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Sentenza

Sentenza n. 7439/2026 - Roma, Sezione 3

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, A) del provvedimento di non ammissione di parte ricorrente al corso di laurea in medicina e chirurgia, per l’a.a. 2025/2026, presso l’Università indicata in epigrafe, secondo la procedura di partecipazione alla selezione concorsuale di cui al c.d. “semestre filtro” (o “semestre aperto”), indetta giusti d.m. n. 418 del 30 maggio 2025, d.m. n. 431 del 20 giugno 2025, d.m. n. 454 del 16 luglio 2025, d.m. n. 1115 del 22 dicembre 2025 e relativi Allegati, nonché successive rispettive modifiche e/o integrazioni; il tutto previa declaratoria del diritto di parte ricorrente ad iscriversi al suddetto corso; B) della graduatoria nazionale di merito nominativa pubblicata il giorno 8 gennaio 2026, nonché dei relativi successivi scorrimenti e/o ulteriori avvisi, nella parte in cui non vede collocata parte ricorrente in posizione utile alla iscrizione/immatricolazione ed all’accesso al secondo semestre del corso di laurea in medicina e chirurgia e/o, comunque, nella parte in cui non prevede l’inclusione e l’accesso della stessa parte ricorrente alla graduatoria medesima, nonché, ove occorra, di tutti i provvedimenti in essa richiamati e/o menzionati; C) del materiale delle prove di esame di parte ricorrente, pubblicato nella pagina personale dell'area riservata del sito Universitaly (https://semestre-aperto.universitaly.mur.gov.it/), del risultato conseguito in termini di punteggio, nonché del materiale delle prove non pubblicato nella predetta area riservata e/o non reso conoscibile; D) di tutti gli atti ed i verbali di correzione delle prove di parte ricorrente, redatti e formati dall’Università, dalla Commissione di esame di Università incaricata della correzione delle prove, dal Cineca, dal Ministero e/o, comunque, dagli Enti all’uopo preposti; E) del decreto ministeriale n. 418 del 30 maggio 2025, “Decreto ministeriale recante la disciplina di attuazione delle nuove modalità di accesso ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia, Odontoiatria e Protesi Dentaria e Medicina Veterinaria – a.a. 2025-2026” e dei relativi Allegati, successive modifiche e integrazioni, nonché, ove occorra, di tutti i provvedimenti in esso richiamati e/o menzionati; F) del decreto ministeriale n. 431 del 20 giugno 2025, “Contributo forfettario e termini iscrizione al semestre aperto, nonché date degli appelli degli esami per l’accesso ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e chirurgia, Odontoiatria e protesi dentaria e Medicina veterinaria a.a. 2025-2026” e dei relativi Allegati, successive modifiche e integrazioni, nonché, ove occorra, di tutti i provvedimenti in esso richiamati e/o menzionati; G) del decreto ministeriale n. 454 del 16 luglio 2025, “Definizione criteri per la formazione delle graduatorie di merito nazionali e modalità assegnazione sedi universitarie agli studenti di cui al D.Lgs. n. 71 del 15 maggio 2025 - aa 2025/2026” e dei relativi Allegati, successive modifiche e integrazioni, nonché, ove occorra, di tutti i provvedimenti in esso richiamati e/o menzionati; H) del decreto ministeriale n. 600 del 7 agosto 2025, “Definizione posti disponibili corsi laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e chirurgia (LM-41), Odontoiatria e protesi dentaria (LM-46) e Medicina veterinaria (LM-42), a.a. 25/26, lingua italiana, destinati a studenti dei Paesi UE e dei Paesi non UE” e dei relativi Allegati, successive modifiche e integrazioni, nonché, ove occorra, di tutti i provvedimenti in esso richiamati e/o menzionati; I) del decreto ministeriale n. 1115 del 22 dicembre 2025, “Definizione di ulteriori criteri per la formazione delle graduatorie di merito nazionali e dei criteri per lo svolgimento delle prove di recupero di Crediti formativi universitari-Cfu durante il semestre filtro di cui al D.Lgs. n. 71 del 2025 - aa 25/26” e dei relativi Allegati, successive modifiche e integrazioni, nonché, ove occorra, di tutti i provvedimenti in esso richiamati e/o menzionati; J) del decreto-bando, emanato dal Rettore dell’Università indicata in epigrafe, con il quale è stato attivato il corso di laurea in medicina e chirurgia, per l’anno accademico 2025/2026, nonché, ove occorra, di tutti i provvedimenti in esso richiamato e/o menzionato ovvero delle pregresse relative delibere, ancorchè non conosciute, adottate dagli organi accademici competenti; K) delle modalità di espletamento delle attività formative del semestre filtro (1° settembre/30 novembre 2025) presso le Università, degli atti e provvedimenti di organizzazione a tale riguardo da parte degli Atenei; L) delle Linee Guida per gli esami del semestre aperto pubblicate nel sito Universitaly e delle modalità di espletamento degli stessi nelle sessioni del 20 novembre 2025 e del 10 dicembre 2025; M) degli