Cassazione Penale, Ordinanza n. 00255/2025 del 03/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi, condannando i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La decisione riguarda due ricorsi per cassazione proposti avverso la sentenza della Corte d'appello di Catania del 12 marzo 2024. Il primo ricorrente deduceva un unico motivo: lamentava la mancata riduzione della pena nel massimo previsto dall'attenuante di cui all'art. 416-bis.1, comma 3, c.p., sostenendo che il beneficio avrebbe dovuto essere applicato in misura più favorevole. Il secondo ricorrente deduceva, con unico motivo, l'eccessività della pena. La Corte rileva che, per il primo, la motivazione della sentenza impugnata era congrua e immune da evidenti illogicità, avendo spiegato che la diminuzione di un terzo per l'attenuante era giustificata dall'incidenza delle dichiarazioni dell'imputato su una sola imputazione, quella indicata al capo b). Quanto al secondo, la doglianza sulla misura della pena è ritenuta non consentita in sede di legittimità e comunque manifestamente infondata, poiché la dosimetria sanzionatoria rientra nella discrezionalità del giudice di merito, esercitata nel rispetto degli artt. 132 e 133 c.p.; inoltre, nel caso concreto la pena era stata determinata al minimo edittale sia nella pena base sia nell'aumento per la circostanza ex art. 416-bis.1 c.p.
Norme richiamate
art. 416-bis.1, comma 3, c.p.
attenuante di cui all'art. 416 bis.1 co. 3 cod. pen.
L'attenuante è stata applicata nella misura di un terzo in ragione dell'incidenza delle dichiarazioni dell'imputato su una sola imputazione; la doglianza sulla misura della riduzione è stata ritenuta manifestamente infondata.
art. 132 c.p.
La determinazione della pena deve avvenire nel rispetto dei criteri legali di commisurazione rimessi alla valutazione del giudice di merito.
art. 133 c.p.
La graduazione della pena è rimessa alla discrezionalità del giudice di merito, purché motivata secondo i criteri legali di valutazione della gravità del fatto e della personalità del reo.
art. 416-bis.1 c.p.
La circostanza/attenuante richiamata è stata considerata nella determinazione della pena, che risultava già fissata al minimo edittale nella base e nell'aumento.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentito censurare la mera quantificazione della pena quando la Corte territoriale abbia fornito una motivazione non illogica e rispettosa dei criteri legali di commisurazione.
- La misura della diminuzione collegata a un'attenuante premiale è insindacabile in cassazione se il giudice di merito ha spiegato in modo coerente la ragione della quantificazione adottata.
- La graduazione della pena appartiene alla discrezionalità del giudice di merito e può essere sindacata in cassazione solo per manifesta illogicità o violazione dei parametri normativi di cui agli artt. 132 e 133 c.p.
- Quando la pena è stata già determinata al minimo edittale, la doglianza sull'eccessività della sanzione è tendenzialmente infondata se non evidenzia un vizio motivazionale o giuridico specifico.
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