Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 44197/2022 del 21/11/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione del decreto che confermava la sorveglianza speciale (2 anni con obbligo di soggiorno) per carenze nei presupposti: contestata l'insussistenza dell'abitualità delinquenziale avendo i fatti contestati riferibilità a un arco temporale ristretto nel 2018; assenza di prova di proventi illeciti; periodo di astinenza dai reati dal 2002 al 2018 spiegato con detenzione; violazione del principio di correlazione tra contestazione e decisione per aver confermato elementi non più richiesti dall'accusa; richiesta di sollevare questione di legittimità costituzionale sull'art. 1 lett. b) e art. 4 lett. c) del D.Lgs. 159/2011 riguardo alla nozione e tassatività degli "elementi di fatto"; censura insufficiente motivazione delle prescrizioni imposte.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che, nei procedimenti di prevenzione, il sindacato di legittimità sia limitato alle violazioni di legge previste dall'art. 10 comma 3 del D.Lgs. 159/2011 e dunque non sia sindacabile in Cassazione la valutazione degli indizi e dell'attualità della pericolosità quando fondamento del decreto sono argomentazioni motivate. Il Collegio ha ritenuto adeguata e coerente la motivazione della Corte territoriale che ha valutato come seriali i fatti di giugno-luglio 2018 e ha fatto riferimento anche a procedimento successivo del 2019 e all'assenza di redditi leciti per il 2018. La questione di legittimità costituzionale prospettata è stata ritenuta già affrontata dalla Corte costituzionale (sent. n. 24/2019) e dunque non riapribile. Per tali ragioni il ricorso è stato dichiarato inammissibile; il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese e, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., è stato condannato a versare alla Cassa delle ammende la somma di € 3.000,00 per colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Norme richiamate

  • D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159

    art. 1, art. 4, art. 10 comma 3

    Il giudizio di pericolosità si fonda su elementi di fatto e si articola in una fase constatativa (fatti storici e indicatori) e in una fase prognostica. L'art. 10 comma 3 limita il ricorso per cassazione alle sole violazioni di legge nei procedimenti di prevenzione, escludendo il sindacato esteso sugli apprezzamenti di fatto.

  • Legge 27 dicembre 1956, n. 1423

    Norma richiamata a titolo storico; la giurisprudenza ha richiamato il vincolo motivazionale imposto al giudice d'appello in materia di misure di prevenzione, già presente nella disciplina previgente.

  • Codice di procedura penale

    art. 606 lett. e), art. 616

    Art. 606 lett. e) disciplina i vizi di motivazione impugnabili in Cassazione per procedimento penale; tuttavia, nel contesto delle misure di prevenzione, l'apprezzamento degli indizi è sottratto a sindacato di merito. L'art. 616 autorizza la condanna alle spese per il ricorso dichiarato inammissibile.

  • Sentenza Corte Costituzionale

    La Consulta ha dichiarato l'illegittimità della lett. a) dell'art. 1 (riguardo a 'abitualmente dediti a traffici delittuosi') ma ha respinto la censura sulla lett. b) (chi vive abitualmente, anche in parte, con i proventi di attività delittuose), incidendo sul perimetro delle questioni costituzionali sollevabili in materia.

Massime di principio

  • Nei procedimenti per misure di prevenzione la Cassazione è limitata al sindacato di legittimità (violazione di legge) e non può riapprezzare liberamente la valutazione degli indizi e dell'attualità della pericolosità fatti dal giudice di merito.
  • Il giudice che applica una misura di prevenzione deve articolare una motivazione chiara che distingua la fase constatativa (fatti e indicatori storici) da quella prognostica (probabilità di recidiva); una motivazione adeguata rende inammissibili censure che siano in realtà contestazioni di merito.
  • L'avverbio 'abitualmente' e il requisito dell'abitualità possono essere valutati anche sulla base di una serie ristretta ma seriale di fatti, se il giudice ritiene che costituiscano un indice significativo di condotta ripetuta.
  • Questioni di costituzionalità già definite dalla Corte costituzionale non possono essere rinnovate in modo formale: occorre verificare se la specifica prospettazione riapra effettivamente la materia in termini nuovi.
  • Le prescrizioni e obblighi imposti con la misura richiedono motivazione specifica e proporzionata, ma la verifica della loro adeguatezza è in larga parte rimessa al giudice del merito e non sindacabile in Cassazione salvo vizio di motivazione palese o mancante.
  • Chi propone ricorso in Cassazione in materia di prevenzione rischia la condanna alle spese e, in presenza di colpa nella determinazione dell'inammissibilità, il pagamento alla Cassa delle ammende.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.