atti, non resi noti e/o conoscibili, con i quali sono state nominate le due commissioni di esperti, incaricate una di predisporre i Syllabus relativi ai programmi degli insegnamenti oggetto di prove di esame, l’altra di definire le prove medesime, nonché, ove occorra, di tutti i provvedimenti in essi richiamati e/o menzionati; N) di tutti gli atti ed i verbali dei lavori relativi alla predisposizione e/o validazione dei quesiti delle prove suindicate, nonché, ove occorra, di quelli relativi alla neutralizzazione e/o modifiche delle risposte di alcuni quesiti; nonché, ove occorra, di tutti i provvedimenti in essi richiamati e/o menzionati; O) dei quesiti somministrati, dei verbali e degli atti relativi all’espletamento delle prove di esame presso i diversi Atenei, nonché, ove occorra, di tutti i provvedimenti in essi richiamati e/o menzionati e/o, comunque, ancorchè non conosciuti, relativi allo svolgimento delle suddette prove; P) degli atti e verbali di nomina delle Commissioni di esame delle Università incaricate della correzione delle prove e ai sensi del comma 5 e del comma 18 dell’Allegato 2 del d.m. n. 418 del 30 maggio 2025; Q) delle operazioni di correzione delle prove di parte ricorrente (e dei candidati in generale) della relativa valutazione espletata da parte della Commissione di esame di Università, dal Cineca, dal Ministero e/o, comunque, dagli Enti all’uopo preposti, in relazione, per ciascuna domanda, alla risposta fornita ed al relativo giudizio valutativo (risposta esatta, errata od omessa) ed al conseguente punteggio attribuito per ciascuna risposta data; ancorchè non conoscibili; R) delle risposte e delle soluzioni ufficiali ministeriali per ciascuna prova di esame di chimica, fisica e biologia, sia per l’appello del 20 novembre 2025 che per quello del 10 dicembre 2025; ancorchè non conoscibili; S) in relazione alle domande n. 10 e n. 28 della prova di fisica dell’appello del 10 dicembre 2025, rivelatesi errate, della eventuale mancata attribuzione di punteggio pari alla risposta esatta; della omessa rettifica, rivalutazione e/o neutralizzazione di altri quesiti errati e/o ambigui e/o fuorvianti; T) del silenzio diniego opposto alla istanza di accesso agli atti, ritualmente formulata da parte ricorrente il 30 gennaio 2026, in merito alla documentazione delle proprie prove ed alle valutazioni e correzioni di esse; nonché del silenzio diniego anche parziale alla predetta istanza opposto dall’Università in epigrafe; nonché del diniego alla predetta istanza opposto dal Ministero con la nota di riscontro del 17 febbraio 2026; U) della rilevazione relativa al fabbisogno professionale di medico chirurgo e di odontoiatra per l'anno accademico 2025/2026 che il Ministero della Salute ha effettuato ai sensi dell'art. 6 ter del d.lgs. n. 502/1992; dell'Accordo della Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Provincie Autonome di Trento e Bolzano Rep. atti n. 125/CSR del 30 luglio 2025; nonché, ove occorra, di tutti i provvedimenti in essi richiamati e/o menzionati; V) del potenziale formativo così come deliberato dagli Atenei e della relativa istruttoria espletata con espresso riferimento ai parametri di cui all'articolo 3, comma 2, lettere a), b), c) della legge n. 264/1999, nonché di ogni atto e/o delibera concernente tale rilevazione; W) della determinazione del M.U.R., per l'anno accademico 2025/2026, del numero dei posti disponibili a livello nazionale per l'immatricolazione ai corsi di laurea in medicina e chirurgia; X) ove esistano, dei verbali e degli atti relativi alla valutazione circa la compatibilità tra l'offerta formativa delle Università ed il fabbisogno professionale; Y) dell'istruttoria compiuta secondo gli elementi di cui all'art. 3, comma 1, lettera a), della legge n. 264/1999; Z) di ogni altro atto presupposto, successivo, connesso e consequenziale, anche non conosciuto, che, comunque, impedisce l’immatricolazione di parte ricorrente al secondo semestre del corso di laurea in medicina e chirurgia, per l’accertamento del diritto di parte ricorrente all’ammissione, anche in sovrannumero, al secondo semestre del corso di laurea magistrale a ciclo unico in medicina e chirurgia per l’a.a. 2025/2026 presso l’Università in epigrafe e/o, comunque, in via subordinata, in una delle sedi indicate in via preferenziale, nonchè per la declaratoria di accertamento del diritto di parte ricorrente a prendere visione ed estrarre copia di tutti gli atti e documenti di cui all’istanza di accesso agli atti presentata in data 8 gennaio 2026 (evasa in misura del tutto parziale, con nota del 26 gennaio 2026 dell’Università in epigrafe, con omissione della documentazione attestante la procedura di correzione delle prove; negata dal M.U.R. con nota del 17 febbraio 2025), con conseguente ordine all’Amministrazione intimata di esibizione ed ostensione della documentazione richiesta e non resa conoscibile

