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Sentenza

Sentenza del 18/10/2017 n. 4167 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia

Accertamento - Induttivo - Mancata presentazione della dichiarazione dei redditi - Perizia di parte per costruzione dei redditi - Valore meramente indiziario.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

A seguito della mancata presentazione della dichiarazione dei redditi, l'Ufficio ha ricostruito induttivamente il reddito del contribuente, utilizzando presunzioni anche prive dei requisiti di gravità, precisione e concordanza, cd. presunzioni "sup semplici". Il contribuente ha contestato la pretesa producendo una perizia stragiudiziale di parte volta a ricostruire diversamente i redditi, sostenendone l'idoneità a dimostrare l'infondatezza dell'accertamento.

La decisione

La pretesa dell'Amministrazione finanziaria è stata ritenuta prevalente. In caso di omessa dichiarazione, l'Ufficio può procedere alla determinazione induttiva del reddito anche sulla base di presunzioni semplici non qualificate. Il contribuente può fornire elementi contrari, ma una perizia stragiudiziale di parte ha soltanto valore indiziario e non costituisce, da sola, una prova piena o un mezzo di prova atipico idoneo a superare l'accertamento.

Norme richiamate

  • Disciplina dell'accertamento induttivo in caso di omessa dichiarazione dei redditi

    L'omessa presentazione della dichiarazione legittima l'Ufficio a determinare induttivamente il reddito complessivo sulla base dei dati e delle notizie comunque raccolti, anche mediante presunzioni cosiddette supersemplici, non necessariamente dotate di gravità, precisione e concordanza.

  • Principi in materia di presunzioni semplici

    In questo specifico contesto l'Amministrazione può fondare l'accertamento anche su elementi presuntivi non qualificati; spetta poi al contribuente fornire elementi concreti e attendibili di segno contrario.

  • Perizia stragiudiziale di parte

    La perizia predisposta unilateralmente dal contribuente o da un suo consulente non ha pieno valore probatorio, ma costituisce un elemento meramente indiziario. Da sola non è sufficiente a dimostrare l'erroneità della ricostruzione fiscale.

Massime di principio

  • L'omessa dichiarazione espone il contribuente a un accertamento induttivo particolarmente ampio, nel quale l'Amministrazione può utilizzare anche presunzioni non caratterizzate da gravità, precisione e concordanza.
  • Per superare un accertamento induttivo non è normalmente sufficiente una ricostruzione teorica o una perizia di parte: occorrono documenti, dati contabili e altri elementi oggettivi, verificabili e coerenti.
  • Una perizia stragiudiziale può concorrere alla difesa come indizio o supporto tecnico, ma non sostituisce la prova documentale e non vincola il giudice.
  • Quanto più grave è l'inadempimento dichiarativo, tanto maggiore è l'onere del contribuente di fornire una ricostruzione alternativa concreta, analitica e fondata su elementi esterni alla propria mera elaborazione difensiva.

Testo integrale

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