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Sentenza

Sentenza del 21/03/2017 n. 18 - Comm. Trib. Prov. Verbania

Accertamento - Obblighi dell'amministrazione - Contraddittorio endoprocedimentale - Tributi"armonizzati" - Sussiste - Tributi "non armonizzati" - Non Sussiste

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente contesta la validità dell'atto di accertamento per la mancata instaurazione del contraddittorio endoprocedimentale, sostenendo che l'amministrazione avrebbe dovuto consentirgli di esporre preventivamente le proprie ragioni. La questione è distinta a seconda che si tratti di tributi armonizzati, come l'IVA, oppure di tributi non armonizzati.

La decisione

La sentenza afferma che, secondo il diritto nazionale vigente, non esiste un obbligo generalizzato di contraddittorio endoprocedimentale per ogni accertamento fiscale; pertanto, per i tributi non armonizzati, la sua omissione non determina automaticamente l'invalidità dell'atto. Per i tributi armonizzati, invece, l'obbligo deriva dal diritto dell'Unione europea e la sua violazione può comportare l'invalidità dell'accertamento. Tuttavia, il contribuente deve dimostrare in giudizio, in concreto, quali argomentazioni o difese avrebbe potuto presentare se fosse stato tempestivamente ascoltato.

Norme richiamate

  • Diritto dell'Unione europea in materia di tributi armonizzati

    Tra i tributi "armonizzati", tra i quali l'IVA, dove si ha la diretta applicazione del diritto unionale, la violazione dell'obbligo di contraddittorio endoprocedimentale comporta l'invalidità dell'atto, purché, in giudizio, il contribuente assolva l'onere di enunciare in concreto le ragioni che avrebbe potuto far valere.

    Per i tributi armonizzati il contraddittorio preventivo è obbligatorio, ma la sua violazione non determina automaticamente l'annullamento: il contribuente deve indicare concretamente le difese o osservazioni che avrebbe potuto proporre.

  • Diritto nazionale in materia di procedimento tributario

    Allo stato attuale il diritto nazionale non pone in capo all'amministrazione fiscale un generalizzato obbligo di contraddittorio, comportante, in caso di violazione, l'invalidità dell'atto.

    Per i tributi non armonizzati non sussiste, in via generale, un obbligo di contraddittorio endoprocedimentale la cui omissione comporti automaticamente l'invalidità dell'accertamento, salvo specifiche previsioni normative.

Massime di principio

  • La mancata instaurazione del contraddittorio non invalida automaticamente ogni accertamento fiscale: occorre distinguere tra tributi armonizzati e non armonizzati.
  • In materia di IVA e altri tributi armonizzati, il contribuente deve allegare e dimostrare quali contestazioni, documenti o chiarimenti avrebbe potuto presentare prima dell'emissione dell'atto.
  • La violazione del contraddittorio deve essere valutata in concreto e non in modo meramente formale: una contestazione generica è normalmente insufficiente.
  • Per i tributi non armonizzati, il contraddittorio preventivo è dovuto solo quando previsto da una specifica norma o da una particolare procedura.
  • L'onere di spiegare il pregiudizio effettivamente subito ricade sul contribuente che chiede l'annullamento dell'accertamento.

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