Il mancato rinnovo entro 20 giorni del provvedimento cautelare non preclude che un giudice destinatario degli atti adotti un nuovo provvedimento autonomo se ricorrono i presupposti di legge
  • In caso di provvedimento nuovo e autonomo non è sempre richiesto un regime motivazionale 'rafforzato' rispetto all'art. 321 c.p.p.; l'urgenza va valutata concretamente dal giudice
  • La prova dell'origine lecita di specifiche somme non è di per sé ostativa alla confisca diretta del denaro ritenuto prezzo o profitto del reato, per la natura fungibile del denaro (Sez. Unite 42415/2021)
  • Nel reato di riciclaggio il sequestro/confisca può riguardare la somma entrata nel patrimonio dell'autore del reato e non richiede l'identificazione materiale delle banconote originarie
  • Motivi già decisi in sede di riesame che vengono riproposti in cassazione senza nuovi profili sono inammissibili
  • Le eccezioni generiche di sproporzione o di invasività della misura richiedono specificazione dell'importo e del nesso con il reato per poter essere esaminate con successo

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