Giustizia amministrativa202602298

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: graduatoria nazionale di merito per l’accesso al secondo semestre del corso di laurea in Medicina e Chirurgia, nonché gli atti della procedura del semestre filtro e il diniego, totale o parziale, di accesso agli atti

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (amministrazioni universitarie)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente, iscritta al semestre filtro presso l’Università degli Studi di Napoli “Federico II”, aveva superato le prove ed era stata ammessa al corso di Medicina e Chirurgia presso un ateneo della Basilicata, indicato come nona preferenza. Ha impugnato la graduatoria nazionale, gli atti della procedura selettiva, le modalità di predisposizione, somministrazione e correzione delle prove, il punteggio conseguito, la mancata attribuzione o neutralizzazione di alcuni quesiti, gli atti ministeriali di disciplina della procedura e il diniego, totale o parziale, dell’accesso alla documentazione richiesta. Ha chiesto l’ammissione, anche in sovrannumero, presso l’ateneo campano indicato come prima scelta o, in subordine, presso altra sede. Il Ministero ha eccepito che la ricorrente era decaduta dalla graduatoria per non essersi immatricolata presso la sede assegnata entro il termine del 16 gennaio 2026. Il TAR ha rilevato d’ufficio la possibile improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse, a causa della mancata impugnazione della determinazione di decadenza.

La decisione

Il TAR ha definito il giudizio con sentenza semplificata ai sensi dell’art. 60 c.p.a. e ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a. La mancata immatricolazione presso la sede assegnata entro il termine perentorio non comportava soltanto la perdita di quella specifica sede, ma determinava la decadenza definitiva dalla procedura e dalla possibilità di immatricolarsi presso qualunque sede. Tale decadenza si era consolidata perché la ricorrente non l’aveva impugnata entro il termine decadenziale. Le censure erano invece rivolte alla mancata assegnazione della prima sede preferita e non alla decadenza dalla graduatoria. Il generico richiamo a ogni atto presupposto, successivo, connesso o consequenziale non era sufficiente, poiché l’art. 40 c.p.a. impone l’indicazione puntuale degli atti impugnati e il collegamento diretto con specifiche censure, a garanzia del diritto di difesa delle controparti. Una volta divenuta inoppugnabile la decadenza, anche l’eventuale accoglimento delle censure sulla graduatoria non avrebbe potuto procurare alla ricorrente il bene della vita perseguito, ossia l’ammissione al corso per l’anno accademico in corso. La ricorrente è stata condannata alle spese di lite, liquidate in complessivi euro 2.000,00 oltre accessori di legge, se dovuti.

Norme richiamate

  • art. 60 c.p.a.

    Consente la definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata in esito all’udienza camerale, quando ne ricorrono i presupposti processuali e sia stato dato avviso alle parti.

  • art. 73 c.p.a.

    È richiamato insieme all’art. 60 c.p.a. quale base dell’avviso alle parti circa i profili di improcedibilità e la possibile definizione semplificata.

  • art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.

    Impone la dichiarazione di improcedibilità quando sopravviene il difetto di interesse alla decisione.

  • art. 40 c.p.a.

    Richiede che gli atti impugnati siano indicati puntualmente e inequivocabilmente e che a essi siano collegate specifiche censure; il generico richiamo agli atti connessi e consequenziali non è sufficiente.

  • art. 4 dell’Allegato 1 al d.m. n. 1115/2025

    Il candidato “assegnato” che non si immatricoli entro il termine perentorio stabilito decada irrimediabilmente dalla possibilità di immatricolarsi o iscriversi presso qualunque sede del corso di laurea magistrale a ciclo unico.

    La mancata immatricolazione entro il termine perentorio determina la decadenza definitiva dalla graduatoria e dalla possibilità di accesso presso ogni sede, non la mera perdita della sede assegnata.

Massime di principio

  • Quando una disciplina concorsuale prevede che la mancata immatricolazione presso la sede assegnata entro un termine perentorio determini la decadenza definitiva dalla procedura, la lesione attuale e definitiva deriva dall’atto o effetto di decadenza, che deve essere tempestivamente impugnato.
  • L’impugnazione della graduatoria o della mancata assegnazione della sede preferita non comprende automaticamente la contestazione della successiva decadenza dalla graduatoria, se quest’ultima costituisce un autonomo atto lesivo e non è oggetto di specifiche censure.
  • Il generico riferimento a ogni atto presupposto, successivo, connesso o consequenziale non sostituisce l’onere di indicare puntualmente gli atti impugnati e di collegarvi specifiche censure, richiesto dall’art. 40 c.p.a.
  • Il ricorso diviene improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse quando, per effetto della mancata impugnazione di un autonomo atto lesivo ormai inoppugnabile, anche l’eventuale accoglimento delle censure contro l’atto originariamente impugnato non potrebbe più procurare al ricorrente il bene della vita perseguito.

Come è indicizzato

MaterieAccesso programmato ai corsi universitariTermini e notificazione del ricorsoLegittimazione e interesse a ricorrereDecisione e riti speciali
RamiIstruzione e universitàProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesseDecadenza e tardivitàLegittimazione e interesse a ricorrere

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