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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 29512/2023 del 07/07/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione della conferma della condanna per ricettazione (acquisto/recezione di una tessera sanitaria e di una carta bancomat ritenute provento di furto). Il ricorrente deduceva: 1) che i beni non potevano essere considerati provento di furto perché non vi era stata formale denuncia; 2) che le carte erano inefficaci/inutilizzabili e quindi non costituivano un bene giuridico offensivo, con conseguente mancanza del dolo specifico; 3) che sarebbe dovuta essere concessa una valutazione favorevole delle attenuanti (art.62 c.p./art.62-bis) o l'esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto (art.131-bis), anche in considerazione dell'assenza di danno e dello stato di incensuratezza; 4) censura della motivazione della Corte d'appello.

La decisione

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. Sul merito la Corte di Cassazione ha ritenuto i primi due motivi manifestamente infondati: richiamata giurisprudenza secondo cui lo smarrimento non estingue la titolarità del bene e la circolazione di beni smarriti o rubati integra la ricettazione; la carta bancomat era stata denunciata rubata. La Corte ha inoltre affermato che l'inefficacia pratica del mezzo di pagamento non esclude il dolo specifico richiesto per la ricettazione e che l'effettiva possibilità di conseguire un profitto non è condizione per la configurabilità del reato. I motivi relativi alle attenuanti e alla tenuità sono in parte inammissibili per difetto di specificità e in parte manifestamente infondati: la tenuità del fatto è esclusa in quanto si tratta di ricettazione di due documenti provento di furto ai danni di due persone distinte. Conseguentemente il giudicato di condanna (pena, già ridotta per il rito abbreviato: un mese e dieci giorni di reclusione e €100 di multa) permane; il ricorrente è condannato al pagamento delle spese e al versamento di €3000 in favore della cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 648 c.p. (ricettazione)

    La Corte interpreta l'art.648 nel senso che integra ricettazione l'acquisto o la ricezione di carte (bancomat, tessera sanitaria) provento di furto quando il ricevente conosce o è consapevole dell'illecita provenienza; non è necessario l'effettivo conseguimento del profitto per la configurabilità del reato a dolo specifico.

  • art. 62 c.p. (circostanze attenuanti)

    Le attenuanti generiche vanno richieste e specificate; la mera invocazione dell'incensuratezza e dell'assenza di danno senza specifiche argomentazioni non è sufficiente a fondare la concessione.

  • art. 62-bis c.p. (limiti alle attenuanti generiche)

    Richiamato il terzo comma: l'assenza di precedenti non può, per sé sola, costituire motivo per riconoscere le attenuanti generiche; la Corte rileva che il ricorrente non ha motivato adeguatamente la richiesta.

  • art. 131-bis c.p. (esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto)

    La Corte ritiene manifestamente infondata la richiesta di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto quando è in gioco la ricettazione di più documenti provento di furto e non emergono elementi tali da considerare l'offesa di particolare tenuità.

  • art. 606, comma 1, cod. proc. pen.

    Norma procedurale richiamata per le valutazioni di inammissibilità/infondato del ricorso e per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali; la Corte applica la condanna alle spese e la sanzione accessoria prevista.

Massime di principio

  • La perdita materiale o lo smarrimento di una tessera o carta non estingue la titolarità del proprietario: chi li riceve sapendone o presumendone l'illiceità può rispondere di ricettazione.
  • La possibilità pratica di utilizzare una carta (ad es. assenza del PIN o blocco del conto) non esclude di per sé la responsabilità per ricettazione: il dolo specifico può sussistere anche se il profitto risulta poi impossibile da conseguire.
  • La mancata denuncia formale della vittima non preclude automaticamente la ricostruzione della provenienza del bene come provento di furto se vi sono altri elementi probatori (es. dichiarazioni della vittima, indagini).
  • Per ottenere attenuanti generiche o l'esclusione della punibilità per tenuità è necessario che la difesa formuli argomentazioni specifiche e circostanziate: deduzioni generiche in appello sono insufficienti e determinano inammissibilità.
  • La ricettazione di più oggetti provenienti da furti distinti tende a escludere la valutazione di particolare tenuità dell'offesa.
  • In sede di impugnazione in Cassazione, i motivi manifestamente generici o privi di specificità processuale saranno dichiarati inammissibili, con possibile condanna alle spese e sanzioni aggiuntive.

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