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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 2921/2022 del 26/01/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnavano in cassazione la sentenza della Corte di Appello di Napoli che, confermando la responsabilità per estorsione pluriaggravata (anche ai sensi dell'art. 416bis, comma 1, c.p.), aveva rideterminato la pena in 4 anni, 5 mesi e 10 giorni di reclusione e 1.600 euro di multa ciascuno. Le censure dedotte dal difensore riguardavano: 1) la mancata applicazione dell'attenuante prevista dall'art. 62, primo comma, n. 6, c.p. (risarcimento del danno), nonostante il versamento ritenuto congruo; 2) la ritenuta erronea sussistenza dell'aggravante del "metodo mafioso", contestata per essere stata fondata prevalentemente su elementi del contesto territoriale e non su fatti concreti.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili. Ha ritenuto le censure manifestamente infondate e ha confermato la correttezza della motivazione della Corte di Appello: il diniego dell'attenuante per risarcimento è giustificato dall'insufficienza della somma rispetto alle modalità particolarmente aggressive della condotta (uso di arma e danno non patrimoniale conseguente) e la sussistenza dell'aggravante del metodo mafioso è correttamente desunta da elementi fattuali (esibizione di pistola, minacce esplicite, richiamo al controllo del territorio "ora a Pozzuoli sto io. Prepara cinquemila euro e stai coperto fino a Natale", minacce di violenza e vandalismo, nonché dalla riconosciuta contiguità territoriale con fenomeni di criminalità organizzata). Sono state imposte ai ricorrenti le spese processuali e la sanzione di 3.000 euro in favore della Cassa delle Ammende.

Norme richiamate

  • art. 62, primo comma, n. 6, cod. pen.

    art. 62, primo comma, n. 6, cod. pen.

    L'attenuante per il risarcimento del danno richiede un risarcimento integrale, comprensivo del danno patrimoniale e non patrimoniale; la valutazione della congruità del risarcimento è rimessa al giudice e può essere negata se la somma non è proporzionata alla gravità e alle modalità particolarmente aggressive della condotta (es. uso di arma).

  • art. 416bis, comma 1, cod. pen.

    L'aggravante del "metodo mafioso" può essere riconosciuta quando l'azione intimidatoria viene posta in essere evocando o facendo implicitamente riferimento al potere di un'associazione mafiosa nota nel territorio, creando una condizione di assoggettamento nella vittima; non è necessario un'enunciazione esplicita dell'appartenenza, bastano modalità tipiche (esibizione di arma, richieste estorsive di tipo 'da taglieggiamento', riferimenti al controllo del territorio) e il contesto territoriale di radicamento dell'organizzazione.

  • D.L. n. 137/2020, comma 8

    comma 8, D.L. n. 137/2020

    Ha consentito la trattazione con contraddittorio cartolare (procedimento a distanza/cartolare) nel periodo di emergenza; la Corte ha dato atto di aver proceduto secondo tale modalità.

Massime di principio

  • Il riconoscimento dell'attenuante per risarcimento del danno richiede che il risarcimento sia effettivamente integrale (patrimoniale e non patrimoniale) e congruo rispetto alla gravità e alle modalità della condotta: pagamenti formali di entità modesta rispetto all'aggressività dell'atto (es. uso di arma) possono essere ritenuti insufficienti.
  • L'aggravante del "metodo mafioso" può essere configurata anche quando l'agente fa riferimento, in modo implicito o contrattato, al potere intimidatorio di un'organizzazione mafiosa ben nota nel territorio; elementi fattuali come esibizione di arma, minacce specifiche, richieste estorsive tipiche del taglieggiamento e il contesto territoriale consolidato possono legittimare la qualificazione.
  • Le decisioni del giudice di merito sulla congruità del risarcimento e sulla valutazione del contesto e delle modalità della condotta sono riservate a un apprezzamento di fatto e motivazionale che la Cassazione sindaca solo se irragionevole o contraddittorio; riproporre in cassazione profili già esaminati e motivatamente respinti dai giudici di merito può portare all'inammissibilità del ricorso.
  • In procedimenti decisi con il rito abbreviato, la quantificazione della pena e l'esame delle circostanze attenuanti/aggravanti seguono la valutazione complessiva del giudice di merito; per contestarne la motivazione è necessario indicare specifici vizi logico-giuridici e non mere riproposizioni dei fatti già discussi.
  • Il riferimento della vittima o del territorio alla presenza e al potere di organizzazioni criminali costituisce un elemento probatorio rilevante per dimostrare la capacità intimidatoria collegata al "metodo mafioso", purché collegato a condotte concrete che evocano tale metodo.

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