Sentenza del 02/02/2018 n. 2564 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha accolto il secondo motivo di ricorso, dichiarando assorbito il primo, ha cassato la sentenza impugnata e, decidendo direttamente nel merito, ha accolto il ricorso introduttivo del contribuente annullando integralmente l'avviso di accertamento. L'Amministrazione finanziaria è stata condannata al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in 2.300 euro oltre rimborso forfettario e accessori di legge.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il contribuente ha impugnato la sentenza della Commissione Tributaria Centrale che aveva ritenuto legittimo l'avviso di accertamento con cui l'Amministrazione aveva rettificato, ai fini dell'imposta di registro e dell'INVIM, il valore dichiarato dell'immobile da 24 a 80 milioni di lire, poi rideterminato in 60 milioni dalla Commissione Tributaria di primo grado. Il secondo motivo, ritenuto fondato, riguardava il difetto di motivazione dell'avviso: l'atto si limitava a richiamare in modo astratto il criterio comparativo e atti relativi a immobili similari, senza indicare gli estremi, il contenuto essenziale o gli elementi concreti degli atti comparativi, impedendo al contribuente di verificarne l'effettiva pertinenza e di difendersi adeguatamente. Il primo motivo, relativo alla pretesa formazione del giudicato sul valore di 60 milioni di lire, è stato dichiarato assorbito.
Norme richiamate
D.P.R. n. 634 del 1972, artt. 48 e 49
L'avviso di rettifica doveva contenere l'indicazione del valore attribuito ai beni e del criterio seguito dall'ufficio per determinarlo.
La motivazione dell'avviso di rettifica, anche per accertamenti anteriori alla normativa successiva, deve essere concreta e sufficiente a consentire al contribuente di comprendere la pretesa fiscale e di contestarla. Il semplice richiamo a un criterio astratto non è sufficiente quando l'accertamento si fonda su specifici atti comparativi.
Art. 360, comma 1, nn. 3 e 5, c.p.c.
Motivi di ricorso per cassazione relativi alla violazione o falsa applicazione di norme di diritto e ai vizi della motivazione.
Il contribuente ha dedotto sia la violazione delle norme sul giudicato sia l'insufficienza e contraddittorietà della motivazione della sentenza impugnata.
Art. 324 c.p.c.
Nozione di giudicato formale.
La questione relativa alla formazione del giudicato sulla determinazione del valore dell'immobile non è stata esaminata nel merito, poiché il motivo concernente la validità dell'avviso è stato accolto e ha reso irrilevante la quantificazione del valore.
Art. 384 c.p.c.
La Corte può decidere la causa nel merito quando non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto.
Poiché il vizio dell'avviso risultava direttamente dagli atti e non erano necessari ulteriori accertamenti, la Cassazione ha annullato l'avviso direttamente, senza rinvio.
Cass. ord. n. 21066/2017
L'avviso basato sulla comparazione con beni simili è adeguatamente motivato se riproduce il contenuto essenziale dell'atto comparativo.
Devono essere indicati o riprodotti gli elementi dell'atto comparativo utili a comprendere il parametro utilizzato per la rettifica.
Cass. ord. n. 9032/2013
La motivazione per relationem è valida quando l'atto riproduce il contenuto essenziale degli atti richiamati.
Il rinvio ad altri documenti è ammissibile solo se il contribuente può individuare concretamente gli elementi richiamati e comprendere le ragioni della pretesa senza dover svolgere indagini non rese possibili dall'avviso.
Massime di principio
- Un avviso di accertamento immobiliare fondato sul metodo comparativo non può limitarsi a richiamare formule normative o criteri astratti: deve indicare gli atti comparativi utilizzati, i loro estremi e gli elementi essenziali che rendono comparabili gli immobili.
- La motivazione deve consentire al contribuente di verificare la correttezza della stima e di formulare tempestivamente contestazioni specifiche; se ciò non è possibile, l'avviso può essere annullato per difetto di motivazione.
- La motivazione per relationem è legittima soltanto quando l'atto notificato riproduce o rende concretamente accessibili i contenuti essenziali dei documenti richiamati.
- Le caratteristiche peculiari dell'immobile, come locazione di lunga durata, stato di conservazione problematico o danni strutturali, devono essere considerate e confrontate con quelle degli immobili assunti come parametro.
- L'annullamento dell'avviso per un vizio essenziale di motivazione rende normalmente superfluo esaminare la correttezza del valore accertato o la formazione del giudicato su tale valore.
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