Sentenza n. 254/2026 - C.g.a.r.s, Sezione 1
per la riforma - quanto al ricorso n. 143 del 2025: della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, sezione staccata di Catania (sezione Quinta), n. 3615/2024, resa tra le parti, pubblicata il 31 ottobre 2024, non notificata, pronunciata nel giudizio di primo grado n.r.g. 1108/2024; - quanto al ricorso n. 589 del 2025: della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, sezione staccata di Catania (Sezione Quinta), n. 1559/2025, resa tra le parti, pubblicata il 13 maggio 2025, non notificata, pronunciata nel giudizio di primo grado n.r.g. 166/2025;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Sentenze del TAR Sicilia, Catania, nn. 3615/2024 e 1559/2025, relative all’aggiudicazione del lotto n. 3 della gara per il servizio di lavaggio e noleggio della biancheria sanitaria
Esito
Favorevole al resistente (stazione appaltante e aggiudicataria)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Le controversie riguardavano due appelli riuniti relativi alla medesima gara per il servizio di lavanolo destinato alle aziende sanitarie della Sicilia orientale. Nel giudizio n.r.g. 143/2025, l’aggiudicataria Servizi Sanitari Integrati ha impugnato la sentenza con cui il TAR aveva annullato la prima aggiudicazione, accogliendo la censura della seconda classificata sulla mancata attivazione della verifica di anomalia e respingendo il ricorso incidentale diretto a ottenere l’esclusione della seconda classificata per carenza dei requisiti di capacità tecnica e professionale. Nel giudizio n.r.g. 589/2025, la Lavanderia Igea ha impugnato la successiva sentenza del TAR che aveva respinto il ricorso contro la rinnovata aggiudicazione alla Servizi Sanitari Integrati, all’esito della verifica di anomalia. La principale censura riguardava la presunta inattendibilità dell’offerta dell’aggiudicataria, con particolare riferimento alla sottostima dei costi di trasporto dall’impianto di Limatola al presidio sanitario siciliano, ai costi del personale, ai pedaggi e ai traghetti, nonché all’utilizzo di un transit point presso Catania, asseritamente privo della certificazione UNI EN 14065. Erano stati inoltre riproposti, in via subordinata, motivi concernenti la scelta del criterio del prezzo più basso, l’aleatorietà della durata contrattuale, l’indeterminatezza dell’oggetto e l’omessa inclusione nell’offerta economica di alcuni servizi aggiuntivi. Tali motivi subordinati sono stati rinunciati all’udienza pubblica. L’ARNAS Garibaldi aveva proposto appello incidentale nel giudizio n.r.g. 589/2025, deducendo l’omessa pronuncia del TAR sull’eccezione di violazione del ne bis in idem relativa ai motivi subordinati riproposti nei due giudizi.
La decisione
Il CGARS ha riunito i due appelli per connessione. Ha preso atto della rinuncia della Lavanderia Igea ai motivi subordinati, dichiarando improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse sia la parte dell’appello n.r.g. 589/2025 riferita a tali motivi sia l’appello incidentale dell’ARNAS, divenuto privo di utilità. Ha inoltre rilevato il passaggio in giudicato della parte della sentenza n. 3615/2024 che aveva respinto la censura relativa ai maggiori costi di produzione. Nel merito, ha respinto la censura principale della Lavanderia Igea sull’incongruità dell’offerta. La verifica di anomalia era stata preceduta da un’istruttoria approfondita, con richiesta di giustificativi e di due relazioni integrative. Il RUP aveva valutato la solidità economica dell’impresa, le economie derivanti dall’automazione e dall’esperienza, l’organizzazione del trasporto, il transit point, i costi di locazione, il personale autista e l’utilizzo combinato del trasporto marittimo e terrestre. I calcoli della ricorrente erano basati sull’erronea premessa che i viaggi partissero quotidianamente dall’impianto di Limatola e fossero effettuati con mezzi di maggiore capacità, senza considerare il transit point e la frequenza effettiva dei collegamenti. Le ulteriori stime non dimostravano l’insostenibilità dell’offerta. Il Collegio ha inoltre ritenuto che il transit point rientrasse nell’autonomia organizzativa dell’aggiudicataria e nella fase esecutiva del contratto, che la lex specialis non imponesse il lavaggio quotidiano della biancheria e che non fosse prevista una certificazione UNI EN 14065 per il solo sito di stoccaggio temporaneo. La valutazione di anomalia, globale e sintetica, non presentava macroscopici errori di fatto o di logicità tali da giustificare l’annullamento. L’appello n.r.g. 589/2025 è stato quindi in parte respinto e in parte dichiarato improcedibile. Poiché la nuova aggiudicazione disposta con delibera n. 695/2024 è stata confermata, l’appello n.r.g. 143/2025, relativo alla precedente aggiudicazione del 9 maggio 2024, è stato dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse. L’appello incidentale dell’ARNAS è stato parimenti dichiarato improcedibile. La Lavanderia Igea è stata condannata al pagamento di euro 5.000, oltre accessori, in favore di ciascuna parte costituita.
