Cassazione Penale, Sentenza n. 370/2022 del 10/01/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente ha chiesto la rideterminazione del trattamento sanzionatorio inflitto con sentenza irrevocabile (reclusione e multa per il reato di cui all'art. 73 D.P.R. n. 309/1990), in conseguenza della sentenza della Corte costituzionale n. 40/2019 che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di una parte della cornice edittale di cui all'art. 73 (pena minima ridotta da otto a sei anni). La difesa ha sostenuto che il rapporto esecutivo non era esaurito perché, pur essendo stata interamente espiata la pena detentiva, non era stata ancora eseguita la pena pecuniaria (multa di euro 40.000), pertanto sussisteva interesse alla rideterminazione "in executivis" anche al fine di ridurre l'importo della multa attraverso la conversione/compensazione del tratto detentivo eventualmente eccedente.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso, ritenendolo fondato, annullando l'ordinanza impugnata e rinviando al giudice di merito per nuovo esame. Il Collegio ha ritenuto che, seppure la pena detentiva fosse stata interamente espiata, il rapporto esecutivo non poteva considerarsi esaurito con riferimento all'intero trattamento sanzionatorio fintanto che non fosse stata estinta anche la pena pecuniaria. Ne consegue che il giudice dell'esecuzione deve valutare la rideterminazione della pena in applicazione dei principi consolidati dalla giurisprudenza di legittimità (Sezioni Unite), tenendo conto della declaratoria di incostituzionalità che ha reso illegale, sin dall'origine, la misura della pena e della possibilità di rimuovere gli effetti pregiudizievoli non irreversibili del giudicato.
Norme richiamate
Legge 11 marzo 1953, n. 87 - art. 30, comma 4
«quando in applicazione della norma dichiarata incostituzionale è stata pronunciata sentenza irrevocabile di condanna, ne cessano la esecuzione e tutti gli effetti penali»
Stabilisce l'effetto sostanziale della declaratoria di incostituzionalità: gli effetti penali derivanti dall'applicazione della norma illegittima devono cessare e, se possibile, i loro effetti pregiudizievoli devono essere rimossi, salvo gli effetti già irreversibilmente consumati.
D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 - art. 73
Norma incriminatrice in materia di stupefacenti la cui cornice edittale è stata oggetto di declaratorie di illegittimità costituzionale. La modifica dei parametri edittali conseguente alla pronuncia costituzionale può rendere illegale la pena irrogata e giustificare la sua rideterminazione.
Codice di procedura penale - art. 657, comma 3
Prevede la possibilità di tener conto, ai fini dell'esecuzione, della fungibilità tra misure detentive e pena pecuniaria (computo/conversione), utile per compensare periodi di detenzione eventualmente espiati in eccedenza rispetto alla pena rideterminata.
Codice di procedura penale - art. 673
Regola la revoca della sentenza di condanna e, più in generale, i poteri del giudice dell'esecuzione di intervenire sul giudicato in presenza di motivi che ne giustifichino la modifica o la revoca; utilizzato come fondamento procedurale per la rideterminazione della pena in esecuzione.
Sezioni Unite della Corte di cassazione - pronunce "Ercolano", "Gatto", "Marcon" (giurisprudenza consolidata)
Principi giurisprudenziali che ammettono la possibilità di "flessione" del giudicato in ordine alla pena (non al giudizio sul fatto) quando sopravvengono pronunce costituzionali o convenzionali che rendono la pena illegale, nell'ottica di rimuovere effetti pregiudizievoli non irreversibili e nel rispetto della tutela della libertà personale.
Massime di principio
- La declaratoria di incostituzionalità di una norma che incida sul trattamento sanzionatorio giustifica la rideterminazione della pena anche dopo il giudicato, purché gli effetti pregiudizievoli non siano già divenuti irreversibili.
- Il rapporto esecutivo va valutato sull'intero trattamento sanzionatorio (pena detentiva + pena pecuniaria): è "esaurito" solo quando sono estinte entrambe le componenti o gli effetti risultino irreversibili.
- Se è stata espiata la sola pena detentiva ma resta da eseguire la multa, il condannato conserva interesse alla rideterminazione "in executivis", potendo il giudice valutare anche la conversione o il computo a favore per ridurre l'ammontare da versare.
- La rideterminazione riguarda la pena (quantità) e non l'accertamento del fatto: il giudicato sulla responsabilità rimane intangibile, mentre quello sulla pena è permeabile in bonam partem.
- Il giudice dell'esecuzione ha poteri di intervento non limitati alla mera verifica formale del titolo esecutivo; deve bilanciare il principio di certezza del giudicato con la tutela dei diritti costituzionali (es. libertà personale, legalità della pena).
- Quando si procede alla rideterminazione in presenza di pena pecuniaria non ancora riscossa, il giudice deve valutare la possibilità di conversione o di imputazione delle serie espiate in eccesso ai fini di abbattere l'importo dovuto.
- Se la pena pecuniaria è già stata pagata integralmente prima della rideterminazione, il rapporto esecutivo potrebbe considerarsi esaurito e la restituzione della differenza risultare irrealizzabile, salvo diversi rimedi previsti dalla legge.
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