Cassazione Penale, Sentenza n. 37329/2023 del 13/09/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava la sentenza del Tribunale di Foggia del 16/12/2021 per il delitto di truffa. Denunciava in primo luogo l'errata declaratoria di inammissibilità per tardività dell'appello (sostenendo che l'atto era stato spedito a mezzo raccomandata il 28/04/2022, entro il termine utile) e, in secondo luogo, censurava la motivazione di merito (presunta tardività della querela e maturazione della prescrizione), sostenendo mancanza di prove sulla materialità del fatto e diversa epoca di consumazione del reato.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato nel complesso il ricorso inammissibile. Ha ritenuto fondato il profilo relativo alla tempestività della spedizione (l'appello era stato inviato il 28/04/2022, entro il termine che scadeva il 30/04/2022 atteso il deposito della motivazione il 16/03/2022), ma ha osservato che l'appello originario era comunque affetto da inammissibilità per genericità e mancata specificità delle censure rispetto alla motivazione di primo grado. Le cause di inammissibilità non sono sanabili e devono essere rilevate d'ufficio; pertanto il ricorso principale non poteva avere diverso esito. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 583 cod. proc. pen.
art. 583, comma 1 e 2, cod. proc. pen.
Disciplina le modalità di deposito/trasmissione dell'impugnazione (anche per mezzo postale); la Corte ha ritenuto valida la spedizione dell'appello effettuata entro il termine.
art. 585 cod. proc. pen.
45 giorni ex art. 585, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.
Stabilisce il termine per proporre l'appello ordinario; il termine decorre dalla scadenza dei 90 giorni per la motivazione quando prevista, e nel caso è scaduto il 30/04/2022.
art. 591 cod. proc. pen.
Norma richiamata in relazione a forme e termini dell'impugnazione; rilevata nella doglianza, la Corte non ha comunque ritenuto risolutivo tale rilievo rispetto all'inammissibilità per genericità.
art. 163 cod. pen.
beneficio ex art. 163 cod. pen.
Riferito al beneficio (sospensione condizionale della pena o altra misura prevista dall'articolo) che la Corte d'appello aveva concesso all'imputato nella pronuncia di secondo grado.
art. 616 c.p.p.
Consente la condanna al versamento di somme alla Cassa delle ammende quando dall'atto di impugnazione emergono profili di colpa; la Corte ha applicato tale misura e fissato l'ammontare in euro 3.000,00.
Massime di principio
- La data di spedizione dell'atto (se effettuata nei modi previsti) entro il termine per impugnare può valere come momento valido ai fini della tempestività: occorre documentare la spedizione nei termini stabiliti dall'art. 583 c.p.p.
- L'interesse ad impugnare deve essere concreto e attuale: non è ammessa un'impugnazione mirata solo all'accertamento della correttezza giuridica se da essa non deriverebbe un vantaggio pratico per il ricorrente.
- Le impugnazioni devono essere specifiche e motivatamente confutate rispetto alla motivazione di primo grado: censure generiche e prive di articolazione non soddisfano il requisito di specificità e determinano inammissibilità.
- Le cause di inammissibilità sono ineliminabili e possono essere rilevate d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento; quindi un vizio di inammissibilità non sanato resta ostativo anche in sede di legittimità.
- Se il ricorso è dichiarato inammissibile per colpa del difensore o per manifesta infondatezza, il giudice può irrogare sanzioni pecuniarie a norma dell'art. 616 c.p.p. (versamento alla Cassa delle ammende) e condannare al pagamento delle spese processuali.
- Quando più difensori o coimputati propongono impugnazioni autonome possono crearsi profili di contrasto: l'esistenza di un atto di appello proposto da altro difensore non rende automaticamente ammissibile un atto viziato nella forma o nella specificità.
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