Norme richiamate
art. 97 d.lgs. 50/2016
La verifica di anomalia deve accertare l’attendibilità e affidabilità complessiva dell’offerta; nel caso concreto, la verifica è stata ritenuta adeguatamente istruita e motivata.
art. 95 d.lgs. 50/2016
Richiamato quale base della censura subordinata sulla scelta del criterio del prezzo più basso; la relativa questione non è stata esaminata nel merito perché rinunciata.
art. 87 d.lgs. 50/2016
Richiamato nel ricorso incidentale di primo grado per la contestazione dei requisiti di capacità tecnica e professionale della seconda classificata; la decisione sull’appello relativo è divenuta improcedibile.
art. 101, comma 2, c.p.a.
La reiterazione in appello dei motivi assorbiti ha fatto riemergere il thema decidendum di primo grado, nei limiti dell’effetto devolutivo e delle rinunce intervenute.
art. 104 c.p.a.
Il giudizio di appello è delimitato dal thema decidendum devoluto e non consente l’introduzione di questioni estranee alla controversia di primo grado.
artt. 38 e 70 c.p.a.
Consentono la riunione di cause connesse; applicati per riunire i due appelli relativi alla stessa gara e a successive aggiudicazioni del medesimo lotto.
art. 120 c.p.a.
Richiamato quale disciplina processuale del contenzioso sugli appalti pubblici.
Massime di principio
- La verifica di anomalia dell’offerta deve svolgersi mediante una valutazione globale e sintetica dell’affidabilità dell’offerta nel suo complesso, senza trasformarsi in una verifica atomistica delle singole voci di costo o in una ricerca parcellizzata dell’errore.
- Il sindacato del giudice amministrativo sulla valutazione di anomalia è limitato alla verifica della logicità, ragionevolezza e adeguatezza dell’istruttoria amministrativa e non consente una autonoma rielaborazione dei costi o una sostituzione della valutazione tecnica della stazione appaltante, salvo macroscopici errori di fatto o gravi e plateali illegittimità.
- Nel giudizio di anomalia, la stazione appaltante può ritenere attendibile un’offerta sulla base di modalità organizzative e logistiche che consentano economie di scala, purché tali modalità siano illustrate nei giustificativi e valutate attraverso un’istruttoria concreta e adeguatamente motivata.
- L’utilizzo di un centro logistico intermedio per lo stoccaggio temporaneo della biancheria può rientrare nell’autonomia organizzativa dell’operatore economico e nella fase esecutiva dell’appalto, se la lex specialis non impone modalità diverse e non risultano modificati gli elementi essenziali dell’offerta.
- La rinuncia ai motivi subordinati determina l’improcedibilità delle corrispondenti censure per sopravvenuta carenza di interesse e rende improcedibile l’impugnazione incidentale che abbia ad oggetto esclusivamente tali motivi.
- Quando una nuova aggiudicazione sostituisce quella originariamente impugnata e viene confermata in giudizio, l’appello relativo alla precedente aggiudicazione diviene improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
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